Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18869 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18869 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Amorico Alessandro, nato artantErron~ in data 1.1.1978;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, sezione 1^ penale, in data
5.3.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Roberto Aniello,
il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,

Data Udienza: 16/04/2013

ritenuto in fatto
Con sentenza del 19.2.2002, il Tribunale di Foggia, fra l’altro, dichiarò
Amorico Alessandro e Gaudiano Pino responsabili del reato di ricettazione
continuata di ciclomotori e — concesse le attenuanti generiche, per Gaudiano
giudicate equivalenti alla recidiva — condannò Amorico alla pena di anni 1
mesi 5 di reclusione ed E 350,00 di multa e Gaudiano alla pena di anni 2

mesi 3 di reclusione ed 650,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte
d’appello di Bari, con sentenza del 5.3.2012, in riforma della decisione di
primo grado, assolse Gaudiano per non aver commesso il fatto da tutti i fatti
a lui ascritti ed assolse Amorico da due dei fatti per non aver commesso il
fatto, rideterminando la pena per il restante ciclomotore in anni 1 mesi 4 di
reclusione ed E 344,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato Amorico Alessandro
deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla interpretazione
degli elementi probatori raccolti ed all’onere di motivare le ragioni per
cui dovesse ritenersi acquisibile ed utilizzabile la dichiarazione de
relato resa da un ufficiale di polizia giudiziaria;
2. violazione di legge e vizio di motivazione per essere stati valutati gli
elementi probatori in modo parcellizzato;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata
qualificazione del fatto come favoreggiamento reale; nel caso in
esame il “taroccamento” sarebbe stato già realizzato quando
intervenne Amorico;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata
declaratoria di prescrizione in quanto la Corte territoriale avrebbe
individuato una data di commissione del reato in violazione del
principio del favor rei;
5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al computo della
sospensione della prescrizione per astensione dei difensori dalle
udienze per periodi superiori a 60 giorni, nonché i periodi di rinvio
superiori alla prognosi indicata nei certificati medici.
2

Considerato in diritto

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono generici, manifestamente
infondati ed in parte svolgono censure di merito.
Non sono neppure precisate quale errate interpretazioni
determinerebbero il dedotto vizio di motivazione ed in che cosa
consisterebbe la lamentata valutazione parcellizzata degli elementi probatori.
de relato

Infine non è indicata quale sarebbe la dichiarazione
dell’ufficiale di polizia giudiziaria di cui si lamenta la inutilizzabilità.

Le doglianze di cui al primo motivo di ricorso non sono stato dedotte in
appello.
Il terzo motivo di ricorso svolge censure di merito e comunque contiene
doglianze non dedotte con i motivi di appello.
li quarto ed il quinto motivo di ricorso sono manifestamente infondati e
generici.
Non è neppure precisato quale sarebbe, secondo il ricorrente, la data
del commesso reato.
Peraltro il ciclomotore per il quale è intervenuta condanna è indicato in
imputazione essere stato denunziato rubato in data 2.10.1997.
Anche a far decorrere da tale data la ricettazione, la prescrizione non
era maturata al momento della pronunzia della sentenza d’appello, poiché,
applicandosi il previgente termine di prescrizione (essendo il procedimento
pendente in appello al momento della modifica normativa) che è di 10 anni
prorogato di 5 anni per le interruzioni.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le
norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini,
dal momento che — secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa
Corte — l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza,
nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’articolo 581 cod. proc.
pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi
di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’articolo 129 cod.
proc. pen. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995
3

rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv
217266).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in data 16.4.2013.
Il Consigliere estensore
Pierca

Il Presidente
Franco Firdanese

somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi

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