Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18869 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18869 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

nel procedimento a carico di
Aliberti Angelo Pasqualino, n. a Castellammare di Stabia il 18/10/1971

avverso l’ordinanza del 19/2/2018 del Tribunale di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca
Tampieri che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
udito per l’indagato il difensore, avvocato Agostino De Caro, che ha chiesto
dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 12/04/2018

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno chiede l’annullamento
dell’ordinanza con la quale il locale Tribunale ha disposto, in sostituzione della
misura della custodia cautelare in carcere applicata, per i reati di cui agli artt.
416 ter cod. proc. pen. ed altro ad Angelo Pasqualino Aliberti, sindaco

pro

tempore del Comune di Scafati, la misura degli arresti domiciliari in Roccaraso,
senza applicazione del braccialetto elettronico, ritenuto non necessario.

2. Evidenzia che il Tribunale del riesame, adito in sede di appello

il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sostituzione
della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari, non avrebbe potuto, pena violazione del principio devolutivo,
ammettere la documentazione prodotta dall’indagato all’udienza del camerale del
19 febbraio 2018 – concernente la dichiarazione di concessione in uso di un
immobile in Roccaraso e la dichiarazione di disponibilità dei genitori dell’indagato
a trasferirsi ivi per assistere, nelle quotidiane esigenze di vita, il congiunto – così
disponendo, a favore dell’Aliberti, la misura degli arresti domiciliari, nell’indicato
domicilio ed escludendo la necessità di sottoposizione dell’indagato al
braccialetto elettronico. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto
dichiarare inammissibile l’appello dell’indagato atteso che, nel frattempo, con
ordinanza del 16 febbraio 2018, il giudice per le indagini preliminari aveva
sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari
in Roccaraso, con sistema elettronico di controllo, subordinando l’applicazione di
tale misura al consenso da parte dell’indagato, alla verifica della idoneità del
luogo, ai sensi dell’art. 275

bis cod. proc. pen. ed alla disponibilità dello

strumento di controllo a distanza. Denuncia, inoltre, vizio di carenza di
motivazione sulla ritenuta inutilità del braccialetto elettronico, poiché il Tribunale
si era limitato ad escludere la sussistenza del pericolo di fuga ma non si era
confrontato con la ricorrenza di distinte esigenze di cautela e con la natura ed il
grado delle esigenze da soddisfare nel caso concreto, tenuto conto che
l’apposizione di strumenti di controllo a distanza costituisce, nel vigente sistema
processuale, modalità ordinaria di esecuzione della cautela domiciliare, salvo che
il giudice espressamente ritenga e motivi la superfluità degli stessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

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dall’indagato che aveva impugnato l’ordinanza del 27 gennaio 2018 con la quale

2. E’ manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso che richiede, ai
fini dell’esame della questione proposta dal Pubblico Ministero due precisazioni,
sulle nozioni di principio devolutivo e di interesse all’impugnazione.

3. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di perimetrare la
portata del principio devolutivo in materia di appello cautelare ed ha affermato
che, in tale materia, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato
non solo dai motivi dedotti dall’impugnante, ma anche dal

decisum

del

rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al
giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d’ufficio la sua cognizione a
questioni non prese in esame dal giudice

a quo

(Sez. 3, n. 30483 del

28/05/2015, Loffredo e altro, Rv. 264818; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu,
Rv. 253786).

4. Cionondimeno, si è precisato, la ratio sottesa all’art. 299 cod. proc. pen.,
volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura
coercitiva, comporta l’attribuzione al giudice dell’appello cautelare del potere di
decidere, pur nell’ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio
devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati
dall’ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l’art. 603,
commi 2 e 3 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34970 del 21/05/2012, Imbesi, Rv.
253331). Tale affermazione, di applicazione generalizzata in materia di
acquisizione di elementi di prova sopravvenuti, ai fini del giudizio di gravità
indiziaria, deve trovare applicazione anche per ciò che concerne il giudizio sulla
sussistenza e gravità delle esigenze cautelari e attribuisce al giudice dell’appello
avverso ordinanza de libertate il potere di decidere, nell’ambito dei motivi
prospettati e, quindi, dell’ossequio al principio devolutivo, anche sulla scorta di
elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall’ordinanza impugnata,
a condizione che le produzioni dell’indagato siano relative agli stessi fatti oggetto
di valutazione da parte del primo giudice della cautela.

5. A tal riguardo va rilevato che l’oggetto della richiesta di Angelo Pasqualino
Aliberti dapprima al giudice per le indagini preliminari ex art. 299 cod. proc.
pen. e poi al tribunale del riesame ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.,
concerneva – incontestata la sussistenza di esigenze cautelari connesse al
pericolo di reiterazioni di analoghe condotte criminose – l’attenuazione o meno
delle esigenze e la idoneità ad assicurarne la tutela con la misura degli arresti
domiciliari semplici, da eseguire in luogo diverso da quello nel quale il reato era

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provvedimento gravato, sicché con l’appello non possono proporsi motivi nuovi

stato commesso, ed accompagnati dal divieto di contatti con persone diverse da
quelle conviventi, tenuto conto che, mentre al giudice per le indagini preliminari,
era stata indicata quale abitazione idonea un’abitazione di proprietà dell’indagato
sita in Praia a Mare, la difesa, con i motivi di appello cautelare, si era riservata
di indicare altro domicilio, poi individuato in Roccaraso, luogo nel quale il
Tribunale del riesame dava esecuzione alla misura degli arresti domiciliari, senza
applicazione del presidio elettronico, ritenuto inutile.

indagini preliminari prima e al giudice dell’appello poi, risulta privo di
fondamento il primo argomento addotto in ricorso dal Pubblico Ministero atteso
che la decisione del Tribunale del Riesame risulta circoscritta al

thema

decidendum proposto al primo giudice ed ai rilievi che il giudice della cautela
aveva svolto in relazione all’idoneità della misura degli arresti domiciliari e del
domicilio indicato a soddisfare le esigenze cautelari. Non può, infatti, ritenersi
che il Tribunale abbia esorbitato dai poteri riconosciutigli poiché, pur essendo la
sua cognizione limitata ai motivi di gravame, la decisione che aveva ad oggetto
l’attenuazione delle esigenze cautelari e la idoneità della misura degli arresti
domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari, ben poteva fondarsi su elementi
diversi e successivi rispetto a quelli posti a fondamento della decisione di diniego
del 27 gennaio 2018, che verteva anche sulla individuazione del domicilio
idoneo, tenuto conto, altresì, che la produzione difensiva nel corso dell’udienza
camerale assicurava il rispetto del contraddittorio ponendo il Pubblico Ministero
in condizione di interloquire sulla stessa (cfr. Sez. 2, n. 30313 del 11/05/2017,
Amicone, Rv. 270700).

7. Non possiede maggiore fondamento l’ulteriore obiezione del ricorrente
che concerne la possibilità di ravvisare, in capo all’Aliberti, l’interesse
all’impugnazione, in carenza del quale il Tribunale avrebbe dovuto dichiararne
l’inammissibilità, avuto riguardo al sopraggiunto provvedimento del 16 febbraio
2018 con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la
sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli
arresti domiciliari delocalizzati e con applicazione del braccialetto elettronico.

8. La categoria della “carenza d’interesse sopraggiunta”, trova il suo
fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al
momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità sia
venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta
medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la

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6. Così perimetrata la domanda cautelare indirizzata al giudice per le

stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni
rilevanza per il superamento del punto controverso (SU, n. 6624 del
27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694).

9. Se è vero che il procedimento cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., si
ispira al principio regolatore del costante adeguamento della situazione di diritto
a quella di fatto, ritiene il Collegio che, nel caso in esame,
provvedimento di applicazione degli arresti domiciliari

rispetto al

semplici, che l’Aliberti

oggetto di appello cautelare, la previsione di applicazione del braccialetto
elettronico recata dal provvedimento del 16 febbraio 2018 incideva con modalità
più gravose sulla libertà personale dell’indagato sia perché non immediatamente
eseguibile, in quanto subordinata all’effettiva acquisizione del presidio
elettronico, sia perché misura obiettivamente più incisiva sui diritti della persona
– chè, infatti, richiede l’espresso consenso dell’interessato, la cui mancanza
costituisce condizione ostativa all’applicazione della misura –

sia perché

assoggettata alla verifica della individuazione e tutela di esigenze cautelari di
minore portata rispetto a quelle sottese alla misura degli arresti donniciliari
controllati.

10. Ciò che rileva, in relazione alla problematica in esame, non è l’astratta
qualificazione giuridica della misura degli arresti domiciliari controllati come
misura autonoma ed a livello intermedio tra la custodia cautelare in carcere e gli

arresti domiciliari semplici – natura smentita dalla giurisprudenza di questa Corte
pronunciatasi a Sezioni Unite, secondo la quale trattasi di una mera modalità di
esecuzione degli arresti domiciliari SU, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv.
266652 – né la necessità che, in sede di applicazione di una misura cautelare
personale, il giudice svolga una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti
domiciliari controllati, ma il presupposto stesso di applicazione della misura,
ovverosia la valutazione del giudice sull’adeguatezza della misura idonea a
prevenire il pericolo di reiterazione, valutazione che il giudice è tenuto a
compiere ex ante e che rifugge dall’automatica applicazione della misura degli
arresti domiciliari controllati, rispetto a quella degli arresti domiciliari semplici,
poiché implica sia messa a confronto, costantemente e in concreto, l’intensità
delle esigenze cautelari e la tutela della libertà personale dell’imputato. In
conseguenza di tale impostazione la richiamata decisione delle Sezioni Unite di
questa Corte, esaminando la problematica della indisponibilità dei mezzi di
controllo a distanza, ha precisato che, in tale evenienza, il giudice, escluso ogni
automatismo nei criteri di scelta della misure, è tenuto a valutare la specifica

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aveva richiesto al giudice per le indagini preliminari e denegato con l’ordinanza

idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle
esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

11. Alla stregua di tali precisazioni risulta evidente come, attraverso
l’appello cautelare, l’Aliberti non perseguisse il mero interesse ad ottenere una
pronuncia con la quale venisse meno lo stato della custodia cautelare in carcere
ma perseguisse, in una prospettiva utilitaristica, l’interesse ad una decisione più
vantaggiosa, rispetto a quella conseguita in forza del provvedimento del 16

cautelari da soddisfare in concreto e sul connesso giudizio di pericolosità
dell’indagato.

12. E’ generico e manifestamente infondato anche il motivo di ricorso
relativo all’omessa motivazione circa l’inidoneità della misura degli arresti
domiciliari semplici a prevenire il pericolo di reiterazione in presenza di un’ampia
motivazione (cfr. pag. 12) sull’adeguatezza della disposta misura, accompagnata
da adeguate prescrizioni, a realizzare le finalità di prevenzione, poiché
l’allontanamento dell’indagato dal Comune di Scafati ne determina il materiale
distacco dal contesto territoriale in cui ha operato politicamente e in cui ha
consumato i reati ascrittigli ed impedisce qualsiasi possibilità di interfacciarsi con
collaboratori politici oltre che con la moglie, che continua a svolgere attività
politica. Si tratta di argomentazioni che non si limitano

a prendere in

considerazione solo il pericolo di fuga ma espressamente esaminano la natura ed
il grado di intensità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione
di condotte dello stesso genere e per nulla censurabili nella sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 12 aprile 2018

Il Consigliere relatore

Il Pr4dente

Emilia Aba Giordano

Giorgib F’ elbo
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febbraio 2018, sul punto della individuazione e della tutela delle esigenze

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