Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18868 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18868 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALKANOVIC ALESSANDRO N. IL 13/11/1977
SEJKOVIC ENIS N. IL 12/07/1981
avverso la sentenza n. 14968/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/04/2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Luigi Rido, per l’ inammissibilità del ricorso.
Salkanovic Alessandro e Sejkovic Enis, già condannati entrambi, in abbreviato, per il delitto di
ricettazione di una autovettura provento di furto- ex artt. 110 e 648 c.p.- la sola Sejkpovic Enis per
il reato continuato di sostituzione di persona — ex artt. 81 cpv. e 495 c.p. — alle pene di anni uno
,mesi sei di reclusione ed curo 400 di multa per il primo reato ed alla pena di mesi sei di reclusione
per il secondo riferito alla sola Sejokovic, con sentenza del tribunale monocratico di l’orino datata
28.9.2005, ricorrono per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza della corte di appello della
stessa città datata 26.9/5.12.2012 che, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarato estinto
per prescrizione il reato ex art. 495 c.p, rideterminava la pena solo per la predetta Sejkovic nella
misura di anni uno e mesi nove per aver ritenuto il delitto di ricettazione in continuazione con altro
precedente già giudicato con sentenza datata 6.5.2003 sempre del tribunale di Torino.
Con una unico, congiunta ragione di doglianza i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione in
ordine alla denegata qualificazione del fatto come furto e non ricettazione, richiamando il
Salkanovic le dichiarazioni rese in sede di abbreviato nel senso di aver commesso con il correo il
furto.
Il ricorso è manifestamente infondato..
Invero mentre il Sejkovic nulla ha dichiarato in merito alla sua presunta condotta furtiva, le
dichiarazioni del correo sono state ritenute dai giudici inaffidabili perché del tutto generiche in
merito al luogo ed alle modalità del furto. Ne consegue che il semplice possesso della refurtiva può
ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione qualora concorrano altri
elementi fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte. Ora il
furto ,presupposto del delitto contestato ,è stato consumato ben un mese prima dell’avvistamento
dei due imputati in possesso del mezzo, il coimputato nulla ha dichiarato in proposito, l’ammissione
resa dal Salkanovic è stata a ragione ritenuta non veritiera per la sua estrema genericità e per 1′
interesse personale perseguito nell ‘ammettere, data la nella flagranza del reato più grave, una
condotta illecita punita con una sanzione mitior.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a
favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
~io, Dichiara inammissibile Q., ricorsi e condanna iL. ricorrente al pagamento delle spese
processualiViii versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9.4.2013

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