Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18867 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18867 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA PERUTA MICHELE nato il 01/07/1959 a MADDALONI

avverso l’ordinanza del 19/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI.
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO , che chiede l’inammissibilita’ del
ricorso.

Udito il difensore,avvocato PECORARO CARLO del foro di ROMA, in sostituzione
dell’avvocato PECORARO GENNARO del foro di NAPOLI che conclude per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 dicembre 2017 il Tribunale di Napoli ha rigettato
l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Della Peruta Michele, confermando
l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa
nei suoi confronti il 4 dicembre 2017 dal G.i.p. presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in quanto indiziato, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio
tecnico del Comune di Maddaloni, dei reati di indebita induzione alla corruzione

ex artt. 110, 81 cpv., 319-quater cod. pen. – con riferimento a due distinte
sub A) e sub B),

rispettivamente commesse nell’agosto e nel maggio del 2015 – e del reato di
truffa pluriaggravata sia per avere ingenerato nella persona offesa il timore di un
pericolo immaginario, sia per l’abuso di poteri inerenti all’esercizio di una
funzione pubblica [capo sub C)], commesso nel settembre del 2015.

2. Nell’interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il
difensore, che ha formulato due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo si deducono vizi della motivazione e violazioni di
legge con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, da ritenere del
tutto irrealistico essendo ormai acquisite le prove documentali e le informazioni
testimoniali che hanno fondato l’applicazione della misura cautelare.
Si evidenzia, al riguardo, che lo stesso provvedimento impugnato pone in
rilievo il fatto che l’indagato si sarebbe limitato semplicemente a domandare ad
una teste se fosse stata sentita ed avesse riferito di avergli consegnato dei soldi,
senza sollecitarla in alcun modo a rendere false dichiarazioni ovvero a ritrattare
le accuse nei suoi confronti. In altri passaggi, poi, è lo stesso Tribunale ad
escludere la prova di pregressi o attuali tentativi di inquinamento, pur
ribadendone tuttavia il rischio, mentre dalle intercettazioni dei colloqui intercorsi
con i familiari emergerebbe, con riferimento alle vicende oggetto della
contestazione cautelare, soltanto la volontà dell’indagato di svolgere una
legittima attività difensiva, al fine di dare dimostrazione di circostanze non
correttamente riferite dai testimoni.
2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi della motivazione e violazioni di
legge con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di
quelli per cui si procede, avuto riguardo sia all’assenza di elementi indicativi di
una serialità delle condotte, sia al fatto che l’indagato era stato sospeso dal
servizio con un provvedimento amministrativo e non era più, dunque, nelle
condizioni di poter reiterare i medesimi illeciti oggetto di contestazione in sede
cautelare. Al riguardo si sottolinea, in definitiva, che il Tribunale ben avrebbe
1

condotte delittuose, una tentata e l’altra consumata (capi

potuto riformare l’ordinanza genetica applicando misure cautelari meno afflittive,
come gli arresti domiciliari o quella di cui all’art. 289 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità delle
doglianze ivi prospettate, emergendo dal provvedimento impugnato ampia e
adeguata giustificazione riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, che il
Tribunale ha coerentemente desunto: a) dall’evidenziato rischio di reiterazione

dell’indagato e delle specifiche modalità di realizzazione dei fatti, ritenute
indicative di una reiterata strumentalizzazione della funzione pubblica da lui
esercitata in vista del conseguimento di un utile personale mediante induzione
degli utenti a consegnargli somme di denaro, prospettando loro agevolazioni per
ottenere sostanziose decurtazioni di quanto dovuto per il perfezionamento
dell’iter procedimentale finalizzato al conseguimento del condono edilizio;

b)

dalla conseguente valutazione di sostanziale inidoneità dei temporanei effetti
della sospensione cautelare adottata in sede amministrativa con riferimento al
protrarsi o meno della restrizione legata all’applicazione della misura coercitiva in
atto; c) dal pericolo di inquinamento delle fonti di prova in ragione sia del
ripetuto avvicinamento di una delle persone offese al fine di rendere mendaci
dichiarazioni riguardo alla condotta di truffa oggetto dell’imputazione formulata
in sede cautelare (capo sub C), sia delle risultanze delle attività di intercettazione
svolte in carcere, circa il tentativo, posto in essere attraverso i suoi familiari, di
avvicinare nuovamente, pur in stato detentivo, coindagati o persone informate
sui fatti.
Pur a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento della consistenza e
gravità delle esigenze cautelari, illustrato nell’ordinanza impugnata attraverso un
insieme di passaggi motivazionali chiari e privi di vizi logici, il ricorrente non ha
individuato profili o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta
del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi ha sostanzialmente
contrapposto una rilettura alternativa, da un lato facendo leva sul diverso
apprezzamento di questioni di merito già puntualmente vagliate e disattese in
sede di riesame cautelare, dall’altro lato sollecitando una rivisitazione in fatto di
taluni profili della materia cautelare, il cui vaglio delibativo, evidentemente, non
è sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
2

delle gravi condotte oggetto di addebito cautelare, in ragione della personalità

versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro duemila.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. .

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter,

disp. att., cod. proc. pen.
Così deciso il 6 aprile 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ga tano De Am)cis

Giorgio: Fi e.lbo
1:

ammende.

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