Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18865 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18865 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bruni Ivano, nato ad Ascoli Piceno il 21/4/1972

avverso l’ordinanza del 15/4/2016 del Tribunale di Forlì;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/4/2016, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Forlì convalidava il provvedimento emesso il 7/4/2016 dal Questore
di Forlì-Cesena, con il quale era stato vietato ad Ivano Bruni di accedere – per
sette anni – ad impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche,
nonché imposto allo stesso di presentarsi – per tre anni – presso l’ufficio di
Polizia individuato, in occasione degli incontri ufficiali disputati dall’Ascoli calcio;
le misure originavano da gravi comportamenti intimidatori tenuti dal Bruni

Data Udienza: 26/01/2017

all’indirizzo delle Forze dell’ordine, durante l’incontro di calcio Cesena-Ascoli del
30/1/2016, conclusisi con la sicura identificazione del soggetto quale autore delle
condotte.
2. Propone ricorso per cassazione il Bruni, a mezzo del proprio difensore,
deducendo – con unico motivo – la violazione dell’art. 178, coma 1, lett. c), cod.
proc. pen.; il Giudice avrebbe convalidato il provvedimento entro le 48 dalla
notifica dello stesso all’interessato, privando quindi quest’ultimo della possibilità
di presentare una memoria ed esercitare effettiva difesa. Ne deriverebbe – per

3. Con requisitoria scritta dell’8/10/2016, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento,
condividendo la doglianza proposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
4. Occorre premettere che il provvedimento del Questore in esame è stato
notificato al Bruni il 13/4/2016, alle ore 09.50, e che l’ordinanza impugnata è
stata depositata in cancelleria il 15/4/2016, senza indicazione oraria.
Orbene, questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del
contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del
provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n.
2471/08 dell’11/12/2007, Castellano, Rv. 238537 – e così dando una lettura
costituzionalmente orientata all’art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per
l’interessato la “facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore,
memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento”
– la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia
trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all’interessato
stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che «se il pubblico
ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del
Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida,
analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia
anch’egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per
presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del
provvedimento». Entro quarantotto ore dalla notifica dell’atto, infatti, la
documentazione rilevante – trasmessa dal Questore al Procuratore della
Repubblica – sarà da quest’ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di
convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la
produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez.
3, n. 32824 dell’11/6/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del

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costante giurisprudenza di legittimità – la nullità dell’ordinanza impugnata.

16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010,
Petrella, Rv. 247275).
Si è altresì precisato – di rilievo decisivo per la vicenda che occupa – che il
mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente
finalizzato a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causativo di
nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 21788
del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372).
Tutto ciò richiamato, e con riguardo al caso di specie, osserva il Collegio che

impedisce di verificare se il termine in oggetto sia stato rispettato o meno; in
applicazione del principio in dubio pro reo, dunque, l’ordinanza impugnata deve
essere annullata senza rinvio.
Ne consegue l’inefficacia – nei confronti del ricorrente e limitatamente
all’obbligo di presentazione – del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena in
data 7/4/2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Forlì-Cesena in data 7 aprile 2016, limitatamente
all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di
Forlì-Cesena.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017

Il Presidente

la mancata indicazione dell’orario di deposito del provvedimento giudiziario

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