Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18863 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18863 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lodato Marcello, nato a Oliveto Citra (Sa) il 4/1/1992

avverso l’ordinanza del 7/3/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il
ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7/3/2016, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere convalidava il provvedimento emesso il
29/2/2016 dal Questore di Caserta, con il quale si vietava a Marcello Lodato di
accedere a manifestazioni sportive presso lo stadio di Aversa e negli altri
impianti ove gioca la “Cavese 1919″, per cinque anni, e gli si ordinava – per lo
stesso periodo – di presentarsi presso il Commissariato di Cava de’ Tirreni in
occasione degli incontri disputati dalla squadra citata; le misure originavano da
gravi episodi di violenza verificatisi il 21/2/2016, a margine dell’incontro di calcio
tra l’Aversa Normanna” e la “Cavese 1919”.

Data Udienza: 26/01/2017

2. Propone ricorso per cassazione il Lodato, a mezzo del proprio difensore,
deducendo i seguenti motivi:
– violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, I. 13 dicembre 1989,
n. 401, nonché dell’art. 178 cod. proc. pen.. Il provvedimento del Questore è
stato notificato il venerdì 4/3/2015, nel pomeriggio, senza alcuna possibilità,
quindi, di accedere agli uffici del G.i.p. prima di lunedì 7/3; proprio in questa
data, però, è stata emessa l’ordinanza di convalida, con deposito alle ore 11.45,
così impedendosi al ricorrente di poter sviluppare un’adeguata difesa e

– difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza del
provvedimento, specie con riguardo all’obbligo di presentazione alla Questura.
L’ordinanza in esame sarebbe sul punto priva di effettivo argomento, risultando
corredata soltanto da formule di stile prive di legame con la vicenda specifica ed
il soggetto interessato; quel che emergerebbe come particolarmente grave,
atteso che l’obbligo di presentazione costituisce strumento al divieto di accesso
agli impianti, non già effetto automatico di questo;
– violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla durata delle
prescrizioni ed al loro carattere particolarmente vincolante (presentazione due
volte per ciascun incontro, anche in caso di patite giocate dalla “Cavese” fuori
casa, o di partite amichevoli). Il provvedimento impugnato non conterrebbe
alcun argomento in punto di logica e durata degli obblighi comminati, pari a
cinque anni, come invece richiesto dalla giurisprudenza ordinaria ed
amministrativa.
3. Con requisitoria scritta del 5/10/2016, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Con riguardo alla prima doglianza, si rileva che questa Corte, al fine di
assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è
caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha
affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 dell’11/12/2007, Castellano, Rv.
238537 — e così dando una lettura costituzionalmente orientata all’art. 6, comma

2-bis in oggetto, che prevede per l’interessato la “facoltà di presentare,
personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice
competente per la convalida del provvedimento” – la necessità che la convalida
del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto
ore, decorrente dalla notifica all’interessato stesso del provvedimento. Si è
precisato, in particolare, che «se il pubblico ministero ha un termine di

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presentare memorie;

quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se
presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il
destinatario del provvedimento abbia anch’egli un identico termine a difesa
(parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al
Giudice competente per la convalida del provvedimento». Entro quarantotto ore
dalla notifica dell’atto, infatti, la documentazione rilevante – trasmessa dal
Questore al Procuratore della Repubblica – sarà da quest’ultimo inviata al G.i.p.
in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto

(cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell’11/6/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3,
n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del
15/04/2010, Petrella, Rv. 247275).
5. Ciò premesso, occorre quindi verificare se, in aggiunta a questo termine,
o comunque all’interno di esso, ne debba essere poi garantito anche un altro ad esempio di 24 ore – decorrente dal deposito della richiesta di convalida nella
cancelleria del G.i.p.; sì da affermare che questi non potrebbe emettere il
provvedimento prima che lo stesso tempo sia decorso. Orbene, ritiene questa
Corte che tale secondo indirizzo – pur sostenuto in passato in sede di legittimità
(Sez. 3, n. 17871 dell’8/4/2009, Maarouf, Rv. 243714; Sez. 3, n. 6224 del
6/11/2008, Tonni, Rv. 242730) – non possa essere accolto.
In particolare, è stato evidenziato (tra le altre, Sez. 3, n. 43557
dell 18/7/2016, Andreoli,

non massimata;

Sez. 3, n. 32824 dell’11/6/2013,

Cesare, Rv. 256379; in termini, Sez. 3, 29760 dell’11/4/2013, Puggia, Rv.
255962) che questa interpretazione, peraltro priva di sostegno normativo,
«appare evidentemente fondarsi sul presupposto che all’interessato non sia
consentito accedere e visionare il provvedimento questorile e la allegata
documentazione mentre lo stesso, successivamente alla trasmissione da parte
del Questore, si trovi presso l’Ufficio del Pubblico Ministero in attesa che questi
ne chieda la convalida al Giudice. Solo in tal caso, infatti, la ragione di assicurare
al termine di ventiquattro ore una propria autonomia rispetto a quello delle
quarantotto ore potrebbe avere una sua giustificazione logica. Sennonché, un
tale presupposto è smentito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, cui
questo Collegio intende prestare adesione, secondo cui nel procedimento di
convalida del provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di
presentazione all’Autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive, il soggetto interessato può accedere agli atti non solo presso l’ufficio del
Giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica
prima dell’udienza di convalida (da ultimo, Sez. 3, n. 7033 del 22/02/2012, Lolo,
Rv. 252035); tale pronuncia, infatti, dopo avere riconfermato che la garanzia del

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et

di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice

contraddittorio cartolare nel procedimento di convalida del provvedimento
questorile in oggetto presuppone la facoltà dell’interessato di interloquire e
presentare le sue deduzioni difensive e, di conseguenza, implica la possibilità di
esaminare la documentazione posta a fondamento del provvedimento che il
Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere all’atto della richiesta di convalida, ha
significativamente osservato che la deduzione del ricorrente di non avere avuto
tempo per preparare la difesa può avere un significato solo se il soggetto colpito
dal provvedimento sia facoltizzato ad esaminare la documentazione necessaria

osservato la Corte, nulla esclude che l’interessato chieda, ed ottenga, dal
Pubblico Ministero, di prendere visione del carteggio che lo riguarda (cfr., nel
medesimo senso, in precedenza, Sez. 3, n. 48155 del 15/10/2009, Pizzichino e
altri, Rv. 245402 nonché Sez. 3, n. 27282 del 15/06/2010, Casini, Rv. 247921,
che ha annullato l’ordinanza di convalida per avere il pubblico ministero
autorizzato il rilascio unicamente di copia del provvedimento del Questore,
peraltro già noto all’interessato)».
6. Dal che, il principio di diritto per cui nel procedimento di convalida del
provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità
di P.S. durante lo svolgimento di manifestazione sportive, una volta garantito il
termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento per consentire il
deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che
deduca la lesione del diritto di difesa, di dimostrare di non essere stato posto in
condizione – nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del G.i.p.
e della Procura della Repubblica – di ottenere ed esaminare la documentazione
su cui si fonda la richiesta di convalida (per tutte, Sez. 3, n. 20753 del 4/2/2016,
Villani, Rv.267023).
Onere non soddisfatto dal ricorrente nel caso di specie; nel quale, peraltro, a
fronte di una notifica effettuata il 4/3/2016 (venerdì) alle 15.30, la convalida è
avvenuta con provvedimento depositato alle 11.45 del 7/3/2016 (lunedì), quindi
con pieno rispetto del citato termine di 48 ore.
Il primo motivo, pertanto, è infondato.
7. Alle medesime conclusioni, poi, perviene la Corte anche con riguardo ai
seguenti.
Sul punto, occorre premettere che, per costante indirizzo di legittimità, e
come peraltro richiamato dallo stesso ricorrente, in sede di convalida del
provvedimento del Questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a
taluno, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401
e succ. modd., l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in
coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità

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per le sue difese soltanto presso l’ufficio del Giudice; ma, al contrario, ha

del Giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti
l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti
dalla circostanza che con esso si applica una misura di prevenzione (ragioni di
necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al
medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste
dalla norma), e deve investire altresì la durata della misura che, se ritenuta
eccessiva, può essere congruamente ridotta dal Giudice della convalida (Sez. U,
n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110; Sez. 3, n. 20789 del 15/4/2010, Beani,

giudizio prognostico deve essere formulato avuto riguardo alla gravità dei fatti ed
alle modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere (Sez. 3, n. 12351
del 2/10/2013, Antonello, Rv. 259147); e di ciò l’ordinanza deve dare conto,
eventualmente anche con motivazione per relationem, allorché comunque in
essa si effettui il richiamo all’atto impugnato ed alla richiesta del pubblico
ministero.
8. Ciò premesso, ritiene il Collegio che l’ordinanza gravata abbia fatto buon
governo di questi principi, contenendo sul punto una motivazione del tutto
adeguata, fondata su concreti elementi investigativi e priva di ogni illogicità
manifesta; come tale, dunque, non censurabile.
In particolare, il G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha
evidenziato che il Lodato — il 21/2/2016 – aveva partecipato ad episodi di
violenza verificatisi in occasione dell’incontro di calcio tra “Aversa Normanna” e
“Cavese 1919”, allorquando circa cento persone, tifose di quest’ultima, avevano
posto in essere una «gravissima azione di forza nei confronti di trenta unità del
Reparto Mobile». Con maggior precisione, il provvedimento del Questore di
Caserta, espressamente richiamato, aveva rappresentato che questi tifosi,
iniziato l’incontro, avevano cominciato ad inveire contro le Forze dell’ordine,
premendo su di esse per tentare di accedere all’impianto; in quel momento, era
anche cominciato un fitto lancio di oggetti verso gli agenti, al quale il ricorrente
aveva preso parte, volto ad evitare che la Polizia controllasse tali soggetti ed
impedisse loro di introdurre nello stadio oggetti atti ad offendere ed artifizi
pirotecnici. Lo stesso Lodato, peraltro, era stato individuato con sicurezza, anche
attraverso le immagini riprese.
Elementi — questi che precedono – dei quali l’ordinanza impugnata dà
adeguato conto, al pari del provvedimento questorile, sì da risultare
congruamente motivata con riguardo a tutti i profili che la giurisprudenza di
questa Corte costantemente ribadisce, sopra enunciati; ciò, peraltro, anche con
riguardo alla durata della misura ed alla “doppia presentazione” (per ciascun
incontro), anche in occasione di partite amichevoli, che risulta implicitamente

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Rv. 247186). Con riferimento specifico alla pericolosità sociale, inoltre, il relativo

argomentata proprio con il richiamo alla notevole gravità di quanto accaduto il
26/2/2016 ed alla pericolosità sociale evidenziata dal Lodato in quel contesto.
9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché

equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017

u-

nsigliere estensore

Il Presidente

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,

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