Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18863 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18863 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCHIERA FABIO nato il 08/12/1973 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 22/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore avv. DE LUCA FILIPPO in difesa di SCHIERA FABIO che ha
insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 22/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, a seguito di
istanza di riesame nell’interesse dell’indagato Fabio SCHIERA avverso
l’ordinanza cautelare emessa il 30.11.2017 dal GIP distrettuale con la
quale al predetto è stata applicata la misura della custodia in carcere, ha

colpevolezza a carico dello SCHIERA in ordine al reato di partecipazione
all’associazione mafiosa Costa Nostra ed, in particolare, alla famiglia di
Resuttana e la misura applicata.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dello SCHIERA deducendo con unico motivo vizio cumulativo
della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione mafiosa del
ricorrente. Il Tribunale, rifacendosi alla ordinanza genetica, è incorso nei
medesimi errori di questa non risultando specificate nel dettaglio le
asserite relazioni di natura mafiosa intrattenute dal ricorrente, l’identità
dei mafiosi anche di rango, le peculiarità degli argomenti trattati con i
coindagati, le riunioni alle quali avrebbe partecipato e le iniziative
intimidatorie di imposizione che egli avrebbe pianificato, risultando
apodittica la ritenuta attivazione per porre in essere le richieste
estorsive e la effettuazione di sopralluoghi pertinenti. L’esame delle tre
intercettazioni considerate risulta del tutto insufficiente a sostanziare
indizi a carico del ricorrente, non emergendo il contenuto dei pizzini, il
coinvolgimento del ricorrente nella conversazione sulla raccolta del
denaro dalle vittime delle estorsioni e la disistima degli interlocutori
verso il ricorrente, non attinto da accusa relativa a reati fine.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Invero, il Tribunale ha dato correttamente conto della
partecipazione mafiosa del ricorrente

quale uomo a disposizione

dell’organizzazione, con funzioni prevalentemente operative ed in
posizione subordinata rispetto a Sergio MACALUSO, del quale seguiva le
direttive.

1

confermato la decisione con la quale sono stati riconosciuti gravi indizi di

A tal riguardo sono considerate – senza incorrere in vizi logici o giuridici
– le captazioni nelle quali è interlocutore del coindagato Sergio
MACALUSO, organico alla famiglia di Resuttana, che lo vedono non solo
occuparsi della raccolta del denaro provento delle estorsioni ma
destinare anche una percentuale del guadagno ricavato dai furti da lui
commessi, d’accordo con gli affiliati. Ineccepibile è, al riguardo, la
interpretazione delle captazioni del 28.10.2014 sui pizzini e sulle attività

attivamente mostrando di conoscere le dinamiche criminali palesando il
personale coinvolgimento; come pure quella del 3.4.2015 nell’ambito
della quale egli è ascritto dal MACALUSO alla schiera dei “picciotti” a
disposizione.
Infine, la ordinanza – in ragione della assenza di specifiche
contestazioni a riguardo – ha operato rinvio a quella genetica in ordine
alla rassegna di ulteriori elementi a carico del ricorrente (relazioni con
associati mafiosi, argomenti peculiari oggetto di trattazione con i
coindagati, partecipazioni a riunioni con gli stessi, oltre alla
pianificazione di iniziative intimidatorie e imposizioni), rispondendo
anche alla eccepita mancata contestazione di reati-fine ponendosi
nell’alveo di legittimità secondo il quale ai fini dell’integrazione della
condotta di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso,
l’investitura formale o la commissione di reati- fine funzionali agli
interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la
stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto
organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non
atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo
dinamico all’interno dello stesso (Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016 Rv.
269207 Di Marco), nella specie, correttamente individuato secondo
quanto sopra evidenziato.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.
4. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1
ter disp. att. cod. proc. pen..

2

commerciali estorte o da estorcere alle quali il ricorrente partecipa

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94 comma iter disp. att. cod. proc. pen..

Il Componente estensore
Angelo Capozzi

Così deciso il 22.3.2018.

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