Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18862 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18862 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NIOSI GIOVANNI nato il 24/10/1954 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 22/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che
l’inammissibilita’ del ricorso.

ha concluso per

Data Udienza: 22/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, a seguito di
istanza di riesame nell’interesse dell’indagato Giovanni NIOSI avverso la
ordinanza cautelare emessa il 30.11.2017 dal GIP distrettuale con la
quale è stata applicata al predetto la misura della custodia in carcere, ha

gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto in ordine ai reati di cui
ai capi a)( art. 416 bis cod. pen. in relazione alla partecipazione a Cosa
Nostra dirigendo il mandamento di Resuttana), j) e I) (in relazione ad
episodi di estorsione continuata e tentata estorsione pluriaggravate
anche dalla aggravante mafiosa) e la misura applicata, escludendo la
sussistenza indiziaria in ordine alla ipotesi sub z) di interposizione
fittizia.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
del NIOSI deducendo:
2.1. Vizio cumulativo della motivazione

in ordine alla ritenuta

gravità indiziaria in ordine agli episodi estorsivi, non essendosi
provveduto ad escutere le parti offese al fine di aver conferma
dell’accaduto né risultando riscontrata la presenza del ricorrente sui
luoghi al momento della riscossione del “pizzo”. Le uniche fonti
indizianti, costituite dalle captazioni tra gli altri sodali, non solo risultano
prive di riscontro ma sono segnate dall’astio che uno degli intercettati il Macaluso – nutriva nei confronti del ricorrente, essendo interessato a
gettare ulteriore discredito su quest’ultimo che non dava conto a
nessuno della attività di riscossione delle estorsioni presso i due bar
mentre, per quanto riguarda l’agenzia di pompe funebri, risulta solo che
il NIOSI avrebbe richiesto una cifra eccessiva senza che risulti essere
stata consumata l’estorsione.
In tal modo i Giudici di merito sfuggono alle censure mosse dalla
difesa.
2.2. Vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo. Risulta
in atti che il ricorrente è inviso ai correi a seguito del “patteggiamento”
con il quale ha definito il giudizio a suo carico, rispetto al quale è falso
l’asserito “permesso” chiesto ai Lo Piccolo, ristretti al 41bis e, pertanto,
senza relazioni epistolari con l’esterno. Inoltre, milita a favore del
1

confermato la decisione con la quale sono stati riconosciuti sussistenti

ricorrente l’emergenza negativa proveniente dalla indagine “Apocalisse”
alla quale egli è risultato estraneo, così non risultando provato che egli all’atto della sua scarcerazione – abbia ripreso la partecipazione
associativa, addirittura con ruolo apicale, alla famiglia di Resuttana.
Nessun riscontro, poi, è emerso in ordine all’assunto secondo il quale la
riunione del 2.12.2014 presso l’abitazione della sorella del ricorrente sia
servita a riassettare la famiglia mafiosa come pure quello secondo il

correi per meglio celare il proprio agire, risultando – invece – che egli
non ha voluto più essere coinvolto in vicende associative sottraendosi ai
tentativi di avvicinamento dei correi. Cosicché il fondamento indiziario
della accusa in ordine alla prosecuzione della condotta associativa dopo
la scarcerazione del 2012 poggia solo su chiacchere di terzi prive di
qualsiasi riscontro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è proposto per ragioni in fatto – alternativa
investigativa – non nuovamente prospettabili in sede di legittimità
rispetto alla ineccepibile giustificazione fondata sulla puntuale
concludenza delle emergenze captative correttamente valutate – in
quanto tali non necessitanti di elementi di riscontro – sulla base delle
quali il ricorrente – da un lato – è stato individuato, peraltro
incontestatamente, quale destinatario del “pizzo” imposto al titolare del
bar “Golden” (conv. progr. 5482 del 30.9.2015) e – dall’altro – quale
autore del tentativo estorsivo consistito in una nuova imposizione ai
danni dei titolari di un’impresa di pompe funebri (conv. n. 5434 del
28.9.2015) già precedentemente vessata e con i quali il ricorrente aveva
preso diretti contatti – il tutto in un contesto nel quale il loquente,
Sergio Macaluso, muoveva

sue consuete critiche all’operato del

ricorrente, accusato di appropriarsi delle somme provenienti dalle
estorsioni.
3. Il secondo motivo è parimenti generico ed in fatto in relazione
alle valutazioni – prive di vizi logici e giuridici – sulla prosecuzione della
partecipazione associativa del ricorrente – già condannato in via
definitiva per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.
2

pen. e,

quale il ricorrente avrebbe cercato di non avere contatti in pubblico con i

successivamente, ex art. 444 cod. proc. pen. per estorsione aggravata
dall’art. 7 I.n. 203/91 – che, nonostante i malumori provocati tra i sodali
per il conseguito patteggiamento, si documenta con la sua
partecipazione a riunioni di livello e dalla sua “promozione” a reggente
del mandamento di Resuttana nella riunione del 2.12.2014, oltre che di
successive riunioni con esponenti di spicco, a dimostrazione del fatto che
egli non si è mai allontanato da Cosa Nostra.

al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.
5. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1
ter disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94 comma iter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 22.3.2018.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente

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