Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18860 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18860 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Campo Orazio, nato a Giarre (Ct) il 28/1/1944

avverso l’ordinanza del 5/7/2016 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5/7/2016, la Corte di appello di Catania rigettava la
richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Orazio Campo con
riferimento alla custodia cautelare patita – in ordine al delitto di cui all’art. 74,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – dal 21/5/1997 al 9/5/1998; condotta dalla quale
era stato assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza del 20/12/2007,
irrevocabile.
2. Propone ricorso per cassazione il Campo, a mezzo del proprio difensore,
deducendo – con unico motivo – la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen.,

Data Udienza: 26/01/2017

l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della
motivazione. La Corte di appello, esclusa la riferibilità al ricorrente della
conversazione n. 279 del 2/2/1997, avrebbe addebitato con certezza allo stesso
le altre indicate nel provvedimento, ritenute decisive nell’ottica in esame, senza
che però queste fossero state trascritte, rimanendo allo “stato” di brogliaccio
(quindi, non utilizzato in sede dibattimentale); e senza che, peraltro, la citata
riferibilità soggettiva fosse stata accertata, emergendo al riguardo numerosi
dubbi in ordine all’identità dell’interlocutore. Del pari, paradossale risulterebbe

17/3/1998, dato che — proprio in esito a tale incombente — il ricorrente era stato
scarcerato.
3. Con requisitoria scritta del 15/9/2016, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, condividendo le considerazioni di
cui al provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.

Osserva preliminarmente la Corte che, per costante indirizzo di

legittimità, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione il Giudice di merito,
per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o
colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi
probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che
rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o
regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione che, se
adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del
26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 14000 del 15/1/2014, Franco,
Rv. 259151; Sez. 4, n. 10987 del 15/2/2007, Marchesi, Rv. 236508); un giudizio
— si ribadisce – del tutto autonomo rispetto a quello penale di cognizione,
impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del
tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il
che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti
che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non
provate circostanze che quest’ultimo ha considerato dimostrate (tra le altre, Sez.
4, n. 11150 del 19/12/2014, Patanella, Rv. 262957; Sez. 4, n. 39500 del
18/6/2013, Trombetta, Rv. 256764).
In particolare, per valutare la colpa grave, il Giudice deve fondare la propria
decisione su fatti concreti, esaminando la condotta del richiedente sia prima che
dopo la perdita della libertà ed indipendentemente dalla conoscenza che il
prevenuto abbia avuto dell’inizio delle indagini, al fine di stabilire, con
valutazione “ex ante”, non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia

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l’utilizzo delle dichiarazioni rese dal Campo nel corso dell’interrogatorio del

stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore
dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito
penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (per tutte,
Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664; Sez. 4, n. 9212 del
13/11/2013, Maltese, Rv. 259082). Ne consegue che il sindacato di questa Corte
è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il Giudice è
pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio,
mentre resta nelle esclusive attribuzioni del Giudice di merito, che è tenuto a

sull’esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 dell’11/4/2012,
Hilario Santana, Rv. 253325).
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata abbia
rigettato l’istanza del ricorrente con un congruo percorso motivazionale, fondato
su oggettivi elementi istruttori e privo di qualsivoglia illogicità manifesta o
violazione di legge nei termini denunciati; come tale, dunque, non censurabile.
Ed invero, la Corte di appello – facendo proprio il decisum di questa Corte di
cui alla pronuncia n. 1913 del 20/12/2013, che aveva annullato il precedente
provvedimento di merito – ha riconosciuto la colpa grave del Campo
nell’adozione della misura cautelare, a tal fine evidenziando il contenuto di talune
conversazioni che ben potevano far ravvisare, a quel momento, gravi indizi di
colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. In
particolare, ed esclusa la citata conversazione del 2/2/1997 (con riguardo alla
quale il perito aveva negato la riferibilità al ricorrente, così fondando la pronuncia
di assoluzione), il Collegio ne ha valorizzate altre – una del 3/12/1996; una del
2/2/1997, diversa dalla precedente; due del 12/2/1997; una del 25/2/1997, che
avevano tutte per certo coinvolto il Campo – individuando, per ciascuna di esse, i
motivi di sospetto. In particolare, l’ordinanza ha evidenziato che: 1) le stesse
erano state intrattenute tra il ricorrente, Leonardo Patanè e tale Rapisarda, poi
condannati per i delitti di cui agli artt. 73, 74, d.P.R. n. 309 del 1990, il primo
quale promotore, organizzatore e finanziatore dell’associazione, l’altro come sua

longa manus.

Soggetti con i quali, peraltro, il Campo aveva rapporti

confidenziali; 2) nel corso di queste conversazioni, erano stati frequentemente
utilizzati termini «dall’accertata natura convenzionale», conie le «macchine», da
intendersi quale sostanza stupefacente. Quel che – giusta rdinanza in esame )(
..

la sentenza di merito aveva tratto proprio dal tenore del linguaggio impiegato, ex

se non riferibile ad autovetture vere e proprie (“Un pugno di macchine”, “Un paio
di macchine” “Quello vuole una macchina, quello un’altra macchina”, con relativi
pagamenti), non potendo, peraltro, trovare altrimenti giustificazione alla luce dei
rapporti tra i tre soggetti e delle professioni dagli stessi svolte, nessuna delle

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motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione

quali era riferibile a tale settore. Non solo. In una di queste conversazioni,
Patanè aveva informato il Campo dell’arresto di Rapisarda, trovato in possesso di
150 grammi di cocaina; 3) in ordine proprio a tali comunicazioni, il ricorrente
aveva fornito spiegazioni ora lacunose, ora implausibili, specie con riguardo a
quanto appena riportato sub 2).
6. Una motivazione, dunque, che ha fatto buon governo dei principi di diritto
sopra menzionati e che – con argomento congruo e non censurabile – ha
giustificato il rigetto della domanda.

cui al ricorso. Ciò con riguardo alla riferibilità al Campo di queste comunicazioni,
in ordine alla quali, la Corte di appello ha precisato – con congruo argomento «che nell’interrogatorio reso il 17/3/1998 lo stesso ha commentato le
conversazioni indicate nell’ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti senza
minimamente porre in dubbio di averle effettuate, e dando invece una
spiegazione alternativa lecita del loro contenuto» (elemento in fatto che non è
smentito dall’esser stato – il Campo – di lì a poco scarcerato); ciò, ancora, in
ordine al carattere delle conversazioni stesse – trascritto o meno – che
coinvolgerebbe al più la fase dibattimentale, non certo il momento in cui
l’ordinanza cautelare era stata emessa e, pertanto, la presente istanza di
riparazione.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017

sigliere estensore

Il Presidente

E senza che, peraltro, possano valere in senso contrario le considerazioni di

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