Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1886 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1886 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CACACE UBALDO N. IL 04/01/1969
avverso la sentenza n. 268/2012 TRIB.SEZ.DIST. di
CASTELLAMMARE DI STABIA, del 12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA

Cacace Ubaldo ricorre per cassazione awerso la sentenza emessa, ex ad 444 cpp,
dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez dist. Di Castellamare di Stabia in data 12-4-12
, per il reato di cui all’art 385 cp , commesso in Castellamare di Stabia il 1-4-12.
impugnata , assumendo che agli atti non vi fosse alcuna prova della responsabilità
penale.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento.
D’altronde, nel caso di specie, la motivazione del giudice è del tutto coerente con le
linee concettuali proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex
art 444 cpp , avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per
addivenire ad una sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp , sulla base delle
risultanze del verbale di arresto.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro >4411% , determinata in
considerazione della natura del prowedimento impugnato , in favore della Cassa
delle ammende

PQM
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
t Ai D.,tit.
A
processuali e della somma di euro
o in favore della Cassa delle
ammende.

Il ricorrente deduce violazione dell’art 192 cpp e vizio di motivazione della sentenza

Così deciso in Roma, ali ‘udienza del 29-11-12.

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