Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18859 del 15/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18859 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lo Iacono Salvatore, nato a Palermo il 28/05/1962
avverso l’ordinanza del 12/12/2017 del Tribunale di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
1-étte le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della ordinanza impugnata;
sentito il difensore, avv. Luigi Miceli, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1 Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato la
domanda di riesame ed ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare emessa
dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo in data 14
novembre 2017 nei confronti di Salvatore Lo Iacono, gravemente indiziato del

Data Udienza: 15/03/2018

delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per aver partecipato all’associazione a
delinquere di tipo mafioso denominata “Cosa Nostra” nella famiglia di Santa
Maria di Gesù.
Secondo la contestazione delineata nel titolo cautelare il Lo Iacono, nel
contesto associativo, avrebbe partecipato all’opera di ristrutturazione del
sodalizio criminoso, effettuando incontri e riunioni finalizzate alla trattazione di
attività illecite, si sarebbe messo a disposizione dell’organizzazione, assicurando
un costante collegamento con gli altri associati in libertà, nonché si sarebbe

2. L’avv. Luigi Miceli, difensore di Salvatore Lo Iacono, ricorre avverso tale
ordinanza e ne chiede l’annullamento deducendo, con motivo unico, la violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416-bis e
273 cod. proc. pen. e, segnatamente, la erronea applicazione della legge penale
con riferimento al giudizio di gravità indiziaria formulato in ordine al delitto di
partecipazione ad associazione mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.

Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606, comma

1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416-bis e 273 cod. proc. pen.
Nel titolo genetico la intraneità del Lo Iacono al sodalizio criminoso era stata
fondata non già su una formale affiliazione o sulla commissione di reati fine,
bensì sulla disamina di indici fattuali, che, secondo il ricorrente, si rivelavano,
invero, privi di rilievo.
Il Tribunale del riesame, infatti, aveva escluso la partecipazione del Lo
Iacono alla riunione tra soggetti ritenuti associati mafiosi tenutasi presso il
ristorante Villa Albanese di Palermo in data 10 settembre 2015, ma non ne
aveva tratto le necessarie conseguenze sotto il profilo giuridico, pur essendosi
rivelato infondato l’unico episodio idoneo a supportare la contestazione
provvisoria.
Meramente congetturale era, peraltro, il rilievo del Tribunale del riesame
secondo il quale l’assenza del ricorrente sarebbe stata irrilevante, atteso che
l’indagato avrebbe potuto in seguito essere ragguagliato dal proprio parente
Giuseppe Greco, in quanto il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso è
un “reato di condotta” e non può degradare a reato di mera omissione.

2

adoperato per la risoluzione delle problematiche nel loro interesse.

Parimenti irrilevante, sotto il profilo indiziario, era la conversazione
intercorsa in data 21 ottobre 2015 tra Antonino Profeta, Francesco Pedalino e
Natale Gambino, dalla quale, a tutto voler concedere, si poteva esclusivamente
evincere che i tre avevano biasimato la “scarsa dinamicìtà di Salvatore Lo Iacono
e la sua azione inefficace”.
In tale conversazione, infatti, la condotta del ricorrente era descritta come
meramente passiva e, pertanto, la stessa si rivelava strutturalmente inidonea a
supportare una contestazione di partecipazione ad una associazione a delinquere

postula, comunque, l’esercizio di un ruolo dinamico e funzionale.
Parimenti irrilevante era la frequentazione del Lo Iacono con il cognato
Giuseppe Greco, in quanto le relazioni di parentela o di affinità sono di per sé
inidonee a fornire la prova o anche un solo indizio del delitto contestato.
Tali contatti, era avvenuti, con una sola eccezione, all’interno dell’esercizio
commerciale del proprio figlio o della figlia del Greco, ove il ricorrente era solito
recarsi quotidianamente, ed erano, peraltro, stato oggetto solo di osservazione e
non già di captazione; tale rilievo privava di significanza il dato indiziario,
peraltro già di per sé suscettivo di una lettura alternativa in chiave lecita.
L’unica condotta commissiva attribuita al ricorrente consisteva, peraltro,
nell’invio di biscotti ad un soggetto detenuto emerso dalla conversazione del 26
luglio 2013; nulla era emerso, da ultimo, in relazione all’ipotizzato ruolo del Lo
Iacono di risolutore di problematiche non solo nel titolo genetico, ma anche nella
ordinanza impugnata.

3. Il motivo si rivela fondato e, pertanto, deve essere accolto.
La condotta di partecipazione all’associazione per delinquere di cui all’art.
416-bis cod. pen. è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe
può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo
non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell’organismo; ne
consegue che la condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata,
ovvero assumere connotazioni diverse, indipendenti da un formale atto di
inserimento nel sodalizio, sicché egli può anche non avere la conoscenza dei capi
o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si
inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il
risultato viene perseguito con l’utilizzazione di metodi mafiosi (ex plurimis: Sez.
2, n. 4976 del 17/01/1997, Accardo, Rv. 207845; Sez. 5, n. 18061 del
13/03/2002, Bagarella, Rv. 221913).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal
quale non vi è ragione per discostarsi, pertanto, la condotta di partecipazione è

3

di tipo mafioso, che non può risolversi in un mero status di appartenenza e

,

riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con
il tessuto organizzativo del sodalizio e deve essere tale da implicare, più che uno

status di appartenenza, un ruolo attivo in base al quale l’interessato “prende
parte” al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 39858 del 16/09/29858; Sez. 2, n.
53675 del 10/12/2014, Costantino, Rv. 261621), con un ruolo dinamico e
funzionale.
Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione all’associazione di
tipo mafioso, può, pertanto, rivelarsi insufficiente la mera indicazione della

qualsivoglia “apporto” alla vita dell’associazione, idoneo a far ritenere che il
soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole
(Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, De Caro, Rv. 271205; Sez. 6, n. 46070 del
21/07/2015, Alcaro, Rv. 265536).
Parimenti l’investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli
interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed
organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del
sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria,
degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso (Sez. 5,
n. 4864 del 17/10/2016 (dep. 01/02/2017), Di Marco, Rv. 269207; Sez. 1, n.
55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269040).
Ciò che rileva è, pertanto, l’innestarsi del contributo apportato dal singolo
agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune associativo,
ovvero dell’attività delittuosa conforme al piano associativo, e non la
considerazione che del detto soggetto hanno gli altri componenti l’associazione
mafiosa (Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014, Petrone, Rv. 13071).

4. Il Tribunale del riesame di Palermo, tuttavia, nel delibare la gravità
indiziaria del delitto contestato al ricorrente, ha focalizzando quasi
esclusivamente la propria disamina sui commenti degli associati che
stigmatizzavano quale “tiepida” la partecipazione del Lo Iacono al sodalizio
mafioso.
In tal modo, tuttavia, l’ordinanza impugnata ha ricostruito la qualità di
partecipe del ricorrente quale uno status, desunto dalla considerazione critica
degli associati, senza, tuttavia, indicare, in quale forma si sia concretamente
estrinsecato l’apporto partecipativo del Lo Iacono, peraltro reiteratamente
censurato dai sodali per la sua inerzia e non risultato autore di reati fine
dell’associazione.
Nel valorizzare i commenti dei sodali in ordine allo scarso coinvolgimento del
Lo Iacono nel contesto associativo il Tribunale del riesame non ha, pertanto,

qualità formale di affiliato, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un

precisato quale contributo attivo il medesimo abbia recato alla vita del sodalizio
criminale e quale ruolo abbia svolto nello stesso.
5. Alla stregua di tali rilievi l’ordinanza impugnata deve essere annullata
perché il Tribunale di Palermo proceda a nuovo esame che provveda a colmare,
nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, le indicate lacune
della motivazione impugnata in ordine ai gravi indizi di colpevolezza
dell’indagato.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Palermo, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma

1-ter, disp. att. cod.

proc. pen.
Così deciso il 15/03/2018.

Il Consigliere estensore
Fabrizio D’Arcangelo

Il Pre idente
Giorgi Fid

/

Lff /

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA