Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18858 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18858 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rubagotti Giacomo Paolo, nato a Calcio (Bg) il 26/1/1960

avverso l’ordinanza del 18/5/2016 del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18/5/2016, il Tribunale di Bergamo rigettava la
richiesta di rideterminazione della pena avanzata – nell’interesse di Giacomo
Paolo Rubagotti – con riguardo alla sentenza emessa il 24/9/2014 (irr.
18/10/2014) per il delitto di cui all’art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, allora
riunito in continuazione con altri reati tributari di cui alla pronuncia emessa dal
Tribunale di Milano il 22/3/2013 (irr. 12/4/2013); a giudizio del Tribunale, la
condotta in oggetto costituiva reato pur sotto la vigenza del nuovo testo dell’art.

Data Udienza: 26/01/2017

4 in esame, atteso che la soglia di 150.000,00 euro risultava ampiamente
superata per entrambe le annualità contestate,
2. Propone ricorso per cassazione il Rubagotti, personalmente, deducendo con unico motivo – l’erronea applicazione dell’art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000. Il
Tribunale, nel rigettare l’istanza, avrebbe preso in considerazione uno solo degli
elementi costitutivi del reato in esame (la citata soglia, di cui alla lett. a del
comma 1), non anche l’altro (l’ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all’imposizione), parimenti decisivo per la rilevanza penale della

3. Con requisitoria scritta del 17/9/2016, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva che la presente motivazione è redatta in forma
semplificata, ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente di
questa Corte.
4. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
L’art. 4, comma 1, d. Igs. n. 74 del 2000, per come novellato dal d. Igs. 24
settembre 2015, n. 158, stabilisce che “fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3,
è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta
evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro
centocinquantamila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti
all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è
superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi
indicati in dichiarazione, o, comunque, e’ superiore a “euro tre milioni”.
Ciò premesso, il Tribunale di Bergamo – chiamato a rideterminare la pena
inflitta, con riguardo al medesimo reato, dalla sentenza del 24/9/2014 – ha
affermato che la condotta in esame non poteva ritenersi depenalizzata, giusta
citato d. Igs. n. 158, poiché avente ad oggetto una imposta evasa comunque
superiore alla nuova soglia di 150.000,00 euro; ciò, peraltro, con riguardo ad
entrambe le annualità contestate, 2007 e 2008. Orbene, per concludere in questi
termini, la medesima ordinanza ha per certo preso in esame l’intero capo di
imputazione di cui all’art. 4 qui in esame (come emerge dal richiamo analitico
alle somma interessate), sì da rilevare – pur in assenza di esplicita indicazione la sussistenza anche dell’ulteriore presupposto per la punibilità della condotta,

2

condotta. Elemento, peraltro, pacificamente assente.

ossia la misura dell’ammontare complessivo di elementi attivi sottratti, superiore
al 10% di quelli indicati in dichiarazione.
La doglianza di cui al presente gravame, pertanto, risulta manifestamente
infondata, contestando il mancato accertamento della somma di tre milioni di
euro (come ammontare complessivo di elementi passivi sottratti), quale
elemento costitutivo della fattispecie, ma senza verificare la sussistenza dell’altro
presupposto che il medesimo art. 4 pone in alternativa alla stessa somma (ed in
aggiunta alla soglia assoluta di 150.000 euro), quale la citata percentuale di

Percentuale che la sentenza del 24/9/2014 del Tribunale di Bergamo ha per
certo riconosciuto.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017

L onsigliere estensore

Il Presidente

almeno il 10% degli stessi elementi dichiarati.

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