Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18858 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18858 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo

nel procedimento a carico di:
Scarantino Lorenzo, nato a Palermo il 17/11/1994
avverso l’ordinanza del 15/12/2017 del Tribunale di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
v.214

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Angelo Formuso, in sostituzione dell’avv. Filippo Maria
Gallina, che si è associato alle richieste del Procuratore Generale;

Data Udienza: 15/03/2018

*

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in parziale

accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato l’ordinanza del Giudice per
le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo emessa in data 14 novembre
2017 che aveva applicato nei confronti di Lorenzo Scarantino la misura cautelare
della custodia in carcere, limitatamente ai delitti di cui ai capi 1) e 12-bis) della

2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ricorre avverso tale
ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo, con unico motivo, la erronea
applicazione della legge processuale con riferimento alla ritenuta efficacia
preclusiva del decreto di archiviazione emesso in data 4 marzo 2016 nei
confronti dello Scarantino, in ordine al delitto di associazione a delinquere di tipo
mafioso, per aver fatto parte della famiglia di Santa Maria di Gesù, in Palermo in
permanenza attuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso deve essere disatteso in quanto il motivo proposto si rivela

infondato.
2.

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo deduce, con unico

motivo, la erronea applicazione della legge processuale.
L’ordinanza impugnata aveva, infatti, annullato il capo a) della ordinanza
applicativa della custodia cautelare, erroneamente ritenendo che la posizione
dello Scarantino per tale delitto fosse stata archiviata in data 4 marzo 2016 nel
procedimento n. 1270/16 R.G.N.R., del quale il presente costituiva uno stralcio,
e che non fosse stata successivamente oggetto di riapertura delle indagini.
Il presente procedimento, tuttavia, non costituita uno stralcio di quello n.
1276/16 R.G.N.R. e la richiesta di archiviazione formulata in tale procedimento
non aveva ad oggetto il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., bensì
esclusivamente quello di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in
Palermo in data 11 aprile 2013.

3. Tale censura si rivela, tuttavia, inammissibile in quanto il Pubblico
Ministero ricorrente, lungi dal contestare l’omessa valutazione di circostanze
acquisite agli atti da parte del Tribunale del riesame, ha sottoposto alla
delibazione della Corte di Cassazione atti non previamente acquisiti nel
procedimento ex art. 309 cod. proc. pen., quali la richiesta di archiviazione ed i

imputazione cautelare, rigettando nel resto il gravame.

successivi provvedimenti di iscrizione delle notizie di reato nel procedimento n.
1270/16 R.G.N.R., sollecitandone l’esame da parte della Corte di legittimità.

4. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
dal quale non vi è ragione di discostarsi, in tema di impugnazioni, allorché sia
dedotto, mediante ricorso per cassazione, un

error in procedendo

ai sensi

dell’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è
giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere

Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chadid, Rv. 255304).
Non può, tuttavia, essere sottoposta all’esame della Corte di Cassazione
una eccezione che si fondi su questioni di fatto mai dedotte in precedenza (Sez.
3, 32699 del 27/02/2015, Diano, Rv. 264518; Sez. 5, n. 795 del 16/02/2000,
Mazzara, Rv. 215732).

5. D’altra parte la censura formulata dal Pubblico Ministero ricorrente si
rivela infondata in quanto, pur essendo erronea la menzione del delitto di cui
all’art. 416-bis cod. proc. pen. nel decreto di archiviazione emesso nei confronti
dello Scarantino, la stessa doveva essere emendata mediante il ricorso alla
correzione dell’errore materiale o ad apposita riapertura delle indagini, una volta
emersi indizi di reità dello Scarantino in ordine a tale delitto.
La efficacia preclusiva del decreto di archiviazione, del resto, non può
essere superata in via interpretativa, disapplicandolo, ad onta del tenore
letterale dello stesso ed in assenza di una adeguata formalizzazione.
Il difetto del decreto di autorizzazione alle riapertura delle indagini, del
resto, determina non solo la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente
compiuti dopo il provvedimento di archiviazione, ma preclude anche l’esercizio
dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente
considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (ex plurimis:
Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834).

7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato in quanto il
motivo proposto si rivela infondato.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 15/03/2018.

Il Consigliere estensore
Fabrizio D’Arcangelo

Il Pre idente
Gior i. FeIbo

all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2011,

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