Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18857 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18857 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco nel procedimento
nei confronti di
Seri Gustavo, nato a Lecco il 22/9/1956

avverso l’ordinanza del 3/6/2016 del Tribunale di Lecco;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3/6/2016, il Tribunale di Lecco – nell’ambito di un
processo a carico d Gustavo Seri – disponeva la trasmissione degli atti al
pubblico ministero in sede, «perché il fatto è diverso da come descritto nel capo
di imputazione e per la doverosa integrazione»; a giudizio del Tribunale, nel
corso del dibattimento erano emerse circostanze che imponevano la ridefinizione

Data Udienza: 26/01/2017

del capo di imputazione (con riguardo alla somma contestata come non versata
okvgAnia..
a titolo di i.v.a.) e, peraltro, anche il decreto chérThpaelt il giudizio doveva
ritenersi nullo, poiché «l’ammontare complessivo dell’evasione era contenuto
nella pagina due non citata nel capo di imputazione».
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco, deducendo l’abnormità del provvedimento, che si porrebbe al
di fuori delle ipotesi delineate di esercizio di poteri spettanti al Giudice, e tale da
determinare la stasi del procedimento.

questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
Con memoria depositata il 28/12/2016, il difensore del Seri ha concluso
negli stessi termini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Osserva la Corte che una lunga e diffusa elaborazione giurisprudenziale ha
condotto, negli ultimi due decenni, ad un sempre più definito inquadramento
dogmatico della categoria dell’abnormità, intesa quale vizio che connota in radice
un provvedimento, senza però identificarsi nella sua nullità o inesistenza
giuridica. In particolare, le Sezioni unite di questa Corte, già nel 1997, hanno
affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la
singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di
legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste,
al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale – si è
ulteriormente precisato – può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché
l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge
processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al
sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo
(Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del
24/11/1999, Magnani, Rv. 215094. Di seguito, ex plurimis, Sez. 2, n. 2484 del
21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/5/2014, Veccia, Rv.
259830; Sez. 3, n. 3739 del 24/11/2000, Puppo, Rv. 218666).
Il Supremo Collegio di questa Corte, poi, ha ulteriormente affermato che è
affetto da abnormità il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare
dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o
indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di
precisarla, atteso che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole
durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di

2

3. Con requisitoria scritta del 14/9/2016, il Procuratore generale presso

indebita regressione del procedimento in grado di alternarne l’ordinata sequela
logico-giuridica (S. U, n. 5307 del 20/12/2007, Battistella, Rv. 238240).
5. Questo principio – ripreso in modo conforme nell’analoga fattispecie in cui
il G.u.p., a conclusione dell’udienza preliminare, ritenuta la genericità del capo di
imputazione, si era limitato a restituire gli atti al pubblico ministero, senza porlo
nella condizione di provvedere eventualmente in udienza alla relativa
integrazione (Sez. 6, n. 22499 del 17/2/2011, Bianchini, Rv. 250494) – è stato
quindi applicato anche al Giudice del dibattimento, in assenza di ragioni

è chiamato a pronunciarsi sulla contestazione, dopo che il pubblico ministero ha
esercitato l’azione penale e cristallizzato l’accusa, e che in entrambi i casi
l’imputato ha diritto di far valere la pretesa a che la difesa sia esercitata avverso
una contestazione chiara e completa, nel rispetto delle regole di cui all’art. 417
cod. proc. pen., ed eventualmente modificabile nei limiti previsti dall’art. 423
cod. proc. pen., in sede di udienza preliminare, oppure dall’art. 516 cod. proc.
pen., in sede dibattimentale; e, ancora, si è affermato che anche il Giudice del
dibattimento è tenuto a sollecitare il pubblico ministero alla integrazione o
precisazione della contestazione che risulti generica od indeterminata, ricorrendo
alla restituzione degli atti solo qualora questa sollecitazione non abbia trovato
adeguata risposta (tra le altre, Sez. 6, n. 27961 del 31/5/2016, D’Andrea, Rv.
267388; Sez. 3, n. 38940 del 9/7/2013, Mocellin, Rv. 256832; Sez. 3, n. 42161
del 9/7/2013, Lindegg, Rv. 256974).
6. Tutto ciò premesso, osserva la Corte che, nel caso di specie, il Giudice ha
sì disposto tout court la restituzione degli atti al pubblico ministero, ma così ha
provveduto ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., ossia sul
presupposto che il fatto fosse diverso da come descritto nel decreto che dispone
can eSktrx”il giudizio; ›let che il Tribunale ha tratto dall’istruttoria in corso, sottolineando 1)
che il capo di imputazione conteneva il richiamo ad una pagina della

y

comunicazione otizia di reato dell’Agenzia delle Entrate non allegata al decreto

ex art. 552 cod. proc. pen.; 2) che le cifre oggetto della contestazione dovevano
esser rideterminate, come da verbale di udienza, anche alla luce dell’intervenuto
accertamento con adesione.
Si da non poter trovare applicazione gli indirizzi sopra richiamati, in uno con
la giurisprudenza citata nel gravame, che attengono tutti al caso in cui la
restituzione degli atti avvenga per genericità o indeterminatezza del capo di
imputazione; ipotesi diversa da quella in esame, relativa all’accertamento di un
fatto diverso da quello contestato.
7. Il ricorso, pertanto, deve esser dichiarato inammissibile.

3

impeditive di tipo ermeneutico, sottolineandosi che, in entrambi i casi, il Giudice

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017

nsigliere estensore

Il Presidente

Il

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