Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18857 del 15/03/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 18857 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RODA’ FRANCESCO ANTONIO nato il 30/10/1960 a MELITO DI PORTO SALVO
avverso l’ordinanza del 21/12/2017 del TRIBUNALE di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che conclude per il rigetto del
ricorso.
Data Udienza: 15/03/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Rodà Francesco Antonio propone ricorso avverso
l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Genova, accogliendo la
richiesta formulata dal P.m. all’udienza dell’8 novembre 2017 e sull’opposizione
delle difese, ha sospeso i termini di durata massima della custodia cautelare per
gli imputati per il tempo necessario alla trascrizione delle conversazioni
telefoniche ed ambientali intercettate per la durata, indicata dal pool di periti,
contemplati dall’art. 304 cod. proc. pen., e si versa in caso di dibattimento
particolarmente complesso.
Ne chiede l’annullamento per violazione degli artt. 125, comma terzo, 303,
304 e 546 lett. e) cod. proc. pen..
Deduce che nell’opposizione la difesa dell’imputato aveva dimostrato,
indicando specificamente i periodi in cui erano state acquisite le intercettazioni
nel corso delle indagini preliminari, che il P.m. aveva avuto tutto il tempo
necessario per richiederne la trascrizione, ma il Tribunale, pur prendendo atto
dell’opposizione e senza indicarne il contenuto, in violazione del dovere di
motivazione non ha affatto considerato le obiezioni difensive, limitandosi a
stabilire che il procedimento è complesso in virtù di quanto sostenuto dal collegio
peritale. La motivazione è pertanto, non solo apparente, ma addirittura
inesistente, atteso che la questione posta non riguardava la complessità o meno
del dibattimento, bensì i tempi che il P.m. aveva avuto a disposizione durante le
indagini preliminari per provvedere all’incombente, senza prolungare
illegittimamente il periodo di custodia cautelare: ne consegue che, essendo
sanzionato con la scarcerazione dell’imputato il malgoverno dei termini di fase ed
essendo l’ordinanza equiparabile alla sentenza, ne va dichiarata la nullità per
mancanza di motivazione con le conseguenti determinazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure difensive, pur formalmente relative alla mancanza di
motivazione dell’ordinanza impugnata, contestano la decisione nel merito, in
quanto si reputano insussistenti i presupposti giustificativi della protrazione della
custodia cautelare degli imputati.
Trattandosi di ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per
la complessità del dibattimento, emessa ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod.
proc. pen. nel corso del giudizio di secondo grado, la stessa è impugnabile
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incaricati dal collegio, in 10 mesi – 1 anno, in quanto si procede per reati,
unicamente con l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. dinanzi al Tribunale, come
espressamente previsto dall’art. 304, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso va, pertanto, qualificato come appello ex art. 310 cod. proc. pen.
con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Genova.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso proposto come appello
ex art. 310 cod. proc. pen.
delle misure cautelari.
Così deciso, il 15/03/2018.
Il Consigliere estensore
Anna Criscuolq
Il Pr idente
GiorgioFidelbo
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova, sezione per il riesame