Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18854 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18854 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bavio Federico Maria, nato a Rovato (Bs) il 19/1/1974

avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 21/10/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del
provvedimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/10/2015, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano dichiarava inammissibile, perché tardiva, l’opposizione
proposta da Federico Maria Bavio avverso il decreto penale di condanna emesso
dallo stesso Ufficio il 17/3/2015; a parere del Giudice, l’impugnazione era
pervenuta in cancelleria oltre il termine di 15 giorni di cui all’art. 461 cod. proc.
pen..

Data Udienza: 26/01/2017

2. Propone ricorso per cassazione il Bavio, a mezzo del proprio difensore,
deducendo i seguenti motivi:
– violazione della citata norma processuale. Il Giudice non avrebbe rilevato
che – trattandosi di opposizione inviata con il servizio postale – doveva aversi
riguardo alla data di spedizione del plico, rispettosa del citato termine, non già a
quella di ricevimento.
3. Con requisitoria scritta del 9/8/2016, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, attesa la

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Come docunnentalmente provato, infatti, l’opposizione in esame è stata
inviata al Tribunale di Milano con raccomandata a/r consegnata all’ufficio postale
il 14/9/2015, quindi nel rispetto del termine di 15 giorni di cui all’art. 461,
comma 1, cod. proc. pen., decorrente dal 1°/9/2015; lo stesso piego è stata poi
ricevuto – “pervenuto” – il 19/9/2015. Orbene, costituisce principio ermeneutico
del tutto pacifico quello per cui, in tema di modalità di proposizione dell’atto di
impugnazione (compresa quella in esame), se lo stesso è presentato a mezzo del
servizio postale deve aversi riguardo, ai fini della verifica della tempestività della
impugnazione, alla data di spedizione della raccomandata (per tutte, Sez. 4, n.
26460 del 10/3/2016, Ferri, Rv. 267732; Sez. 3, n. 45697 del 27/10/2015,
Chessa, Rv. 265269).
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata,
con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Milano.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Milano per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017

nsigliere estensore

Il Presidente

fondatezza del gravame.

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