Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18854 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18854 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
POMO MAURIZIO nato il 28/09/1974 a NAPOLI
POMO GIUSEPPE nato il 24/01/1994 a NAPOLI
TUBELLI GIOVANNI RAIMONDO nato il 12/10/1993 a POLLENA TROCCHIA
MADONNA CONCETTA nato il 09/03/1975 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 30/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che conclude per il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 15/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Pomo Maurizio, Pomo Giuseppe, Tubelli Giovanni Raimondo
e Madonna Concetta ha proposto ricorso avverso l’ordinanza indicata in epigrafe
con la quale il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento delle istanze di
riesame proposte da Pomo Maurizio e Madonna Concetta, ha sostituito per il
primo la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari e per la seconda la
misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione quotidiana

Giovanni Raimondo l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal
G.i.p. del Tribunale di Napoli il 3 novembre 2017 per i reati di porto illegale di
arma per Pomo Maurizio e di lesioni aggravate per tutti.
Ne chiede l’annullamento per mancanza di motivazione in relazione all’art.
274 lett. c) cod. proc. pen., mancando nell’ordinanza impugnata ogni valutazione
sulla sussistenza del pericolo di recidiva e, in particolare, sull’attualità e
concretezza dello stesso.
Deduce che il Tribunale ha attribuito rilievo preponderante alla concretezza
del pericolo di recidiva, legato alla gravità del reato contestato, ed alla
personalità degli indagati, tutti incensurati, ad eccezione di Pomo Maurizio,
gravato da un unico precedente risalente al ’98, tralasciando del tutto le
necessarie valutazioni sull’attualità del pericolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in
quanto la motivazione in punto di esigenze cautelari risulta completa, dettagliata
e giustifica adeguatamente la prognosi negativa formulata a carico dei ricorrenti.
Il Tribunale ha, in primo luogo, rimarcato la notevole gravità del fatto,
commesso dagli indagati e da altre tre persone con violenza spropositata e con
uso di armi e con estrema puntualità ha ricostruito la dinamica del fatto e le
singole condotte per ancorare ad esse la prognosi cautelare.
Gli indagati in gruppo avevano assalito, aggredito, percosso e minacciato
Iavarone Luciano, agente di polizia, che, alla guida della propria autovettura,
aveva osato protestare per la condotta degli indagati, che, procedendo
tranquillamente e parallelamente a bordo delle proprie moto, incuranti delle
autovetture che seguivano, intralciavano e impedivano il defluire dei veicoli:
dapprima lo avevano sommerso di improperi e volgarità, poi gli avevano
sbarrato la strada con i due ciclomotori ed il Pomo, direttosi verso l’autovettura
dello Iavarone, aveva aperto lo sportello e gli aveva intimato di uscire.
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alla p.g. territorialmente competente, confermando per Pomo Giuseppe e Tubelli

Non appena questi si era qualificato, la reazione degli indagati era divenuta
più violenta e non più limitata ad aggressioni verbali, in quanto i componenti del
gruppo si erano scagliati contro di lui e la moglie, accerchiandoli, colpendoli,
anche con i caschi e non demordendo neppure quando l’agente aveva esploso
due colpi d’arma da fuoco a scopo intimidatorio, anzi, ciò aveva innescato una
reazione ancor più violenta, in quanto Pomo Maurizio aveva tentato di estrarre
dalla cinta dei pantaloni una pistola, venendo esortato da una donna, poi
identificata nella moglie del Belardi, a sparargli.

dello Iavarone, al cui interno vi erano i figli minori ed un passeggero, terrorizzati,
in quanto il Pomo colpiva l’auto con il casco, gridando “ti devo uccidere i figli”;
peraltro, nel corso dell’aggressione uno dei componenti del gruppo aveva
sottratto l’orologio allo Iavarone, desistendo solo quando questi aveva esploso
altri due colpi ed allontanandosi solo dopo avergli sferrato un pugno, mentre
stava risalendo in auto.
Le modalità del fatto e l’inaudita violenza dell’aggressione corale, commessa
il 26 giugno 2017 in pieno centro, in un luogo ad alta densità di traffico, pieno di
locali pubblici e frequentato, alla presenza di testimoni ed incuranti sia di tale
presenza che della qualità della vittima, che, anzi, aveva scatenato ed
esasperato la reazione, innescando

un’escalation

di violenza gratuita,

correttamente sono state ritenute espressive della cifra delinquenziale degli
indagati e della sussistenza di un concreto pericolo di recidiva.
Il Tribunale ha evidenziato che Pomo Maurizio annovera un precedente
specifico per detenzione di arma clandestina, che, sebbene risalente, dà conto
della persistente inclinazione a delinquere dell’indagato, che nell’occasione girava
armato; ne è stata anche sottolineata la spregiudicatezza, dimostrata dalla
denuncia sporta nel corso della notte per precostituirsi un alibi.
Alla luce delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità
dell’imputato, ma soprattutto, del dato oggettivo, costituito dal porto di una
pistola, anche in una serata di svago, che l’indagato era pronto ad utilizzare per
risolvere un contrasto, risulta più che giustificata la valutazione in ordine alla
concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di gravi reati con uso di armi
e violenza alla persona, specificamente previsto dall’art. 274 lett. c) cod. proc.

2. Analoga valutazione va espressa per gli altri indagati, avendo il Tribunale
valorizzato le condotte violente tenute dai singoli, di attiva e concreta
partecipazione all’aggressione o di partecipazione morale per la Madonna, che,
incitando e non fermandosi neppure dinanzi alla presenza di minori, ha rafforzato
i propositi violenti del Pomo e del gruppo, al fine di sottolineare la concretezza e

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La reazione furiosa degli indagati si era scatenata anche contro l’autovettura

l’attualità del pericolo di recidiva, correttamente ravvisato, in quanto, ad onta
dell’incensuratezza, l’incontrollata e furiosa aggressione posta in essere a fronte
di una civile protesta per motivi di circolazione è stata coerentemente ritenuta
indicativa di indole violenta, incapacità di controllo e di insofferenza e mancanza
di rispetto nei confronti di rappresentanti delle forze dell’ordine.
Contrariamente all’assunto difensivo la prognosi di recidiva non risulta
affatto congetturale, ma ancorata al profilo soggettivo degli indagati ed alle
oggettive modalità della condotta, e ritenuta attuale in ragione della natura

inusitata e sproporzionata violenza.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro duemila
ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 15/03/2018.

Il Consigliere estensore
Anna Criscuolo

Il Pre idente
Giorgi

lbo

banale, ma purtroppo, ricorrente della causa d’innesco della reazione, risultata di

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