Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18853 del 15/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18853 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Puro Emilio, nato il 17/12/1986 ad Acerra
avverso l’ordinanza del 15/12/2017 del Tribunale di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Alessandra Silvestri, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta
di riesame ed ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in
carcere adottata dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano in
data 24 novembre 2017 nei confronti di Emilio Puro, gravemente indiziato, nella
propria qualità di pubblico ufficiale in servizio presso l’Ufficio Immigrazione della

Data Udienza: 15/03/2018

••0

Questura di Milano, della partecipazione ad una associazione a delinquere
finalizzata alla commissione di delitti di corruzione e falso per procurare permessi
di soggiorno a soggetti stranieri (capo a).
Il Puro è sottoposto ad indagine anche per i delitti di cui agli artt. 81, 319,
321 (capo o) e per i delitti di cui agli artt. 81, comma 2, 479 cod. pen. (capo p),
in quanto avrebbe accelerato indebitamente le pratiche per il rilascio dei
permessi di soggiorno ed avrebbe favorito il rilascio di tali titoli in assenza dei

2. L’avv. Alessandra Silvestri, difensore del Puro, ricorre avverso tale
ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo quattro motivi e
segnatamente:

la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto il

Tribunale del riesame, a differenza del Giudice per le indagini preliminari, che, in
punto di esigenze cautelari, aveva ritenuto sussistente solo il pericolo di recidiva,
aveva illegittimamente ravvisato anche il pericolo di inquinamento probatorio;

la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto il

Tribunale del riesame si era pronunciato anche in ordine ai gravi indizi di
colpevolezza, ancorché la richiesta di riesame fosse stata espressamente limitata
alla concretezza ed attualità della sola esigenza cautelare ravvisata nel titolo
genetico;

la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per difetto di

motivazione in ordine alle connotazioni di concretezza e di attualità del pericolo
di reiterazione del reato in costanza della sospensione obbligatoria dal servizio
medio tempore disposta nei confronti dell’indagato;

la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per

aver fatto ricorso il Tribunale del riesame, in punto di valutazione di
inadeguatezza di ogni altra misura, illegittimamente ad argomenti legati anche al
pericolo di inquinamento probatorio e non aver verificato la possibilità di
applicare la misura coercitiva degli arresti domiciliari con applicazione del
presidio del c.d. braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606,

comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in quanto il Tribunale del riesame, a differenza
del Giudice per le indagini preliminari, che, in punto di esigenze cautelari, aveva

2

requisiti di legge, in cambio del pagamento di somme di danaro e di altre utilità.

4

ritenuto sussistente solo il pericolo di recidiva, aveva illegittimamente ravvisato
anche il pericolo di inquinamento probatorio, che, peraltro, era estraneo alle
contestazioni del titolo genetico.
Il pericolo di inquinamento probatorio non poteva, pertanto, formare oggetto
di valutazione da parte del Tribunale del riesame in quanto non evocato nel titolo
genetico da parte del Giudice per le indagini preliminari.

In materia di impugnazioni contro provvedimenti

de libertate, il Tribunale

della libertà, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla
insussistenza della esigenza cautelare ritenuta nella ordinanza, ha il potere di
confermare la misura cautelare anche per esigenze diverse da quelle poste alla
base della sua applicazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva,
Rv. 259976; Sez. 5, n. 4446 del 05/12/2006 (dep. 05/02/2007), Semeraro, Rv.
235687).
Le esigenze cautelari rappresentano, infatti, un tutto unico, se pure
articolato sotto i diversi profili previsti dall’art. 274 c.p.p., e la loro valutazione
non può che essere comprensiva di tutti tali profili ed attenere alla loro globalità,
secondo la previsione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., che consente al
Tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il
provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di
impugnazione ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella
motivazione del provvedimento (Sez. 6, n. 2056 del 04/06/1999, Porkar, Rv.
214117).
Non viola, pertanto, il principio della domanda cautelare il giudice della
cautela che ritenga sussistente un periculum libertatis diverso o ulteriore rispetto
a quello indicato dal Pubblico Ministero richiedente (Sez. 3, n. 43731 del
08/09/2016, Borovikov, Rv. 267935, in motivazione, la S.C. ha escluso
l’applicabilità alla materia del principio dettato dall’art. 521 cod. proc. pen., in
quanto il giudice cautelare, una volta investito della domanda, è funzionalmente
competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione degli indizi di
colpevolezza e delle necessità cautelari, non essendo logico consentire che, in
mancanza di una esigenza ma in presenza delle altre, l’imputato possa ledere gli
interessi che la misura è preordinata a salvaguardare).

4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la erronea applicazione della legge penale in
quanto il Tribunale del riesame aveva pronunciato ultra petita e, segnatamente,

3. Il motivo deve, tuttavia, essere disatteso in quanto si rivela infondato.

t.

anche in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, ancorché la richiesta di riesame
fosse stata espressamente limitata alla concretezza ed attualità della sola
esigenza cautelare ravvisata nel titolo genetico.
Anche in tal caso l’eccesso di motivazione si rivelava illegittimo e,
comunque, idoneo a condizionare negativamente le successive valutazioni della
regiudicanda, che sarebbero intervenute nel corso del medesimo procedimento.

5. Anche tale motivo si rivela infondato e, pertanto, deve essere disatteso.

coercitive con effetto integralmente devolutivo, in quanto l’art. 309, comma 9,
cod. proc. pen. consente al tribunale di annullare o riformare in senso favorevole
all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli
enunciati nell’atto di impugnazione, ovvero di confermarlo per ragioni diverse da
quelle indicate nella motivazione del provvedimento

(ex plurimis: Sez. 6, n.

20530 del 28/03/2003, Sabatelli, Rv. 224934; Sez. 6, n. 26317 del 29/03/2007,
Caboni, Rv. 237567).
Il richiedente, pertanto, così come può non enunciare i motivi del proprio
gravame, non può, simmetricamente, limitare l’ampiezza del potere di
cognizione del Tribunale esclusivamente a determinati profili del provvedimento
impositivo della misura, quali, ad esempio, le esigenze cautelari, precludendo
con una rinunzia l’esame dei gravi indizi (Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015,
Lomonaco, Rv. 266003; Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, Straccia, Rv. 254416,
entrambe rese in fattispecie in cui non erano stati ab initio censurati i gravi indizi
di colpevolezza, ma soltanto le esigenze cautelari).
Pertanto, essendo la finalità precipua del riesame la valutazione globale della
regiudicanda cautelare nel contraddittorio delle parti, la “rinuncia” in tale sede
alla contestazione dei profili relativi alla gravità indiziaria o alle esigenze cautelari
non riduce o tanto meno esautora l’ambito di cognizione proprio del giudice
adito, ma incide esclusivamente sulla intensità dell’obbligo di motivazione, che,
in caso di conferma, potrà essere attenuato e risolversi in una valutazione degli
elementi indiziari non condizionata dalla necessità di rispondere alle specifiche
argomentazioni della difesa.
Come nel caso di presentazione di una richiesta di riesame generica, in
quanto priva della deduzione di motivi, il giudice del riesame, pertanto, potrà,
ove ritenga, condividere integralmente la valutazione del giudice che ha emesso
il provvedimento impugnato, limitandosi a richiamare l’ordinanza impositiva della
misura cautelare ed in tal modo ribadendo la adeguatezza degli elementi e degli
argomenti nella stessa considerati (Sez. 6, n. 3728 del 27/09/1995, Cuppari, Rv.
202730).

La richiesta di riesame è un mezzo di impugnazione delle misure cautelari

6. Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per difetto di motivazione in ordine alla
sussistenza delle connotazioni di concretezza e di attualità del pericolo di
reiterazione del reato.
Il Tribunale del riesame, infatti, aveva obliterato che difettava, infatti, in
radice la concretezza e la attualità del pericolo di recidiva, in quanto, in seguito
all’esecuzione della misura cautelare, era stata disposta, ai sensi degli artt. 4 e 9

e la tale interdizione era destinata a permanere per tutta la durata del processo,
indipendentemente dalla pendenza della misura cautelare.
Il ricorrente, peraltro, aveva posto in essere la attività illecita contestata
personalmente ed attraverso la connessione e l’utilizzo dei sistemi informatici
della Questura, ma l’accesso a tali sistemi era ormai precluso al ricorrente.
Nella stessa prospettazione accusatoria, inoltre, l’attività illecita dell’indagato
era stata limitata al periodo tra il gennaio 2014 ed il marzo 2016, senza che
venissero in rilevo ulteriori condotte criminose poste in essere successivamente,
anche mediante interposta persona, ed ancorché il Puro fosse rimasto in servizio
sino all’arresto.
Anche la trattazione, nel marzo del 2017, da parte del ricorrente di una
pratica, unitamente al Cantatore, pratica, peraltro, pienamente regolare ed
esclusa dal novero di quelle oggetto di imputazione, ulteriormente dimostrava
come il Puro si fosse da tempo dissociato dalla commissione di condotte illecite.

7. Tale censura deve essere accolta in quanto si rivela fondata.
Anche in seguito alla introduzione del canone dell’attualità del pericolo di
reiterazione del reato nell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ad opera
della legge 16 aprile 2015, n. 47, il giudice della cautela, con riferimento alla
efficacia dei provvedimenti di sospensione dal servizio disposti dalla autorità
amministrativa, deve indicare gli elementi specifici sulla scorta dei quali abbia
stimato reale e tuttora esistente il pericolo che l’indagato, pur allontanato
dall’ufficio e, dunque, avulso dal contesto ambientale nel quale erano maturate
le condotte criminose, possa ancora avere la possibilità e l’occasione di reiterare
condotte offensive dei medesimi beni giuridici per commettere altre condotte
analoghe criminose “nella mutata veste di soggetto ormai estraneo
all’amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio
commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta” (Sez. 5, n. 31676 del
04/04/2017, Lonardoni, Rv. 270634).

5

d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, la sospensione obbligatoria dal servizio del Puro

lei

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, del
resto, l’allontanamento dal posto di lavoro e dalle funzioni dell’indagato per fatti
di reato commessi nel contesto della funzione esercitata, se non esclude di per
sé l’esigenza cautelare indicata dall’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., costituisce,
tuttavia, un elemento di particolare rilevanza, che può essere svalutato solo sulla
base di precise circostanze e non su presunzioni tratte da situazioni pregresse e
superate dall’evolversi dei fatti (ex plurimis: Sez. 6, n. 285 del 28/01/1997,
Ortolano, P.v. 208889; Sez. 1, n. 4391 del 05/09/1995, Grecchi, Rv. 202769;

Sez. 6, n. 2179 del 30/05/1995, Stilo, Rv. 202819).
La disamina del pericolo di recidiva, pertanto, senza che operi alcun
automatismo sul punto, deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non
meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza
reale ed attuale (Cass., sez. 6, 11 febbraio 2016, n. 8211, Ferrante, Rv.
266511).
In tale contesto interpretativo, pertanto, il giudice della cautela deve valutare
il novum rappresentato dal provvedimento di interdizione o di sospensione dal
servizio disposto nei confronti dell’indagato, verificando se lo stesso sia o meno
definitivo, risultando ovvia la diversa rilevanza suscettibile di dispiegare, ai fini
del giudizio prognostico sul punto, da un provvedimento di sospensione solo
temporaneo o precario — obiettivamente insuscettibile di escludere il rischio di
reiterazione criminosa — rispetto a quello di rimozione definitiva dall’ufficio.

8. Il Tribunale del riesame di Milano, valutando comunque concreto ed
attuale il pericolo di recidiva, pur a fronte della sospensione dell’indagato dal
servizio, non ha, tuttavia, fatto buon governo di tali principi, in quanto si è
sottratto allo specifico onere motivazionale rafforzato che gli imponeva di fornire
adeguata e logica spiegazione in ordine alla ritenuta subvalenza di tale elemento
sopravvenuto.
Il Tribunale del riesame ha, invero, rilevato che “appare tuttora altamente
probabile che il predetto, pur sospeso dalle funzioni, in conseguenza del titolo di
reato per cui si procede, ove non sottoposto a misura cautelare, si attivi quanto
meno come canale di collegamento tra gli intermediari stranieri e persone di
fiducia tuttora operanti all’interno delle forze dell’ordine al fine di assicurare una
prosecuzione del citato meccanismo criminoso”.
La motivazione della ordinanza impugnata sul punto si rivela, tuttavia,
lacunosa, in quanto il Tribunale del riesame non ha verificato la natura e la
durata della interdizione dal servizio disposta medio tempore nei confronti del
Puro.

Sez. 6, n. 2796 del 04/07/1995, P.M. in proc. Lo Castro ed altro, Rv. 202638;

Meramente apodittica si rivela, inoltre, nella ordinanza impugnata la ritenuta
sussistenza della probabilità che il ricorrente possa reiterare le condotte
criminose per le quali si procede mediante il ricorso a concorrenti qualificati
ignoti, in quanto tale affermazione è svolta secondo cadenze argomentative prive
di riferimenti a vicende concrete ed a connotazioni fattuali individualizzanti, che
consentano di verificare in concreto la permanente attualità del rischio di
reiterazione dei reati.
L’ordinanza impugnata, inoltre, nel valorizzare esclusivamente l’ampiezza

della reiterazione delle condotte criminose in tale intervallo temporale, non ha
valorizzato alcun concreto elemento di rischio che risulti persistente ad onta della
sospensione dal servizio dell’indagato disposta in via cautelativa.
L’accoglimento di tale motivo di ricorso esime dal delibare l’ultima censura
formulata dal ricorrente, in ragione del proprio carattere pregiudiziale.
8. Alla stregua di tali rilievi l’ordinanza impugnata deve essere annullata
limitatamente alla motivazione della persistente concretezza ed attualità delle
esigenze cautelari e deve essere disposto il rinvio al Tribunale di Milano per
nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia
per nuovo esame al Tribunale di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att, cod.
proc. pen.
Così deciso il 15/03/2018.

Il Consigliere estensore
Fabrizio D’Arcangelo

Il Pre idente
Giorgio Fi lbo

dell’arco temporale nel quale si è dispiegata l’attività criminosa e la frequenza

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