Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18853 del 13/02/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18853 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SULEIMANOVIC MOCO N. IL 23/02/1984
avverso l’ordinanza n. 1084/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 13/02/2013

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

– La Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 7-2-2012, ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Sulejmanovic Moco avverso la sentenza del
Tribunale di Pavia, che lo ha condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli
13/12/2003 al 19/4/2005.

Nella motivazione dell’ordinanza si legge che l’atto di gravame non rispecchia i
dettami del codice, perché si esaurisce nella proposizione di argomenti che
ignorano del tutto la motivazione della sentenza di primo grado e che, per
quanto riguarda il trattamento punitivo, l’appello è ancora più generico.

2. Ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza predetta, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Bellino Capra Paolini, censurando la decisione per violazione
di legge con riferimento all’art. 581 cod. proc. pen. Deduce che i motivi d’appello
erano esposti in maniera concisa ma specifica, censurandosi, con essi, “la prova
di un preciso aspetto inerente al fatto di reato, vale a dire la corretta e genuina
identità dell’imputato”, in quanto “la sentenza di condanna avrebbe invero
dovuto individuare quale tra le generalità indicate nell’imputazione fosse quella
anagraficamente corrispondente al vero”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Dalla sentenza del Tribunale di Pavia si evince che Sulejmanovic Moco fu
sottoposto a fermo in data 9-7-2005, perché accusato di una serie di reati.
Nell’occasione il Sulejmanovic fu identificato tramite patente di guida risultata,
agli accertamenti effettuati dagli operanti, autentica e valida. Dall’esame dei
precedenti dattiloscopici emerse, poi, che il Sulejmanovic aveva fornito, in
precedenti occasioni (in numero di quattro) differenti generalità, per cui fu
processato e condannato dal Tribunale di Pavia per la violazione continuata
dell’art. 496 cod. pen., commessa dal 13/12/2003 al 19/4/2005.
Avverso la predetta sentenza propose appello il difensore dell’imputato
eccependo che, non essendo note le generalità dell’imputato, non era possibile
stabilire in quali occasioni avesse fornito generalità false. Concludeva chiedendo
l’assoluzione dell’imputato e, in subordine, la concessione delle attenuanti
generiche.

2

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artt. 81, cpv, e 496 cod. penale, commes sb

Appare evidente, da questa disamina della vicenda processuale, che
l’appello spiegato dal difensore dell’imputato era fondato su argomenti
inconferenti, in quanto formulato sul presupposto che non fossero note le
generalità dell’imputato e che questi fosse noto solo in virtù dei rilievi
dattiloscopici. Al contrario, la sentenza impugnata dava atto che l’identificazione
avvenuta il 9-7-2005 era certa, in quanto operata sulla base di un documento
valido, e che l’accusa rivolta al Sulejmanovic concerneva le dichiarazioni rese
nelle precedenti quattro occasioni.

maniera con la motivazione resa dal giudice di merito e con la ratio decidendi del
provvedimento impugnato. Correttamente, pertanto, l’appello è stato dichiarato
inammissibile per mancanza di specificità.
Anche il ricorso in questa sede è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa
equo quantificare in C 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/2/2013

Si trattava quindi, di un motivo generico, che non si confrontava in alcuna

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