Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18852 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18852 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo
nel procedimento nei confronti di
Brikich Nasser, nato in Marocco il 10/8/1969

avverso l’ordinanza del 24/2/2016 del Tribunale di Bergamo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/2/2016, il Tribunale di Bergamo dichiarava la nullità
del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di Brikich Nasser, poiché
la dichiarazione di irreperibilità – prodromica alla notifica dello stesso atto – non
era stata preceduta da ricerche nel luogo di nascita del soggetto (né da rituale
notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari).

Data Udienza: 26/01/2017

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bergamo, deducendo – con unico motivo – l’erronea applicazione
degli artt. 157, 159 e 169 cod. proc. pen.. Il Giudice non avrebbe considerato
che le ricerche di cui all’art. 159 cod. proc. pen. concernono soltanto il territorio
nazionale, mentre sono possibili in quello estero – ai sensi dell’art. 169, comma
4, cod. proc. pen. – soltanto quanto dagli atti risulta che la persona destinataria
lì risieda o dimori, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del
comma 1 della stessa disposizione. Ipotesi che non ricorrerebbe nel caso di

notizia di un trasferimento nel Paese di origine.
3. Con requisitoria scritta del 9/8/2016, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso, non essendo
impugnabile autonomamente l’ordinanza in oggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Osserva innanzitutto il Collegio che una lunga e diffusa elaborazione
giurisprudenziale ha condotto, negli ultimi due decenni, ad un sempre più
definito inquadramento dogmatico della categoria dell’abnormità, intesa quale
vizio che connota in radice un provvedimento, senza però identificarsi nella sua
nullità o inesistenza giuridica. In particolare, le Sezioni unite di questa Corte, già
nel 1997, hanno affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento
che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero
ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto
manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle
ipotesi previste, ai di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto
processuale – si è ulteriormente precisato – può riguardare tanto il profilo
strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema
organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur
non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e
l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv.
209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094. Di seguito,

ex

plurimis, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275; Sez. 2, n.
29382 del 16/5/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 3, n. 3739 del 24/11/2000,
Puppo, Rv. 218666).
4. Ciò premesso, il ricorso risulta inammissibile.
Ed invero, costituisce autorevole e condiviso indirizzo ermeneutico quello
secondo il quale non è abnorme – nei termini appena indicati – il provvedimento
6Litt.
con cui il Giudice del dibattimento, rilevata l’invaliditgaell’avviso di conclusione
delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente

2

specie, nel quale il Brikich è anagraficamente residente in Italia, e non si ha

- dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione
degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi
dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al
Giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo
il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto
avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/3/2009, Toni, Rv. 243590); ipotesi ben
assimilabile a quella in esame, nella quale la nullità del decreto ex art. 552 cod.
proc. pen. (cui è seguita la restituzione degli atti) è stata pronunciata con

proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

riguardo alla irrituale notifica dello stesso e dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod.

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