Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18852 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18852 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
OTTO COLONNE S.R.L.
PADANA SERVIZI S.R.L.
EMMEDUE S.R.L.
CARLI MANUEL nato il 12/10/1989 a COLOGNA VENETA

avverso l’ordinanza del 12/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di VERONA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI, che conclude per il rigetto del
ricorso.
udito il difensore , avv. FERRO Giuseppina, quale sost.proc. dell’avv. BAZZANI
Mario, che insiste nei motivi di ricorso.

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori e procuratori speciali dei terzi interessati Otto Colonne srl,
Padana Servizi srl, Emmedue srl e Carli Manuel propongono ricorso avverso
l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Verona, adito ex art.
324 cod. proc. pen., ha respinto i ricorsi proposti avverso il decreto di sequestro
preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal G.u.p. del

carico di Del Maso Monica e Marangoni Giancleto per il reato di cui agli artt. 110316-ter cod. pen. e della Mamir srl per l’illecito di cui all’art. 24 d.lgs. 231/01 e
316-ter cod. pen.
Dopo aver premesso che il sequestro funzionale alla confisca per equivalente
di beni nella disponibilità della Dal Maso e della Mamir srl, anche per interposta
persona o per effetto di operazioni simulate, sino alla concorrenza della somma
di 1.597.053,97 euro, aveva ad oggetto: 1) un terreno sito in Pessana, venduto
dalla Mamir srl alla Emmedue srl il 22 marzo 2016; 2) un immobile destinato ad
abitazione ed un deposito con annesso lotto di terreno, venduti dalla Mamir srl
alla Padana Servizi srl il 22 marzo 2016; 3) il 40% delle quote della Otto Colonne
srl vendute, insieme ad un ulteriore 50%, dalla Mamir srl alla Padana Servizi srl
il 22 marzo 2016 e dalla stessa rivendute a Carli Manuel tramite la fiduciaria
Capital Investiment Trust srl; 4) un’abitazione sita in Cologna Veneta, acquistata
il 30 maggio 2017 dalla Otto Colonne srl, il Tribunale del riesame ha ritenuto che
detti beni non fossero mai usciti dalla sfera di dominio della Mamir srl, in quanto
le vendite erano state effettuate tutte nella stessa data, di poco successiva al
primo sequestro disposto il 3 marzo 2016; erano simulate, in quanto le società
acquirenti avevano effettuato il pagamento con assegni privi di copertura (quelli
emessi dalla Emmedue srl non erano stati portati all’incasso sino al 21 giugno
2016, data in cui erano stati sequestrati, e quelli emessi dalla Padana Servizi,
versati sul conto della Mamir srl nel maggio 2016, risultavano coperti con
contestuali bonifici emessi da detta società in favore della traente); il 90% delle
quote della Otto Colonne srl, già amministrata dalla Dal Maso, venduto alla
Padana Servizi srl e pagato con assegni privi di provvista, era stato ceduto nella
misura del 40% a Carli Manuel, figlio della Dal Maso, tramite la indicata
fiduciaria.
Tali elementi, unitamente considerati, deponevano per l’effettiva disponibilità
dei beni ancora in capo alla Mamir srl, che tramite tali operazioni si era spogliata
formalmente dei beni per evitarne l’ablazione dopo il primo sequestro e la
discovery.

medesimo Tribunale in data 18 dicembre 2017 nell’ambito del procedimento a

Quanto all’immobile acquistato dalla Otto Colonne srl, il Tribunale ne ha
ritenuto la disponibilità in capo alla Dal Maso, in quanto la stessa aveva stipulato
un preliminare di acquisto il 19 febbraio 2016, versando un assegno di 40 mila
euro proveniente dal conto della Mamir srl, analogamente ad un precedente
assegno di 10 mila euro tratto su detto conto 1’11 giugno 2015; inoltre, la Dal
Maso aveva ancora facoltà di operare sul conto della Otto Colonne srl.

2. Il difensore della Otto Colonne srl chiede l’annullamento dell’ordinanza per

condizione legittimante il sequestro del bene appartenente al terzo estraneo, e
per vizio di motivazione, trattandosi di motivazione priva di coerenza,
completezza e ragionevolezza.
Si deduce che, in primo luogo, il Tribunale ha trascurato che l’immobile sito
in Cologna Veneta fu acquistato il 30 maggio 2017 dalla società ricorrente,
estranea al reato; che sin dal 20 marzo 2017 l’amministratore unico della società
è Fantoni Maurizio, persona estranea al procedimento penale, e che dal 4
settembre 2017 il 50% delle quote societarie appartiene ad altra società,
riconducibile ad un imprenditore, estraneo ai fatti e non legato all’imputata da
alcun rapporto: elementi che non consentono di ritenere che il bene sia nella
disponibilità dell’imputata, non risultando dimostrato che l’imputata eserciti la
signoria sul bene tramite terzi. Si assume che le circostanze indicate
nell’ordinanza sono inconferenti e non provano l’attuale disponibilità del bene da
parte dell’imputata, atteso che la stipula del preliminare di acquisto ed il
pagamento di parte dei prezzo da parte della Dal Maso, quando era
amministratrice della Otto Colonne srl, danno solo atto dell’interesse a bloccare
la trattativa; la provvista proveniva da altro preliminare di vendita, stipulato il 18
febbraio 2016; la titolarità del 40% delle quote in capo al figlio non è decisiva,
sia perché l’acquisto delle quote fu pagato con risorse proprie del Carli e non
della madre, sia perché l’amministrazione della società spetta ora ad altra
persona, titolare del 50% delle quote societarie; la facoltà dell’imputata di
operare sul conto corrente della società dimostra, al più, la disponibilità delle
somme, ma non dell’immobile. Il Tribunale ha pertanto, utilizzato argomenti ed
elementi inconferenti rispetto al tema da provare e si è sottratto al confronto con
elementi di fatto, che smentiscono la tesi accolta nell’ordinanza.

3. Il difensore della Padana Servizi srl e della Emmedue srl deduce la
violazione di legge per mancanza di prova sulla disponibilità dei beni sequestrati
da parte della Mamir srl e il vizio di motivazione, trattandosi di motivazione
apparente.

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erronea applicazione del concetto di disponibilità in capo all’imputato, quale

Evidenzia che il Tribunale non ha fornito la prova di una qualsiasi forma di
potere di disposizione da parte della società imputata sui beni delle ricorrenti,
acquistati con regolari atti notarili; la natura simulata degli atti è congetturale, in
quanto il Tribunale non ha tenuto conto degli elementi oggettivi offerti a
confutazione né ha evidenziato un fatto da cui inferire il potere o la concreta
autorità della Mamir srl sui beni in sequestro, non risultando rilevanti le
modalità, ritenute sospette, dei pagamenti, realmente avvenuti, che comunque,
non possono provare il dominio della Mamir srl su beni venduti due anni prima e

4. Il difensore di Carli Manuel deduce la violazione degli artt. 321 cod. proc.
pen. e 322 ter cod. pen. per erronea applicazione del concetto di disponibilità del
bene sequestrato da parte degli imputati.
Deduce che il Tribunale ha omesso di fornire una motivazione coerente e
completa, attestandosi sulle illazioni e suggestioni della p.g. senza indicare alcun
elemento che dimostri la disponibilità in capo alla Dal Maso o alla Mamir srl delle
quote della Otto Colonne srl, pacificamente di proprietà del Carli, che le ha
acquistate da un soggetto giuridico autonomo rispetto agli imputati ovvero dalla
Padana Servizi srl, che un anno prima le aveva acquistate dalla Mamir srl,
all’epoca rappresentata da Franceschetto Sante e non dalla madre. I sospetti
sulle cessioni da Mamir srl a Padana Servizi srl per le modalità di pagamento non
possono estendersi al secondo passaggio, ritenuto fittizio solo in base a sospetti,
trascurando che il ricorrente acquistò il 40% delle quote con risorse proprie il 21
aprile 2017, investendo nel progetto quale giovane professionista, che agisce
personalmente nella società e non per conto della madre, insieme al socio, al
quale ha chiesto aiuto economico per finanziare il progetto di ristrutturazione
dell’immobile.
Il Tribunale non solo ha omesso di considerare tali elementi, ma non ha
fornito una risposta logica in ordine alla disponibilità delle quote in capo alla
Mamir srl o alla Dal Maso, desunta in modo congetturale dalle modalità di
trasferimento delle quote e dalla qualità dell’acquirente finale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, che sostanzialmente articolano gli stessi motivi, sono fondati.

2. Premesso che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari
reali è proponibile ex art. 325 cod. proc. pen. solo per violazione di legge e che
in tale nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di

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orami di proprietà di terzi.

una motivazione apparente, e precisato altresì, che il terzo interessato nel
procedimento di riesame può contestare unicamente la presunzione di
interposizione di persona in base alla quale la misura cautelare è stata disposta,
onde far valere l’effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di
relazioni di collegamento con l’imputato/indagato (Sez. 6, n. 1993 del
11/11/2016, dep. 2017, Monaco e altro; Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015,
Buonocore, Rv. 263390), l’ordinanza impugnata incorre nel vizio di motivazione
denunciato per mancanza di motivazione sul profilo della disponibilità dei beni da

La motivazione infatti, si concentra e si arresta sugli elementi indicativi della
appartenenza solo formale dei beni ai ricorrenti, senza indicare gli elementi di
fatto o le ragioni per le quali tali beni siano da ritenere ancora nella disponibilità
effettiva degli imputati.

3. Come affermato da questa Corte, in caso di sequestro preventivo per
equivalente, avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al
reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva
degli stessi, ed a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in
capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il
possesso dei cespiti, essendo invece, necessaria la prova, con onere a carico del
pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all’indagato (Sez. 3, n.
35771 del 20/01/2017, Akhmedova e altri, Rv. 270798; Sez. 3, n. 36530 del
12/05/2015, Oksanych, Rv. 264763).
Il Tribunale ha giustificato solo il primo dei due profili, offrendo,
contrariamente all’assunto dei ricorrenti, una motivazione coerente, logica e non
apparente, sull’appartenenza formale dei beni ai ricorrenti.
Il ragionamento del Tribunale muove dalla essenziale considerazione che il
sequestro in esame segue altri due precedenti decreti di sequestro, emessi
nell’ambito dello stesso procedimento, e si fonda sulla valutazione complessiva
delle operazioni esaminate, sulla tempistica e sulle modalità di trasferimento dei
beni sequestrati, dismessi dalla Mamir srl e dalla Dal Maso in favore di società
collegate o di soggetti compiacenti in epoca immediatamente successiva al primo
sequestro preventivo, disposto il 3 marzo 2016 nei confronti della Dal Maso,
avente ad oggetto il profitto diretto del reato in misura pari a 361.880,43 euro,
di gran lunga inferiore al valore complessivo dello stesso, ed al successivo
sequestro per equivalente, disposto in data 14 giugno 2016 nei confronti della
Mamir srl su qualsiasi bene della società sino alla concorrenza residua di
1.597.052,59, avente ad oggetto i pannelli fotovoltaici presenti sull’impianto di
Pressana, del quale è titolare la Mamir srl e su 17 assegni bancari, emessi in

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parte degli imputati.

favore di detta società in pagamento delle vendite immobiliari, effettuate il 22
marzo 2016.
Il Tribunale

ha

pertanto,

contestualizzato

le singole operazioni,

valorizzandone la sequenza e tenendo conto che, come emerge dalla
documentazione in atti, già nella precedente ordinanza del 12 maggio 2017,
emessa in relazione al ricorso della Mamir srl, erano state ritenute simulate le
vendite immobiliari, effettuate alla Emmedue srl ed alla Padana Servizi srl,
società legate alla Mamir srl, che non avevano pagato il corrispettivo delle

i beni al sequestro ed alla confisca dopo il primo intervento ablatorio.
Già in tale ordinanza il Tribunale aveva dato atto che gli assegni, privi di
provvista al momento dell’emissione, lo erano anche al momento del secondo
sequestro, e tale elemento oggettivo priva di consistenza le deduzioni dei
ricorrenti circa l’inconferenza del dato, trattandosi di elemento che
concretamente dimostra l’anomalia delle operazioni di vendita e depone per la
natura simulata delle stesse, non essendo riscontrabile una simile tolleranza
nelle ordinarie compravendite immobiliari da parte del creditore, che, nel caso di
specie, ha addirittura restituito agli acquirenti l’importo degli assegni versati con
bonifici emessi in pari data, a dimostrazione del transito solo momentaneo degli
assegni sui conti correnti della Mamir srl (come da informativa G. di F. in atti).
Risulta inoltre, che la Mamir srl era amministrata dalla Dal Maso sino al 16
marzo 2016, data di poco successiva al primo sequestro del 3 marzo 2016, in cui
dismise la carica; che il capitale della Otto Colonne srl, costituita nel febbraio
2016, era detenuto per il 90% dalla Mamir srl e per il 10% dalla Emmedue srl, a
dimostrazione di una pregressa cointeressenza tra le società; che sempre in data
22 marzo 2016 la Mamir srl cedette l’intera quota del 90% alla Padana Servizi
srl, che, a sua volta, la cedette al figlio della Dal Maso, Carli Manuel, il quale in
data 21 aprile 2017 le acquistò tramite una fiduciaria (elemento ritenuto
sintomatico dell’intento di non rendere l’acquisto direttamente collegabile
all’imputata), la quale in data 8 settembre 2017 ha venduto il 50% delle quote
alla Mozart Immobiliare srl, con la conseguenza che il Carli è attualmente titolare
del 40%, ma l’acquisto dell’immobile in sequestro risale al 30 maggio 2017,
quando ancora il Carli aveva la titolarità dell’intero capitale sociale.
Il Tribunale ha evidenziato che la promessa di acquisto dell’immobile fu
stipulata il 19 febbraio 2016 dalla Dal Maso, la quale sin dal giugno dell’anno
precedente aveva pagato anche parte del prezzo, e ha valorizzato la circostanza
che la Dal Maso risulta ancora delegata ad operare sul conto della Otto Colonne
srl per ricavarne che il bene è ancora riconducibile all’imputata, che ne dispone
tramite il figlio.

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vendite, finalizzate a creare un’apparente incapienza della Mamir srl per sottrarre

Tuttavia, come sottolineato dalla difesa del ricorrente, tale circostanza è
smentita dagli atti, in quanto la delega ad operare sul conto della società era
collegata alla qualità di rappresentante legale della stessa e venne a cessare
contestualmente alla dismissione della carica il 21 marzo 2016.
Se quindi, le circostanze evidenziate ed in particolare la concentrazione delle
operazioni di vendita immobiliare e societaria nella stessa data, la tempistica e le
modalità anomale di pagamento dei beni, illustrate nell’ordinanza, in favore di
società legate alla Mamir srl nonché la progressiva frammentazione del capitale

consentono di ritenere fondata su elementi di fatto, oggettivi e non congetturali,
la valutazione del Tribunale circa la natura simulata delle vendite e la formale
intestazione dei beni a terzi, come anticipato, manca la indicazione di elementi in
grado di dimostrare che detti beni siano nella disponibilità effettiva degli
imputati.
Come detto in precedenza, quand’anche dimostrata la formale intestazione
del bene ad un terzo, tale elemento non è, di per sé, sufficiente a giustificarne
l’ablazione, in mancanza di elementi di collegamento con l’imputato, dimostrativi
dell’effettivo potere dello stesso di disporne.
Precisato che per disponibilità si deve intendere una relazione effettuale con
il bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al diritto di
proprietà ossia un rapporto

uti dominus,

in modo che il bene, seppur

formalmente intestato a terzi estranei al reato, debba ritenersi, sulla base di
elementi specifici e non congetturali, rientrante nella sfera degli interessi
economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essa venga esercitato per
il tramite di terzi (Sez. 3, n. 57895 del 09/11/2017, Venier), nel caso di specie, il
Tribunale si è limitato a ricondurre la disponibilità dei beni agli imputati solo in
base alla dimostrata mancanza in capo ai terzi delle risorse finanziarie necessarie
per acquisire il possesso dei cespiti, senza preoccuparsi di estendere la
valutazione all’altro essenziale profilo, indispensabile per sottoporre a vincolo
beni appartenenti a terzi, specie in ragione della particolare natura del disposto
sequestro per equivalente.
Trattandosi di sequestro di valore, funzionale alla confisca per equivalente,
che ha natura squisitamente sanzionatoria ed è lo strumento tramite il quale il
legislatore priva l’autore del reato del profitto che ne è derivato, aggredendo,
quando non è possibile l’ablazione del profitto diretto del reato, il danaro, i beni o
altre utilità dell’indagato per un valore corrispondente, in tanto può
giustificarsene l’ablazione in danno di terzi, estranei al reato, in quanto sia
dimostrata, in base ad elementi indiziari e nei termini probabilistici, propri della
fase cautelare, la riferibilità all’indagato/imputato per effetto di una relazione

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societario della Otto Colonne srl, solo successiva all’acquisto dell’immobile,

indiretta con i beni, che si sostanzi in un concreto potere di disposizione sugli
stessi.
Per tale ragione non è sufficiente ricavare dall’impossibilità per il terzo di
acquistare il bene e dunque, dalla circostanza che non ne sia l’effettivo titolare,
la prova positiva che ne sia, invece, proprietario o ne disponga
l’indagato/imputato, non potendo farsi ricorso a presunzioni, occorrendo
dimostrare circostanze di fatto, da cui desumere concretamente l’esistenza di
una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene da parte

Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al
Tribunale di Verona per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Verona per nuovo
esame.
Così deciso, il 06/03/2018.

dell’indagato/imputato, nella specie mancante.

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