Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18851 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18851 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Maggiore Maria Grazia Lorenza, nata a Lampedusa (Ag) il 2/10/1976

avverso la sentenza del 24/9/2015 del Tribunale di Agrigento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/9/2015, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., il Tribunale di Agrigento applicava a Maria Grazia Lorenza Maggiore la pena
di otto mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 181, comma 1-bis, d.
Igs. 22 gennaio 2004, n 42, e 44, lett. c), 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; era
anche ordinata la demolizione del manufatto abusivo.
2.

Propone ricorso per cassazione la Maggiore, a mezzo del proprio

difensore, deducendo – con unico motivo – la violazione dell’art. 444 cod. proc.
pen.: il Giudice avrebbe ordinato la demolizione del fabbricato sebbene non

Data Udienza: 26/01/2017

costituisse parte dell’accordo, così modificandolo in modo unilaterale, ossia

contra legem.
3. Con requisitoria scritta del 20/9/2016, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto il rigetto del gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva che la presente motivazione è redatta in forma
semplificata, ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente di

4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento alla disposta demolizione, è sufficiente richiamare il costante
indirizzo di legittimità in forza del quale, nel caso di patteggiamento per
violazioni sostanziali alla normativa urbanistica e antisismica (come nel caso di
specie), pur in difetto di uno specifico accordo fra le parti, il Giudice ha l’obbligo
di disporre l’ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall’art. 31,
comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trattandosi di statuizione dovuta,
priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad
altra alla stessa equiparata e, pertanto, sottratta alla disponibilità delle parti (per
tutte, Sez. 3, n. 6128 del 20/1/2016, Apicella, Rv. 266285; Sez. 3, n. 44948 del
7/10/2009, Ascenzi, Rv. 245212).
Nessuna violazione di legge, quindi, è ravvisabile nel caso di specie.
5. La sentenza, tuttavia, deve esser annullata.
Al riguardo, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 181, comma

1-bis

contestato al capo b) (e reato più grave, anche in termini sanzionatori),
“Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue
lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste
dall’articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i
lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico
con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei
lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142
ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento
della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento
della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora
abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille
metri cubi.
Ciò premesso, nelle more della discussione del presente ricorso è stata
pronunciata la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23/3/2016, che ha

2

questa Corte.

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis in esame, nella
parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro
caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico
con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei
lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142
ed». Ne consegue che la natura delittuosa della condotta permane ormai
soltanto con riguardo alla seconda parte di quest’ultima lettera b), concernente
gli interventi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al

ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero
ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore
ai mille metri cubi.
Orbene, dalla lettura del capo di imputazione e della sentenza impugnata
non risulta che l’abuso realizzato sia sussumibile in alcuna di queste ultime
ipotesi, non emergendo oggettivi riferimenti in tal senso.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della pronuncia medesima,
con trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Agrigento.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017

I,

nsigliere estensore

Il Presidente

trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un

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