Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18851 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18851 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIOFFRE’ DOMENICO nato il 10/05/1986 a TAURIANOVA

avverso l’ordinanza del 01/12/2017 del TRIB. LIBERTA di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI, che conclude per il rigetto del
ricorso.
udito il difensore, avv.SCUTIERI Raffaella, quale sost.proc. dell’avv.NAPOLI
Antonino, che si riporta ai motivi.

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. I difensori di Gioffrè Domenico propongono ricorso avverso l’ordinanza
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Torino ha respinto
l’appello proposto avverso l’ordinanza del G.i.p. del medesimo Tribunale,
reiettiva dell’istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con
arresti domiciliari, formulata ai sensi dell’art. 275, comma quarto, cod. proc.
pen.

1.1 violazione degli artt. 299 e 310 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: si
deduce che con l’appello si chiedeva in via principale, l’annullamento o la revoca
dell’ordinanza impugnata, in quanto il G.i.p. aveva omesso di considerare le
circostanze evidenziate, in particolare, la presenza nel nucleo familiare di due
figli di età inferiore ai sei anni e l’impossibilità della moglie di accudirli durante
l’orario di lavoro; tale omissione costituisce un grave vizio dell’ordinanza,
integrante una violazione di legge, che avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad
annullarla, ipotesi che il Tribunale ha escluso, ritenendo possibile solo la riforma
o la conferma del provvedimento impugnato, trascurando che l’art. 310 cod.
proc. pen. richiama le disposizioni dell’art. 309, commi 1,2,3,4 e 7, cod. proc.
pen. con conseguente possibilità di pronunciare anche l’annullamento per motivi
formali;
1.2 violazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e vizio di motivazione per
insussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione, atteso che
l’ultimo reato contestato sarebbe stato commesso il 15 ottobre 2013 con
conseguente insussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari, specie in
ragione dell’efficacia dissuasiva della misura cautelare applicata né l’eccezionale
rilevanza delle esigenze cautelari può essere motivata con riferimento alle
risultanze di altro procedimento a carico del fratello Francesco;
1.3 violazione dell’art. 275, comma 3 e 4, cod. proc. pen. per essere il
ricorrente genitore di un bambino di 3 anni: si segnala che il ricorrente è padre
di due minori, la moglie lavora e la concessione degli arresti domiciliari avrebbe
consentito all’indagato di occuparsi dei figli durante l’assenza della moglie per
esigenze lavorative; le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, richiamate
dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. devono essere connotate da spiccato
allarme e grado non comune, non ricavabile dalla sola gravità del titolo di reato e
non ravvisabili nel caso di specie, trattandosi di reati comuni e di esigenze
tutelabili con arresti domiciliari con presidi di controllo.

Ne chiedono l’annullamento per i seguenti motivi:

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto è corretta la
risposta fornita dal Tribunale in ordine alla natura devolutiva dell’appello
cautelare, alla valutazione di merito da effettuare entro i limiti del devolutum ed
ai provvedimenti conclusivi del procedimento incidentale, consistenti nella
conferma o nella modifica del provvedimento impugnato e non

procedura di riesame e correlato alla natura pienamente devolutiva di tale
impugnazione.
Contrariamente all’assunto difensivo, il richiamo all’art. 309, commi 1,2,3,4
e

7, cod. proc. pen., contenuto nell’art. 310 cod. proc. pen., riguarda

unicamente il procedimento, non i poteri decisori del Tribunale ed i
provvedimenti adottabili, cosicché, per ragioni di coerenza sistematica, il silenzio
sul punto deve intendersi come rinvio implicito alle norme che regolano l’appello
per tutto quanto non espressamente previsto dall’art. 310 cod. proc. pen..
Ne deriva che il Tribunale non può che definire il procedimento incidentale
con le formule tipiche del giudizio di merito- conferma o modifica del
provvedimento impugnato-, e l’eventuale carenza di motivazione del
provvedimento impugnato, se non integrabile, non può che condurre alla riforma
dello stesso.

3. Quanto al dedotto vizio di motivazione circa la sussistenza di esigenze
cautelari, attuali e concrete e di eccezionale rilevanza, trattandosi di fatti
risalenti, va evidenziato che l’ordinanza giustifica con adeguata motivazione la
valutazione sul punto, ancorandola non solo alla notevole gravità dei fatti, alla
distanza temporale non eccessiva intercorrente tra gli stessi, commessi sino
all’1.1.2014, e l’emissione del provvedimento cautelare, alla pericolosità del
ricorrente, ma soprattutto, all’accertata detenzione di armi presso l’abitazione, ai
numerosi episodi estorsivi, di minaccia armata e di danneggiamento commessi
insieme al fratello con uso di arma da fuoco e incendio ed all’abituale ricorso
all’uso delle armi per risolvere controversie e dissidi, specie in ambito lavorativo
e nei confronti di concorrenti, indicativi della propensione alla violenza ed al
metodo di soluzione di contrasti. E’ stato, inoltre, attribuito rilievo all’inserimento
dell’indagato in un contesto, che, sebbene non ritenuto associativo, era
improntato all’uso della violenza e ritenuto di scarsa incidenza lo sfratto subito
per i locali, in cui veniva svolta l’attività di autolavaggio, esercitabile in altra sede
e con gli stessi metodi.

2

nell’annullamento, provvedimento conclusivo esclusivamente previsto per la

Correttamente tali elementi sono stati valorizzati per l’allarmante contesto in
cui si innestano, per il metodo di tutela dei propri interessi con uso di armi e
azioni ritorsive di particolare gravità, per delineare il livello di pericolosità, la
concretezza e l’elevato grado del pericolo di recidiva, ostativi all’applicazione
della disposizione invocata.

4. Manifestamente infondato è anche l’ultimo motivo, atteso che l’art. 275,
comma quarto, cod. proc. pen. impone il bilanciamento tra le esigenze cautelari

la disposizione è di stretta interpretazione e non implica che al minore debba
essere garantita l’assistenza continuativa di almeno un genitore, ma almeno la
presenza attiva di uno di essi, di norma individuato nella madre: infatti, la norma
dispone che solo nel caso in cui “la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza”, la tutela della prole può essere assicurata dal
padre. Peraltro, l’impossibilità del genitore libero di assistere la prole di età
inferiore a sei anni è soggetto alla prova rigorosa sia dell’impossibilità assoluta di
conciliare detta assistenza con l’attività lavorativa, sia dell’impossibilità di
avvalersi dell’ausilio di parenti o altre figure di riferimento o di strutture
pubbliche per garantirla (Sez. 1, n. 36344 del 23/07/2015, Casesa, Rv.
264540).
Considerato che non ricorre la situazione impeditiva dell’applicazione della
custodia cautelare in carcere per il padre di prole di età inferiore a sei anni,
qualora la madre sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole,
ove l’impedimento corrisponda alla durata dell’impegno lavorativo, perché in tal
caso non è assoluto, trattandosi solo di conciliare detta attività con la cura della
prole, a cui può porsi rimedio con il ricorso alle strutture di sostegno e di
assistenza sociale, che rendono efficace e concreta la possibilità per la madre di
occuparsi della prole; rilevato che, come ritenuto da questa Corte, la mera
deduzione della condizione di madre lavoratrice non è di per sé idonea ad
integrare l’assoluta impossibilità di assistere la prole, in mancanza di adeguata
dimostrazione della totale assenza di altre persone o strutture di supporto per
provvedervi, deve ritenersi corretta la valutazione del Tribunale circa
l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina invocata.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro duemila.

3

ed il diritto dei minori all’assistenza genitoriale, ma per la sua natura derogatoria

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.

Il Consigliere estensore
Anna Critcuolo
/

Il Pre idente
Giorgi Fid I o

Così deciso, il 06/03/2018.

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