Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18849 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18849 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIACCHIO PIETRO nato il 21/01/1955 a GRUMO NEVANO

avverso l’ordinanza del 13/11/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI, che conclude per il rigetto del
ricorso.
uditi i difensori, avv. DI DONATO Domenico e PALUMBO Aniello, che insistono
per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza emessa il 21
ottobre 2017 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord, con la quale è stata
applicata a Chiacchio Pietro la misura cautelare degli arresti domiciliari per il
reato di corruzione propria in concorso con Barbato Rodolfo e Pascale Antonio.
Secondo l’accusa il Barbato, assistente di polizia penitenziaria in servizio
presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord, compiva in favore del

comunale, una pluralità di atti contrari ai doveri d’ufficio, ricevendo in
corrispettivo utilità e la disponibilità, presente e futura, del vertice
dell’amministrazione comunale: in particolare, il Barbato si impegnava a fornire
informazioni al Chiacchio sui procedimenti pendenti presso la Procura di Napoli
Nord a carico degli amministratori del Comune di Grumo Nevano, a rivelargli
notizie ed informazioni coperte da segreto investigativo in cambio di un
certificato medico per l’interruzione della gravidanza della compagna ed infatti, il
10 dicembre 2016 consegnava al Chiacchio una busta, contenente informazioni
coperte da segreto istruttorio, relative all’iscrizione del Pascale nel registro degli
indagati, ai reati per i quali era iscritto, al nome del P.m., al numero telefonico
dell’indagato con accanto l’annotazione “positivo” (indicativa della sottoposizione
ad intercettazione) ed al nome del denunciante: busta, che successivamente il
Chiacchio consegnava al Pascale; il 23 dicembre 2016 forniva informazioni al
Chiacchio su un procedimento pendente, relativo ai lavori di ristrutturazione di
scuole comunali; il 14 gennaio 2017 gli consegnava la copia di un esposto contro
l’amministrazione comunale e lo informava dell’installazione di una video camera
ed ancora il 25 marzo 2016 gli consegnava la copia di un’informativa della G. di
F.
La gravità indiziaria è stata desunta da intercettazioni telefoniche, ritenute
utilizzabili, dal rinvenimento nell’autovettura del Pascale della busta, contenente
le informazioni relative all’iscrizione di questi nel registro degli indagati, e dai
colloqui, attestanti il continuo flusso di informazioni, fornito dal Barbato, e
dall’avvenuto rilascio del certificato medico richiesto da questi per la sua
convivente con messa a disposizione del Chiacchio, funzionale allo scambio di
favori, integrante il reato contestato. Sul piano delle esigenze cautelari il
Tribunale ha ravvisato sia il pericolo di reiterazione che il rischio di inquinamento
probatorio, in ragione del contesto e delle modalità esecutive delle condotte,
della rete di relazioni disponibile, tutelabili con la misura applicata, idonea ad
assicurare l’allontanamento dell’indagato dal contesto di consumazione dei reati.

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2

Chiacchio, sindaco del Comune di Grumo Nevano, e del Pascale, dipendente

2. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori del Chiacchio, che
ne chiedono l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1 violazione degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: si
deduce che l’eccezione di nullità del decreto autorizzativo n. 1049/RIT e di
inutilizzabilità dei risultati intercettativi è stata illegittimamente respinta, in
quanto i provvedimenti emessi il 14 settembre 2016 dal P.m. ed il 15 settembre
2016 dal G.i.p. erano privi di motivazione idonea a giustificare l’intercettazione;
dallo stesso decreto indicato risulta che le operazioni di intercettazione erano

con decreto n.1033/16, del quale non vi è traccia negli atti trasmessi al
Tribunale, mentre è pacifico che il decreto n. 1049/16 fu emesso solo per
correggere l’erronea indicazione dell’utenza contenuta nel decreto n.1033/16: in
tal modo è stata preclusa la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti
autorizzativi.
Si evidenzia che il decreto censurato non contiene una motivazione che dia
conto del collegamento tra l’indagine in corso e l’intercettando: infatti,
inizialmente si procedeva per irregolarità relative all’affidamento e alla gestione
del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Grumo Nevano, risalenti al 20052006 e proseguite negli anni successivi, ma l’ultima delibera di affidamento del
servizio per cinque anni risale al 2013 e fu emessa dal commissario straordinario
del 2013, cosicché non viene spiegata la ragione per la quale fu sottoposto ad
intercettazione il ricorrente, che assunse la carica di sindaco solo nel 2015. La
motivazione del decreto del P.m. è apparente al pari di quella del Tribunale.
Ugualmente nullo è il decreto di convalida del G.i.p., che si limita a rinviare
quanto alla gravità indiziaria alle indagini di p.g. compendiate nella nota del 13
settembre 2016, nella quale, in realtà, la G. di F. riferiva che dal 9 settembre
2016 erano iniziate intercettazioni su varie utenze, tra cui quella del ricorrente,
che risultava errata e quindi, si chiedeva la revoca delle intercettazioni su detta
utenza e l’attivazione su quella indicata;
2.2 vizio di motivazione relativamente alle esigenze cautelari, in quanto gli
argomenti utilizzati sono apodittici e non in sintonia con la vicenda in esame,
stante l’irrilevanza dell’insistenza sulla carica istituzionale del ricorrente, che
nella vicenda è corruttore e non corrotto, cosicché i riferimenti alla fitta rete di
relazioni all’interno e all’esterno dell’ente, anche in ragione della professione
medica esercitata in ambito locale, risultano mere formule di stile, anzi, la
specificità della vicenda in esame, in cui il prezzo della corruzione sarebbe
consistito in un certificato medico di favore redatto dal ricorrente nella sua
qualità di ginecologo, smentisce la prognosi di recidiva.
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state già attivate su diverse utenze degli indagati e su altra utenza del Chiacchio

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Del tutto infondato è il primo motivo.
Il ricorrente ripropone negli stessi termini la questione già sottoposta al
Tribunale e motivatamente disattesa, essendo stato chiarito che nel
procedimento originario n. 12584/16 RGNR il Chiacchio, in qualità di sindaco del

alla turbativa d’sta per l’affidamento e la gestione del servizio di raccolta di rifiuti
al gruppo Capasso srl; che nel decreto d’urgenza del 14 settembre 2016 il P.m.
dava atto che le indagini, originate dalla denuncia sporta il 18 febbraio 2016 da
Iovine Pasquale, avevano ad oggetto le caratteristiche tecniche ed il valore degli
automezzi utilizzati per il servizio di raccolta di rifiuti, inferiori per caratteristiche
tecniche ed usura, a quelle offerte nella gara d’appalto dalla ditta aggiudicataria
Gruppo Capasso srl, anche per il periodo 2013-2018, ricadente sotto
l’amministrazione del ricorrente, e indicava nella necessità di acquisire prove
dell’accordo criminoso e dei rapporti tra gli indagati in relazione agli elementi
documentali e dichiarativi già acquisiti a sostegno dell’ipotesi accusatoria, la
finalità del nnonitoraggio dell’utenza degli indagati, tra cui il Chiacchio: per tali
ragioni è stato ritenuto delineato il collegamento tra l’indagine e l’intercettazione
dell’utenza dell’indagato.
Peraltro, dall’esame del decreto n.1049/16 in atti, a differenza di quanto
prospettato dal ricorrente, risulta che in data 23 ottobre 2013 il segretario
comunale aveva stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria, nel quale
figuravano sia Capasso Giuseppe, quale legale rappresentante della srl Gruppo
Capasso, che il Chiacchio, in qualità di responsabile del settore vigilanza del
Comune di Grumo Nevano, a riprova del collegamento esistente sin da tale
periodo tra l’indagine in corso e l’intercettando, che ne aveva giustificato la
sottoposizione a monitoraggio, al pari di altri soggetti, coinvolti nella frode
perpetrata ai danni del comune, dei quali era necessario intercettare le
comunicazioni per acquisire informazioni utili per la ricostruzione della vicenda
indagata, ancora in corso; risulta ancora, che l’intercettazione, avviata su altra
utenza dell’indagato con il decreto n.1033/16, non aveva fatto registrare traffico,
cosicché, individuata la nuova utenza, veniva disposta l’attivazione d’urgenza
sulla stessa, previa revoca del decreto precedente.
Risulta, pertanto, che il decreto censurato non doveva porre rimedio ad un
errore, bensì dare corso alle intercettazioni sulla nuova utenza individuata in uso
all’indagato, essendo inalterati i presupposti giustificativi, sia quanto ai gravi

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Comune di Grumo Nevano, era iscritto per associazione per delinquere finalizzata

indizi di reato (e non di colpevolezza), sia quanto ad indispensabilità del ricorso
al mezzo di ricerca della prova utilizzato: ne discende l’irrilevanza della mancata
allegazione del precedente decreto, sostituito da quello in esame e fondato sugli
stessi elementi giustificativi, integranti un apparato motivazionale esaustivo,
affatto apparente ed idoneo a giustificare l’avvio delle operazioni, come ritenuto
dal Tribunale.
Nei termini indicati, la motivazione del decreto autorizzativo risulta in linea
con la funzione di garanzia della motivazione del provvedimento ex art. 267 cod.

della specifica vicenda criminosa cui l’autorizzazione stessa si riferisce, in modo
da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco e di impedire altresì, che
l’intercettazione da mezzo di ricerca della prova si trasformi in mezzo per la
ricerca della notizia di reato» (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015,
Carrara, Rv. 263044).
Analoga valutazione va espressa, per le stesse ragioni, per il decreto di
convalida del G.i.p., stante il richiamo integrale alla richiesta del P.m., alla nota
della p.g. e agli atti alla stessa allegati.

2. Anche in punto di esigenze cautelari, l’ordinanza si sottrae a censure,
risultando giustificato l’intervento cautelare per tutelare sia il rischio di
inquinamento probatorio che di recidiva.
I giudici di merito hanno, infatti, attribuito rilievo sia alla particolare gravità
della vicenda corruttiva, sia alla qualità dell’indagato di pubblico amministratore,
che la accentua, non risultando certo meno grave la posizione di corruttore
piuttosto che di corrotto, secondo l’assunto difensivo, ma allarmante il ricorso a
metodiche corruttive per ottenere, tramite un interno all’ufficio giudiziario,
informazioni coperte da segreto istruttorio relative ad indagini sulla pubblica
amministrazione ed in particolare, al comune da lui diretto.
Correttamente è stata sottolineata la pluralità e la reiterazione delle
condotte, dirette ad ottenere, sino ad epoca recente, numerose informazioni
riservate con danno alle indagini ed allo sviluppo investigativo, indicative di
spregiudicatezza e di minima considerazione per il ruolo istituzionale ricoperto,
idonee a fondare una concreta prognosi di recidiva e di inquinamento probatorio,
stante la non occasionalità del fatto e la disponibilità di collegamenti e relazioni,
connesse al ruolo istituzionale nonché di contatti con interni agli uffici giudiziari,
non ancora individuati, sfruttabili all’occorrenza ed asservibili ad esigenze
personali.

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proc. pen. che, come affermato da questa Corte, «risiede nell’individuazione

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle

Così deciso, il 06/03/2018.

Il Consiglierei estensore
Anna Criscuolo

Il Pr sidente
Giorgio Fi

b

ammende.

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