Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18848 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18848 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SEDIKI AYMEN nato il 25/05/1986

avverso l’ordinanza del 10/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI, che conclude per l’inannmissibilita’
del ricorso.
Udito il d,i.fsore

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Sediki Aymen propone ricorso avverso l’ordinanza indicata
in epigrafe con la quale il Tribunale di Genova ha respinto l’appello proposto
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Genova di rigetto dell’istanza di
revoca o di sostituzione della misura custodiale, ritenuta la persistenza del
pericolo di reiterazione e l’adeguatezza esclusiva della misura in atto a contenere
la propensione alla violenza dell’imputato.

1.1 erronea applicazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione circa la concreta ed attuale permanenza del pericolo di reiterazione,
in quanto il ricorrente è imputato solo di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni:
elemento non valutato in punto di proporzionalità della misura applicata,
ancorata più a elementi caratteriali e suggestivi, che a dati concreti. Manca la
motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, non avendo
i giudici accertato l’esistenza di indici rivelatori di una effettiva disponibilità di
mezzi e circostanze, che renderebbero probabile attualmente la reiterazione di
delitti della stessa specie; non è stata analizzata la personalità del ricorrente né
valutato il periodo di detenzione sofferto, in quanto il decorso del tempo può far
scemare le esigenze cautelari; non si è tenuto conto dello stato processuale,
delle condizioni di salute dell’imputato, incompatibili con il regime detentivo né
della proporzionalità tra pena inflitta e presofferto;
1.2 erronea applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione,
in quanto il Tribunale non ha tenuto conto nella scelta della misura delle seguenti
circostanze: il ricorrente è detenuto da 10 mesi e 22 giorni ed è stato
condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione; in caso di conferma in
appello, il residuo pena consentirebbe l’accesso a misure alternative alla
detenzione; nelle more è stato assolto nei due procedimenti indicati
nell’ordinanza genetica come precedenti indicativi di attuale e concreto pericolo
di reiterazione ed è stata acquisita la dichiarazione di disponibilità all’accoglienza
in regime di arresti domiciliari anche con presidi di controllo, soluzione respinta
con motivazione illogica e illegittima, in quanto la disponibilità proviene da
persona non legata da vincoli familiari al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, in
quanto non si confronta con la motivazione puntuale del provvedimento
impugnato, che non solo ha dato atto delle modalità violente dei fatti e della

Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

pericolosità del ricorrente, ma soprattutto, della peculiarità della vicenda, atteso
che l’intervento della p.g., poi sfociato nell’arresto, originò dalla denuncia di una
lite familiare furiosa, nel corso della quale il Sediki aveva preso a morsi e
percosso la moglie; all’atto dell’intervento aveva tentato di aggredire i poliziotti,
afferrando un grosso coltello da cucina, cagionato loro lesioni e, trasportato in
ospedale a causa dello stato di agitazione, aveva tentato di mordere anche
l’infermiera ed era stato tradotto in carcere, una volta esclusa ogni patologia di
tipo psichiatrico.

personalità violenta del ricorrente nonché la reiterazione delle condotte violente
in danno anche di altri soggetti, concretamente indicative dell’incontenibile
aggressività del Sediki, e ha ritenuto irrilevante l’assoluzione intervenuta nei
procedimenti penali segnalati nell’istanza, atteso che per le lesioni vi era stata
remissione di querela e dalla denuncia sporta il 6 marzo 2017 dalla moglie,
vittima di maltrattamenti, risultava che ciò nonostante la stessa aveva ripreso la
convivenza, credendo in un mutamento di condotta del marito, smentito nei fatti.
Risulta quindi, del tutto giustificata e coerente la prognosi di recidiva, attuale
e concreta, formulata dal Tribunale.

2. Parimenti giustificata è la scelta della misura.
Il Tribunale ha escluso per le ragioni appena illustrate l’adeguatezza e
l’idoneità della misura richiesta a contenere il pericolo di reiterazione e la
reattività del ricorrente, incompatibile con l’autocontrollo presupposto dal regime
cautelare attenuato invocato, valutata, altresì, l’inidoneità del luogo indicato per
l’esecuzione della misura.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 06/03/2018.
Il Consigliere eptensore

Il Pre idente

Il Tribunale ha pertanto, correttamente valorizzato le modalità dei fatti e la

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