Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18847 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18847 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANGIAROTTI MASSIMO nato il 02/03/1967 a PAVIA

avverso l’ordinanza del 29/09/2017 del GIP TRIBUNALE di PAVIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Mangiarotti Massimo propone ricorso avverso l’ordinanza di archiviazione
emessa dal G.i.p. del Tribunale di Pavia il 2 ottobre 2017 nel procedimento
iscritto a carico di Paroni Luigi per il reato di cui all’art. 323 cod. pen.
Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1) mancanza di motivazione e nullità per inosservanza dell’art. 127, commi
1, 3 e 4, cod. proc. pen. in quanto, pur essendo stato assicurato formalmente il

esaminare l’opposizione e non ha espresso alcuna argomentazione per escludere
la pertinenza delle istanze istruttorie formulate dall’opponente.
Segnala di aver sporto denuncia contro il Paroni per i reati di cui agli artt.
323 e 326 cod. pen., ma il procedimento fu iscritto solo per il primo reato e,
senza svolgere indagini, fu richiesta l’archiviazione per infondatezza della notizia
di reato; di aver evidenziato nell’opposizione la mancata iscrizione e valutazione
dell’altro reato, ma il giudice non ha ritenuto necessario trasmettere gli atti al
P.m. in ordine a tale reato, risultante per tabulas;
2) violazione dell’art. 112 Cost., mancanza di motivazione in relazione all’art.
125, comma 3, e 178 lett. b) cod. proc. pen. e nullità per inosservanza delle
disposizioni relative all’esercizio dell’azione penale e violazione del diritto di
difesa ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen.: deduce che ai sensi dell’art. 112 Cost.
il P.m. è obbligato ad esercitare l’azione penale una volta acquisita una notizia di
reato ed anche il G.i.p. a fronte delle censure difensive aveva l’obbligo di
pronunciarsi sul punto, risultando apparente la motivazione offerta.

2. Con requisitoria in atti il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso, non riscontrandosi violazioni del contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento
non ricorribile né reclamabile.
Il provvedimento impugnato è un’ordinanza di archiviazione, emessa all’esito
di udienza camerale, dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017, il cui art.
33 ha introdotto l’art. 410-bis cod. proc. pen., che disciplina i casi di nullità del
provvedimento di archiviazione e prevede quale mezzo di impugnazione
unicamente il reclamo al tribunale in composizione monocratica.

contraddittorio, è stato sostanzialmente negato, poiché il giudice ha omesso di

Pertanto, l’ordinanza di impugnazione, emessa all’esito di udienza camerale,
non è più ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod.
proc. pen. solo nei casi di nullità, previsti dal comma 2 di detta norma.
Il secondo comma dell’art. 410 bis cod. proc. pen. stabilisce che l’ordinanza
di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc.
pen., che sanziona con la nullità l’inosservanza delle norme concernenti la
citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio, quindi, soltanto la
violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio, non ricorrente nella

Il ricorrente censura, invece, il merito del provvedimento, in quanto il
giudice avrebbe escluso la configurabilità di ulteriori reati oltre l’abuso d’ufficio.
Tale rilievo esula dall’ambito dei vizi denunciabili, in quanto si deduce la
violazione del contraddittorio cd. “sostanziale” e si censura il vizio di motivazione
in relazione alla configurabilità del reato prospettato ovvero di un altro reato,
trascurando che il giudice è del tutto libero di motivare il proprio convincimento,
anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’accusa e da quelle
esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.
Non sussistendo alcuna delle nullità, tassativamente previste dall’art. 410bis, comma 3, cod. proc. pen., che legittimano la proposizione del reclamo, il
ricorso proposto, non più ammissibile quale mezzo di impugnazione avverso
un’ordinanza di archiviazione, va dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro duemila.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende
Così deciso, il 06/03/2018.

Il Consiglier

stensore

Anna Crisc4olo

Il Pre idente
Giorgit F« elbo
il I I

fattispecie per ammissione dello stesso ricorrente.

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