Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18846 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18846 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EBOLI CIRO nato il 15/11/1979 a NOCERA INFERIORE

avverso l’ordinanza del 14/09/2017 del TRIB. LIBERTA di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO, che conclude per il rigetto del
ricorso.
Udito il difensore, avv. DELLA MONICA GIUSEPPE, che insiste nell’accoglimento
dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. In parziale riforma dell’ordinanza del 5 agosto 2017, con la quale il G.i.p.
del Tribunale di Salerno aveva applicato a Eboli Ciro la misura custodiale per i
reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, oggetto del capo a), voto
di scambio politico mafioso, in concorso con Pignataro Antonio, Bianco Carlo e
Cesarano Antonio, oggetto del capo b), tentata estorsione pluriaggravata,
oggetto del capo d), tentata violenza privata, aggravata dall’art. 7 I. n. 203/91,

di Salerno ha annullato l’ordinanza limitatamente ai capi a) e d), confermandola
per il capo b) e riformandola per il capo e) con la misura degli arresti domiciliari.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione al reato
di cui al capo b), ritenendo provato il concorso dell’indagato con il Pignataro nella
stipula del patto elettorale con Bianco Carlo, favorita dall’intermediazione di
Cesarano Antonio, in forza del quale il Bianco, consigliere comunale di Nocera
Inferiore si impegnava, in cambio del sostegno elettorale di Pignataro Antonio
per le elezioni comunali dell’Il giugno 2017, ad attivarsi sul fronte politico
amministrativo per ottenere una modifica dello strumento urbanistico comunale,
necessaria per la realizzazione di un progetto edilizio di interesse del Pignataro e
dell’indagato, suo stretto collaboratore.
In particolare, il progetto edilizio riguardava la costruzione di una casa
famiglia da realizzare su un terreno adiacente alla parrocchia di S. Giuseppe
(immobile composto da due livelli fuori terra e da un seminterrato collegato alla
parrocchia, con occupazione di 685 mq, destinazione a verde di quartiere di 400
mq e 130 mq a parcheggio a raso su un’area complessiva di 2.088 mq),
secondo il progetto realizzato dall’ingegnere Eboli, zio di Eboli Ciro, per la cui
edificazione occorreva almeno un atto di indirizzo dell’amministrazione comunale
uscente per avviare il procedimento di approvazione di una variante al P.U.C.,
che prevedesse il cambio di destinazione urbanistica dei fondi interessati
dall’intervento edilizio.
Secondo il Tribunale le conversazioni ambientali, intercettate nell’abitazione
del Pignataro, documentavano sin dal gennaio 2017 l’interesse del Pignataro e
dell’Eboli al progetto, il coinvolgimento del Bianco, l’attivismo e l’opera di
intermediazione da questi svolta per promuovere la variante al piano regolatore,
organizzando incontri con il sindaco, curando l’inoltro della documentazione,
facendo pressioni sull’assessore competente ed incontrando più volte il Pignataro
e l’Eboli, come documentato anche da servizi di osservazione, e raggiungendo un
primo risultato favorevole con l’approvazione in data 16 maggio 2017 da parte

in concorso con Pignataro Antonio, oggetto del capo e), il Tribunale del riesame

della Giunta comunale della delibera di indirizzo, portata in visione al Pignataro,
tramite il Cesarano per dimostrare l’impegno mantenuto.
Il Tribunale ha ritenuto provata l’esistenza dell’accordo elettorale, risalente
al gennaio 2017, documentata dalle conversazioni intercettate la portata degli
impegni reciproci e confermato dalla delusione del Bianco per gli insufficienti
risultati elettorali il mancato rispetto dell’accordo, la cui esistenza era stata
ammessa dallo stesso Bianco nel corso dell’interrogatorio; ha ritenuto pacifica,
perché emergente dalle conversazioni riportate nell’ordinanza, la consapevolezza

dal Pignataro, pluriomicida e temuto camorrista, su un consistente numero di
elettori e la corrispondente attesa di risultato, consistente in un pacchetto di
almeno 100 voti, integrante il reato contestato. Il Tribunale ha reputato
irrilevante la ritenuta insufficienza indiziaria circa l’esistenza e l’operatività del
clan, in quanto era emerso che il Pignataro – già condannato per plurimi omicidi
e per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., appartenuto alla N.C.O. di Cutolo,
poi transitato nella Nuova Famiglia e riconosciuto esponente di vertice del clan
camorristico Mariniello-Pignataro, attivo in Nocera Inferiore, e sottoposto dal 19
giugno 2014 al regime di detenzione domiciliare per motivi di salute- gode nel
territorio comunale della fama criminale di camorrista, al quale ci si rivolge per la
soluzione di problemi in luogo delle istituzioni; ha conseguentemente, ritenuto
irrilevante la mancanza di prova circa le modalità mafiose di procacciamento dei
voti, dovendo ritenersi che il Bianco aveva aderito all’accordo, sapendo che il
Pignataro era in grado di controllare un certo numero di voti solo grazie alla sua
notoria appartenenza alla camorra.
Quanto al capo e) la gravità indiziaria anche in ordine all’aggravante è stata
desunta dalle conversazioni intercettate ed in particolare dal colloquio, nel corso
del quale l’indagato riferiva al Pignataro il modo in cui aveva redarguito e
minacciato, su sua disposizione, il presunto autore del furto di una stufa in danno
di persona vicina al Pignataro, fingendo di dargli un consiglio, ma
sostanzialmente alludendo alle gravi conseguenze cui sarebbe andato incontro se
non si fosse andato subito a scusare con il Pignataro.
Ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, tutelabili con la misura più
rigorosa, non solo in ragione della presunzione posta dall’art. 275, comma 3,
cod. proc. pen., ma anche della gravità dei fatti, della stretta collaborazione
prestata dal Pignataro, divenendone

il

braccio destro, nonché della

spregiudicatezza dell’indagato, pronto ad eseguirne direttive, a minacciare anche
ricorrendo all’uso di armi, di cui aveva disponibilità, come emerso dalle
intercettazioni.

2

del Bianco della notoria caratura criminale e del potere di controllo esercitabile

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’Eboli, che ne
chiede l’annullamento per tre motivi:
2.1 violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-ter cod. pen., in quanto il
Tribunale ha confermato l’ordinanza cautelare, pur avendo escluso l’esistenza
dell’associazione di stampo mafioso facente capo al Pignataro. Si deduce che il
ragionamento del Tribunale è erroneo, in quanto, pur avendo precisato che il
reato in esame è un “reato contratto”, il cui oggetto deve riguardare le modalità
di acquisizione del consenso elettorale con metodo mafioso, ha ritenuto

Pignataro, quale elemento in grado di indurre nei consociati intimidazione e
soggezione, indipendentemente dall’esistenza o dalle vicissitudini del suo clan, e
quindi, in grado di influenzare l’espressione del voto di un rilevante numero di
persone. Si sostiene che il Tribunale ha trascurato che il ricorso alle modalità
mafiose, quale elemento di condizionamento del voto, si considera immanente
all’accordo solo nel caso in cui colui che si attiva per ottenere i suffragi sia
intraneo ad una consorteria mafiosa ed agisca nell’interesse e per conto della
stessa e che solo in tal caso si esclude la necessità che l’accordo contempli
l’attuazione o l’esplicita programmazione di una campagna elettorale mediante
intimidazioni, invece, necessaria nel caso in cui il promittente sia estraneo
all’associazione. Avendo escluso la gravità indiziaria per il reato associativo, il
Tribunale ha valorizzato la storia criminale ed il passato associativo del
Pignataro, trascurando l’elemento imprescindibile indicato per la configurabilità
del reato, non risultando alcuna promessa di orientare il consenso con modalità
mafiose;
2.2 violazione dell’art. 610 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del
delitto di tentata violenza privata, desunta dal colloquio del 27 gennaio 2017, in
quanto dal colloquio risulta che l’indagato si limitò a prospettare un male ingiusto
a tale Giovanni, piuttosto che a costringerlo a tenere un determinato
comportamento;
2.3 mancanza di motivazione sulla inidoneità della misura degli arresti
domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari per il reato di cui al capo b), in
quanto il Tribunale non ha indicato le ragioni per le quali le esigenze cautelari
non potessero essere soddisfatte con misure meno gravose.

Con memoria, pervenuta il 9 febbraio 2018, il P.m. sottolinea
l’inammissibilità del ricorso dell’Eboli sia perché generico sia perché richiede una
rivalutazione del merito della vicenda, nonostante il Tribunale abbia spiegato le
ragioni per le quali il Pignataro, in espiazione pena in detenzione domiciliare,
privo del diritto elettorale e pluricondannato per omicidi e associazione mafiosa,

3

sufficiente la fama criminale di camorrista di primo livello, riconosciuta al

non potesse procacciare voti con modalità diverse da quelle implicanti il metodo
mafioso, avendo valorizzato condotte del Pignataro, dimostrative del ricorso a
tali modalità. Evidenzia la consapevolezza del Bianco di tale livello criminale e
capacità; segnala che il coinvolgimento dell’Eboli nell’operazione e nel patto
elettorale è provata non solo dalle intercettazioni, ma anche dai documenti
rinvenuti presso l’abitazione dello zio, l’ingegnere Eboli; che le intercettazioni ne
attestano la disponibilità di numerose armi (tre pistole, due fucili a canne mozze,
cinque bombe); attestano che anche lo zio dispone di armi (“anche lo zio sopra

utilizzata, per sua stessa ammissione, per minacciare una persona, narrando
l’episodio avvenuto l’anno precedente a due suoi interlocutori nell’ambientale del
27 luglio 2017, integralmente riportata: episodio che trova riscontro nella
denuncia sporta dalle vittime. Rimarca, inoltre, che tale profilo è del tutto
incompatibile con le finalità caritatevoli e benefiche del progetto e con il
coinvolgimento del Pignataro.
Quanto al reato di tentata violenza privata con l’aggravante del metodo
mafioso deduce la correttezza della valutazione del Tribunale, in quanto il male
prospettato era funzionale a far recepire al ladruncolo la sollecitazione ed indurlo
a scusarsi con il Pignataro e, quanto al profilo delle esigenze cautelari,
diffusamente argomentato nell’ordinanza e basato su elementi oggettivi, segnala
l’infondatezza del motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
1.1 Inammissibile per genericità è il primo motivo, in quanto il ricorrente si
limita a contestare in astratto la valutazione del Tribunale, ritenuta erronea
perché contrastante con i principi affermati da questa Corte in tema di scambio
elettorale politico mafioso, senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza
impugnata e senza tener conto degli elementi evidenziati a sostegno della tesi
accolta dai Tribunale, fondata non solo sulla storia criminale del ricorrente, ma
sulla concreta capacità del Pignataro di alterare l’esercizio del diritto di voto.
Precisato che il Tribunale non ha condiviso la valutazione del G.i.p. circa la
sussistenza dell’associazione mafiosa delineata dall’accusa, facente capo al
ricorrente, per insufficienza degli elementi relativi ai caratteri strutturali ed
organizzativi del sodalizio ed alla composizione soggettiva dello stesso, in quanto
lo stesso G.i.p. aveva escluso la partecipazione del Sarno, delineato la posizione
del Bianco come quella di concorrente esterno, indicato solo nominativamente il
Cesarano e ritenuto partecipi l’Eboli e gli altri cinque soggetti, indicati nel capo di

4

sta pieno di ferri”) e che anche attualmente l’Eboli dispone di una pistola,

incolpazione, senza indicare gli elementi che ne sostanziavano l’adesione al
sodalizio, il ricorrente deduce l’inconciliabilità tra detta valutazione e quella
espressa per il reato in esame, in quanto mancherebbe la prova del ricorso al
metodo mafioso, quale oggetto necessario dell’accordo elettorale, trascurando
che l’ordinanza impugnata descrive e valorizza una pluralità di condotte del
Pignataro, dimostrativa degli interessi illeciti coltivati in costanza di detenzione,
della considerazione di cui ancora gode e dell’abituale ricorso a modalità mafiose
e violente per preservare e consolidare fama e potere criminale nel territorio e

matrice e marca camorristica.
L’ordinanza impugnata illustra, non solo la risalente appartenenza del
ricorrente alle più note associazioni di stampo camorristico, giudizialmente
accertata anche in relazione al gruppo camorristico, diretto dal Pignataro ed
operante in Nocera negli anni 90, ma evidenzia che il ricorrente, pur dovendo
scontare una pena di 30 anni, aveva beneficiato della detenzione domiciliare per
motivi di salute e si muoveva liberamente sul territorio, senza risultare
ostacolato dalle presunte condizioni di salute, ritenute incompatibili con il regime
detentivo, per incontrare il Bianco ed altri soggetti, curare i suoi interessi illeciti o
dirimere controversie, come accertato per il pestaggio subito dal figlio- ritenuto
una grave mancanza di rispetto da reprimere e sanzionare con la violenza- o
dimostrato dalla richiesta di intervento, rivoltagli da Avallone Rosario- per
risolvere il problema dell’occupazione abusiva di un suo appartamento da parte
di un membro della famiglia Iannone – o ancora dalla richiesta di aiuto rivoltagli
da Orsini Domenico e Villacaro Rosa- per rappresentargli l’aggressione subita,
non denunciata alle forze dell’ordine, ed ottenere la pronta repressione
dell’autore del fatto-.
Tali episodi, sottolineati per la valenza altamente simbolica di una simile
condotta per la comunità locale, in quanto plasticamente dimostrativa del senso
di impunità e del potere ancora attuale del Pignataro, temuto e pronto a
sanzionare ogni mancanza di rispetto, delineano il contesto nel quale si colloca il
patto elettorale politico mafioso stipulato dal ricorrente, insieme al Pignataro,
con il Bianco, risultante in modo netto dai colloqui intercettati e persino
ammesso dal Bianco nell’interrogatorio.
Come evidenziato nell’ordinanza, i colloqui intercettati consentono di
individuare i tempi ed i termini dell’accordo e gli impegni reciprocamente assunti,
in quanto, da un lato, il Pignataro si interessava di ingaggiare un noto musicista
per la festa di apertura della campagna elettorale del Bianco e l’Eboli,
direttamente interessato al progetto, teneva i rapporti con i venditori dei terreni
e con l’agenzia immobiliare, dovendo curare l’acquisto dei terreni, che solo

5

nell’ambiente, in cui storicamente aveva operato in posizione egemone, di

formalmente sarebbero risultati acquistati dalla parrocchia; partecipava alla
stipula dell’accordo e pianificava con il Bianco la campagna elettorale, calcolando
insieme allo stesso il numero di consensi ottenibili con l’appoggio dello zio, da
altre persone vicine all’Eboli e dal bacino elettorale del dr. Cesarano,
interfacciandosi continuamente con il Bianco per avere informazioni; dall’altro, il
Bianco interveniva sul sindaco e sull’assessore alla Pianificazione urbana e alle
infrastrutture per l’avanzamento dell’iter amministrativo, incontrava in più
occasioni il Pignataro per informarlo e “rendergli conto” dei ritardi e della

indirizzo, adottata nel maggio 2017 dalla giunta uscente, inviata in copia al
Pignataro, tramite il Cesarano, per dimostrare l’adempimento dell’obbligazione
assunta, cui non corrispondeva un analogo adempimento della controparte.
Infatti, il Bianco si lamentava di non aver ottenuto il sostegno elettorale
promessogli, in quanto gli erano mancati i 100 voti assicuratigli dal Pignataro,
che, anche dopo la candidatura dell’Eboli in una lista concorrente, alla presenza
del Cesarano, gli aveva garantito l’appoggio e i 100 voti promessi.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato la consapevolezza del Bianco della
caratura criminale e del potere di controllo esercitabile dal Pignataro su un
consistente numero di elettori, tant’è che esprimeva preoccupazioni per
l’atteggiamento attendista del sindaco, che rischiava di “far saltare tutto” e di
fargli perdere 150 voti; si attendeva un pacchetto di 100 voti, garantitogli dal
Pignataro alla presenza del Cesarano, ma, soprattutto, era consapevole delle
modalità con le quali quel condizionamento del voto sarebbe stato esercitato,
avendo chiaro che “è uno che per esempio si è fatto 40 anni di albergo chiuso”
cioè che si trattava di un camorrista di indiscussa notorietà, pluriomicida e capo
di un clan egemone negli anni 90, giudizialmente riconosciuto come il referente
locale di Pasquale Galasso e capo del clan camorristico Mariniello- Pignataro, in
passato attivo in Nocera Inferiore, ed ancora in grado di incutere timore e
soggezione e di condizionare l’esercizio del diritto di voto di un rilevante numero
di consociati in forza della capacità intimidatoria, derivante dalla notoria e storica
appartenenza alla camorra ed indipendentemente dalla attuale disponibilità di un
proprio sodalizio, potendo, comunque, disporre di fidati collaboratori e di fedeli
esecutori dei suoi ordini ed essendo ancora rispettato, temuto e riconosciuto
quale mediatore, agevolatore, al quale ci si rivolgeva in luogo delle istituzioni per
risolvere controversie e problemi.
Con argomentazione non illogica il Tribunale ha sottolineato che proprio per
tale ragione e fidando sul potere del Pignataro di controllare un nutrito bacino
elettorale il Bianco si era determinato a siglare il patto con il Pignataro,
incontrandolo personalmente alla presenza del Cesarano e dell’Eboli, essendo

6

lentezza dell’iter amministrativo, positivamente conclusosi con la delibera di

altrimenti sufficiente l’incontro solo con costoro, essendo il primo politicamente a
lui legato e l’Eboli, il soggetto direttamente interessato alla realizzazione del
progetto.
La correttezza di tale impostazione si ricava anche dalla vicenda della rapina
punitiva, ideata dal Bianco ai danni del datore di lavoro della compagna, da
realizzare con l’aiuto di un collaboratore del Pignataro, dinanzi al quale ipotizzava
di condurre la vittima per schiaffeggiarla, in modo da rendere maggiormente
esemplare la punizione.

cointeressato alla stipula del patto elettorale e braccio destro del Pignataro, le
cui disposizioni eseguiva fedelmente, anche in relazione a vicende diverse dal
progetto edilizio con ricorso alla violenza e, per sua stessa ammissione, all’uso di
armi.
Sulla scorta di tali elementi e della riconosciuta autorità mafiosa del
Pignataro deve ritenersi corretta la valutazione del Tribunale, in quanto il reato
in esame si consuma nel momento dello scambio delle promesse, a nulla
rilevando il mancato rispetto degli impegni assunti, atteso che l’oggetto
dell’accordo illecito, sanzionato dall’art. 416 ter cod. pen., è costituito
dall’acquisizione del consenso elettorale con metodo mafioso e la logica causale
dell’accordo e della scelta dell’interlocutore, da parte del candidato, è
determinata proprio dalla fama criminale del promittente e dalla consapevolezza
delle modalità con cui sarà attuato il reclutamento elettorale.
Ciò che caratterizza il reato in esame è la particolare qualità del soggetto
che promette la campagna di reclutamento, in quanto in grado di esercitare un
condizionamento diffuso, fondato sulla prepotenza e sulla sopraffazione, e
l’accordo si realizza proprio perché entrambi i contraenti sanno e vogliono
avvalersi della forza di intimidazione mafiosa in virtù della quale quel voto è
ottenuto.
Se questo è il nucleo centrale dell’accordo illecito, come ritenuto da questa
Corte, da ciò non deriva la necessità di un patto connotato dall’esplicitazione
delle modalità di realizzazione dell’impegno assunto nei confronti del candidato,
sia perché non è necessario il concreto esercizio del metodo mafioso o il
compimento di singoli atti di prepotenza e sopraffazione in danno degli elettori
per reperire voti, in quanto tali atti non costituiscono una parte della condotta
materiale tipica, da realizzare in modo concreto, ma un

post factum,

eventualmente integrante altre autonome fattispecie di reato (Sez. 6, n. 16397
del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738), sia perché il procacciamento di consensi
elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi da alcuni indici fattuali,

7

Analoga consapevolezza è stata ritenuta sussistente per il ricorrente,

sintomatici della natura dell’accordo, come nel caso di specie alla luce degli
elementi illustrati.
Si è ritenuto, infatti, sufficiente l’assoggettamento, che in determinate aree
territoriali vi è alla forza di intimidatrice propria di chi è storicamente
appartenente ad un’associazione di stampo mafioso per determinare alterazioni
del libero esercizio del diritto di voto, e considerato che la promessa di acquisire
il consenso elettorale con ricorso al metodo mafioso può ritenersi immanente
all’accordo e manifesta in ragione delle peculiari connotazioni del fatto, come nel

possibilità di incidere sul territorio di riferimento con i metodi tipici della
mafiosità a renderlo appetibile sul piano elettorale ed a spingere il candidato a
raggiungere l’accordo nella consapevole, implicita, ma logica evidenza delle
modalità attraverso la quale verrà veicolato in suo favore il reclutamento
elettorale, essendo questa la logica causale della scelta di quello specifico
interlocutore (Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, Zappalà, Rv.
266794; Sez. 6, del 06/05/2014 n. 37374, Polizzi, Rv. 260167): elementi
presenti nel caso in esame per quanto illustrato e chiaramente noti e condivisi
dal ricorrente, braccio destro del Pignataro, direttamente interessato al progetto,
alla stipula del patto ed al procacciamento dei voti in favore del Bianco.

2. Inammissibile per genericità è anche il secondo motivo, avuto riguardo
alla chiarezza del colloquio intercettato, nel corso del quale il ricorrente riferiva al
Pignataro di aver eseguito le sue disposizioni, redarguendo il supposto autore del
furto e prospettandogli, sotto forma di consiglio, le gravi conseguenze cui
sarebbe andato incontro se non si fosse scusato con zio Antonio (“prende una
squadretta e te li manda”), tanto da ottenere l’immediato impegno del soggetto
a passare il pomeriggio stesso sotto il balcone del Pignataro per scusarsi.
Risulta, pertanto, del tutto infondata la prospettazione difensiva, tenuto
conto sia del linguaggio allusivo e del metodo utilizzato dal ricorrente sia della
finalità della condotta, diretta ad ottenere un atto di contrizione dell’autore del
furto, prontamente assicurato.

3. Analogamente inammissibile per genericità è l’ultimo motivo, in quanto il
ricorrente non si confronta con l’ampia motivazione dell’ordinanza impugnata,
giustificativa della scelta della misura più rigorosa.
Contrariamente all’assunto difensivo, il Tribunale ha rimarcato non solo la
gravità delle condotte e la stretta collaborazione con il Pignataro in svariate
vicende illecite, accompagnandolo ed eseguendone le direttive con ricorso alla
violenza, ma anche la personalità negativa desunta sia dai precedenti penali che

8

caso in cui sono la fama criminale dell’interlocutore del politico e la sua

dalla disponibilità di numerose armi, emersa dalle intercettazioni, ma
soprattutto, dalla disponibilità ancora attuale di un’arma e dall’ammessa
disponibilità ad utilizzarla in caso di necessità, che attestano l’elevato livello di
pericolosità del ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro duemila.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 23/02/2018.

Il Consigliere stensore

Il Preàidente
i

Anna Criscuolo

Giorgio Fidelbo

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA