Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18845 del 26/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18845 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Agenzia del demanio, in persona del direttore pro tempore

avverso l’ordinanza del 28/4/2015 del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28/4/2015, il Tribunale di Brescia dichiarava
l’inefficacia – nei confronti della Banca di credito cooperativo Colli Morenici del
Garda – della confisca disposta con la sentenza pronunciata il 7/2/2014 (irr.
9/5/2014) nei confronti di Tersilia Fiorella Tanghetti, con riguardo al delitto di cui
all’art. 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74; a giudizio del Collegio, le ragioni
dell’istituto – terzo creditore, titolare di un diritto reale di garanzia – non
potevano esser pregiudicate dalla misura ablativa disposta sui beni dell’imputata,

Data Udienza: 26/01/2017

poiché sorte (nel 2007) in epoca precedente il sequestro preventivo (2012) e,
addirittura, le condotte di reato (2009).
2.

Propone ricorso per cassazione l’Agenzia del demanio, a mezzo

dell’Avvocatura dello Stato, deducendo – con unico motivo – l’inosservanza di
legge penale. Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l’operatività del sub
procedimento di cui agli artt. 52 ss., d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, che
dovrebbe invece trovare applicazione con riguardo anche alla confisca penale,
non solo a quella di prevenzione; dal che, l’acquisto a titolo originario – in capo

dicembre 2012, n. 228 che, al riguardo, stabilisce (art. 197) che gli oneri ed i
pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto. Ne
deriverebbe, dunque, che il terzo già titolare di un diritto reale di garanzia, come
la Banca in oggetto, risulterebbe legittimato ad esperire le procedure di cui al
citato titolo IV, d. Igs. n. 159 del 2011, senza poter affermare la natura speciale
di questa disciplina (come invece indicato nell’ordinanza, che ne ha negato
l’applicazione al caso di specie), rispetto alla quale, infatti, difetterebbe una
normativa di carattere generale, eventualmente applicabile alla vicenda in
esame.
3. Con requisitoria scritta del 27/7/2016, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la normativa di cui al
d. Igs. n. 159 citato non troverebbe applicazione a procedimenti diversi da quelli
indicati nel medesimo testo.
Con memoria depositata il 14/1/2017, l’Agenzia del demanio ha ribadito gli
argomenti di cui al gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso merita accoglimento.
Occorre premettere che, a giudizio di questa Corte, in tema di sequestro
preventivo, l’esistenza di ipoteche sui beni o di altre forme di garanzia non
esclude la assoggettabilità a sequestro dei beni medesimi, trovando il diritto di
sequela del creditore ipotecario o pignoratizio soddisfazione solo nella successiva
fase processuale, relativa alla confisca ed alla esecuzione della stessa (Sez. 2, 12
febbraio 2014, n. 22176, Rv. 259573). Tale assunto si collega strettamente a
quello, ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez.
2, 12 febbraio 2014, n. 10471, Rv. 259346), secondo cui, in caso di sequestro
preventivo disposto su un bene gravato da pegno o da ipoteca, il terzo creditore
titolare del diritto reale di garanzia non è legittimato a chiedere la revoca della
misura cautelare, non essendo la sua posizione giuridica assimilabile a quella del
titolare del diritto di proprietà, la cui sussistenza — essendo giuridicamente

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allo Stato – dei beni oggetto di confisca, come peraltro confermato dalla I. 24

incompatibile con la pretesa ablatoria dello Stato — comporta l’immediata
restituzione del bene ai sensi dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen..
5. Più in particolare, si è affermato (Sez. 3, n. 42464 del 10/6/2015, Banca
popolare di Marostica, Rv. 265392) che non vi è dubbio che il terzo titolare di un
diritto di credito assistito da garanzia reale non possa essere pregiudicato dalla
confisca penale. Sul punto, va ricordato, in primo luogo, che nessuna forma di
confisca può determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla
cosa, in sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura

soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito. Al riguardo, per quanto possa
occorrere, occorre ribadire quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte
(sent. n. 9/1999 Rv. 213511, Bacherotti) e cioè che: a) “nessuna forma di
confisca può determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla
cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la
misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni
giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito”; b) “i terzi che
vantino diritti reali hanno l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta
valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la
dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di
appartenenza e di estraneità al reato, dalle quali dipende l’operatività della
situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato (ex

multis, Sez. 1, 16 giugno 2009, n. 32648, Rv. 244816; Sez. 1, 16 giugno 2009,
n. 32648, Rv. 244816; Sez. 2, n. 10471 del 2014). In tale quadro si pone la
questione di quale sia il momento processuale in cui il suddetto diritto può
essere fatto valere, e cioè: se in via anticipata durante il processo penale o solo
in via posticipata e cioè quando, riconosciuta la colpevolezza dell’imputato, il
sequestro si trasforma in confisca. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte
opina per certo per questa seconda opzione, affermano che il conflitto fra il terzo
creditore titolare di un diritto reale di garanzia sul bene e lo Stato non può
essere regolato in una fase anticipata del processo, perché, fino alla conclusione
dello stesso, non può ancora parlarsi di diritto ablatorio dello Stato ma solo di
un’aspettativa. Da qui la necessità di attendere l’esito del processo penale e
l’eventuale decisione definitiva sulla confisca perché solo in tale momento il
conflitto fra creditore e Stato da potenziale diventa attuale e concreto e, quindi,
idoneo ad essere risolto. E dal combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e
667, comma 4, cod. proc. pen. (nonché degli artt. 86 e 88 norme att. cod. proc.
pen. e art. 13 reg. esec. cod. proc. pen.), si evince che competente a decidere
sulla confisca e, quindi, su tutte le questioni che su di essa possono sorgere, è
appunto, il Giudice dell’esecuzione penale — e non il Giudice dell’esecuzione

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sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche

civile – il quale è l’esclusivo titolare del potere di provvedere alla custodia del
bene confiscato e di disporne la vendita, assicurando, tuttavia, che, all’esito della
procedura di liquidazione, sul ricavato il creditore stesso possa esercitare lo ius

praelationis, conseguendo quanto spettantegli, con priorità rispetto ad ogni altra
destinazione”: principio che, ovviamente resterebbe disatteso ove si accedesse
alla tesi della tutela anticipata del ricorrente. In conclusione, dunque, il diritto al
soddisfacimento sul bene può essere fatto valere solo in via posticipata e non in
via anticipata davanti al Giudice dell’esecuzione civile quando ancora la confisca

6. Tanto premesso, la questione centrale di cui al presente gravame – sulla
quale, però, il Tribunale non si è pronunciato – concerne la procedura che deve
esser seguita dal titolare di un diritto reale di garanzia sorto in epoca precedente
al sequestro preventivo, ed assistito da buona fede, come nel caso di specie;
questione in ordine alla quale l’Agenzia ricorrente invoca l’applicazione del d. Igs.
n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia) e, in particolare, del sub procedimento di
cui al Titolo IV (La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali).
La questione – che interessa, tra l’altro, la misura del soddisfacimento della
pretesa (che l’art. 53, decreto n. 159, limita nella misura del 60%) – si presta a
soluzioni difformi.
7. Argomento in senso contrario, innanzitutto, appare l’art. 190, I. n. 228
del 2012, ampiamente richiamato nel ricorso, a mente del quale all’articolo 12-

sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla I. 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-bis è stato sostituito dal
seguente: «Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni

sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai
commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l’Agenzia coadiuva
l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
sino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare e, successivamente a
tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal
citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno» (tra le
altre, Sez. 1, n. 21 del 19/9/2014, Rv. 261712; Sez. 1, n. 26527 del 20/5/2014,
Italfondiario s.p.a., Rv. 259331). Ne conseguirebbe che, se le disposizioni del cd.
Codice antimafia in materia trovano oggi applicazione anche ai procedimenti
testé richiamati, risultandone evidente l’assimilabilità di ratio e materia (specie
per quanto riguarda i reati in tema di criminalità organizzata, ma non solo), per

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non è divenuta definitiva.

contro le stesse rimangono estranee alle ulteriori ipotesi di confisca penale
“ordinaria”, non riferibili alle precedenti, come quella disposta ex d. Igs. n. 74 del
2000 (in tal senso, anche Sez. 1, 12362 del 15/2/2016, Edil Merici, Rv. 266045).
Diversamente, infatti, il legislatore del 2012 avrebbe operato un rinvio “ampio”
al d. Igs. n. 159 del 2011, rivolto cioè a tutti i casi in cui la misura ablativa possa
entrare in conflitto con diritti – reali o personali – rivendicati da terzi sui
medesimi beni sottoposti a vincolo; aver optato per la soluzione normativa
descritta, quindi, evidenzierebbe l’intento di non operare un’applicazione

quali analoghe sono le fattispecie di reato coinvolte e, pertanto, identici si
giustificano gli strumenti per affrontare le diverse problematiche che possono
presentarsi. Nel medesimo solco, ed in termini ancor più rigorosi, si pone poi
l’indirizzo che nega un’applicazione generalizzata del d. Igs. n. 159 del 2011 alla
confisca di cui all’art. 12-sexies citato; in un recente arresto di questa Corte,
infatti, è stato precisato che la disciplina prevista per i sequestri di prevenzione
dal Titolo IV dello stesso decreto, in tema di tutela dei terzi e rapporti con le
procedure concorsuali, non si applica ai sequestri penali, neppure a quelli
funzionali alla confisca prevista dall’art. 12 sexies in esame, dovendosi ritenere il
rinvio a tale disciplina normativa, operato dal comma quarto bis del citato art.

12-sexies, limitato testualmente alla “destinazione” ed “amministrazione” dei
beni confiscati e, pertanto, non estensibile alle diversa materia della tutela dei
diritti vantati sui beni dai terzi (in tal senso, Sez. 5, n. 8935 del 20/1/2016, Rv.
266077; Sez. 2, n. 10471 del 12/2/2014, Italfondiario s.p.a., Rv. 259346).
8. In senso contrario, e per un generalizzata applicazione della disciplina ex
artt. 52 ss., d. Igs. n. 159 del 2011 a tutte le ipotesi di confisca penale, dunque
anche oltre gli ambiti di cui agli artt.

12-sexies e 51, comma 3-bis citati,

potrebbe per contro affermarsi l’irrazionalità di un sistema che distinguesse soltanto in ragione del titolo di reato interessato – situazioni creditorie identiche
e perfettamente sovrapponibili, nelle quali, ad esempio (e come nel caso di
specie), venisse riconosciuto che il diritto reale di garanzia è sorto prima del
sequestro preventivo, ed in capo ad un creditore di buona fede. Ammettere che
questi debba seguire la procedura di cui al d. Igs. n. 159/2011 (con ogni effetto,
anche in punto di misura massima del soddisfacimento) allorquando il vincolo sia
disposto per talune fattispecie illecite, e negarlo invece quando i reati-fonte della
misura stessa siano di diversa natura (ancorché parimenti gravi), potrebbe
risultare contrario alla ratio comune che sovrintende la disciplina tutta e foriero
di dubbi di costituzionalità con riguardo all’art. 3 Cost..
9. Orbene, tutto ciò premesso, osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata
non ha affrontato affatto tale decisiva questione, risultando al riguardo la

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generalizzata della disciplina in oggetto, ma di limitarla a quei procedimenti nei

motivazione palesemente assente. In particolare, lungi dall’esaminare
l’applicabilità al caso di specie del titolo IV, d. Igs. n. 159/2011, il Tribunale si è
limitato ad affermare che l’art. 45, comma 1, prima parte, stesso testo, deve
ritenersi «circoscritto unicamente all’ambito delle misure di prevenzione
patrimoniale, la natura e le finalità delle quali sono radicalmente differenti dai
provvedimenti ablatori che vengono irrogati a seguito del processo penale». In
tal modo, dunque, il Collegio di merito ha concentrato la propria attenzione
esclusivamente su una norma (a mente della quale “a seguito della confisca

introdotta in termini generali in materia di “destinazione dei beni confiscati”,
senza però affrontare la specifica questione del caso sottopostole, ossia
l’applicabilità del Titolo IV del medesimo “Codice Antimafia” pur a fronte di una
confisca diversa da quella di prevenzione o disposta a norma degli artt. 12-

sexies o 51, comma 3-bis sopra richiamati, giusta I. n. 228 del 2012, invero
neppure menzionata.
E, peraltro, pervenendo ad una decisione infine compendiata in un
dispositivo generico e vago, con il quale – richiamata la motivazione che precede
– è stato riconosciuto che la Banca istante fosse «meritevole di tutela di fronte al
provvedimento di confisca, nei rapporti con l’Agenzia del Demanio»; tutela
invero giammai negata dall’ordinamento, ma con riguardo alla quale il Tribunale
avrebbe dovuto esplicitare le modalità di espressione.
L’ordinanza, pertanto, deve esser annullata con rinvio al Tribunale di Milano,
per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo
esame.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017

9nsigliere estensore

Il Presidente

definitiva i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi”),

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