Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18845 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18845 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIANCO CARLO nato il 25/04/1970 a NOCERA INFERIORE

avverso l’ordinanza del 14/09/2017 del TRIB. LIBERTAI di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO, che conclude per il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. In parziale riforma dell’ordinanza del 5 agosto 2017 con la quale il G.i.p.
del Tribunale di Salerno aveva applicato a Bianco Carlo la misura custodiale per i
reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, oggetto del capo a), e
voto di scambio politico mafioso, in concorso con Pignataro Antonio, Eboli Ciro e
Cesarano Antonio, oggetto del capo b), il Tribunale del riesame di Salerno ha

Relativamente a tale reato il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità
indiziaria a carico del Bianco, consigliere comunale di Nocera Inferiore, il quale in
cambio del sostegno elettorale di Pignataro Antonio – già condannato per plurimi
omicidi e per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., appartenuto alla N.C.O. di
Cutolo, poi transitato nella Nuova Famiglia e riconosciuto esponente di vertice
del clan camorristico Mariniello-Pignataro attivo in Nocera Inferiore, sottoposto
dal 19 giugno 2014 al regime di detenzione domiciliare per motivi di salute- per
le imminenti elezioni comunali, previste per 1’11 giugno 2017, si sarebbe attivato
sul fronte politico amministrativo per ottenere una modifica dello strumento
urbanistico comunale, necessaria per la realizzazione di un progetto edilizio di
interesse del Pignataro e del suo stretto collaboratore Eboli Ciro.
In particolare, si trattava della costruzione di una casa famiglia, da realizzare
su un terreno adiacente alla parrocchia di S. Giuseppe (immobile composto da
due livelli fuori terra e da un seminterrato collegato alla parrocchia, con
occupazione di 685 mq, la destinazione a verde di quartiere di 400 mq. e mq 130
di parcheggio a raso su un’area complessiva di 2.088 mq), secondo il progetto
realizzato dall’ing. Eboli, zio di Eboli Ciro, per la cui edificazione occorreva
almeno un atto di indirizzo dell’amministrazione comunale uscente per avviare il
procedimento di approvazione di una variante al P.U.C., che prevedesse il
cambio di destinazione urbanistica dei fondi interessati dall’intervento edilizio.
Secondo il Tribunale le conversazioni ambientali, intercettate nell’abitazione
del Pignataro, sin dal gennaio 2017 documentavano l’interesse del Pignataro e
dell’Eboli al progetto, il coinvolgimento del Bianco, l’attivismo dello stesso e
l’opera di intermediazione svolta per promuovere la variante al piano regolatore,
organizzando incontri con il sindaco, curando l’inoltro della documentazione,
incontrando più volte il Pignataro e l’Eboli, come documentato anche da servizi di
osservazione, e raggiungendo un primo risultato favorevole, in quanto il 16
maggio 2017 la Giunta comunale uscente aveva approvato la delibera di
indirizzo, portata in visione al Pignataro, tramite Cesarano Antonio, a
dimostrazione dell’impegno mantenuto.
-,

annullato l’ordinanza limitatamente al capo a), confermandola per il capo b).

Il Tribunale ha ritenuto provata l’esistenza dell’accordo, risalente al gennaio
2017, documentata dalle conversazioni intercettate la portata degli impegni
reciproci e confermato dalla delusione del Bianco per gli insufficienti risultati
elettorali ottenuti il mancato rispetto dell’accordo, la cui esistenza era stata
ammessa dall’indagato nel corso dell’interrogatorio; ha ritenuto pacifica, perché
emergente dalle conversazioni riportate nell’ordinanza, la consapevolezza del
Bianco della notoria caratura criminale e del potere di controllo esercitabile dal
Pignataro, pluriomicida e temuto camorrista, su un consistente numero di elettori

voti, integrante il reato contestato; ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari,
tutelabili con la misura più rigorosa, non solo in ragione della presunzione posta
dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma anche della spregiudicatezza
dell’indagato, disposto ad ottenere l’appoggio elettorale del Pignataro ed a
sfruttarne anche per altre vicende private la statura criminale, come emerso per
la rapina ideata ai danni dei coniugi Vastola per ritorsione e per punirli,
avvalendosi del camorrista di zona.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Bianco personalmente, che ne
chiede l’annullamento per due motivi:
2.1 inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. e vizio
di motivazione per avere il Tribunale confermato l’ordinanza cautelare in assenza
di riscontri concreti e trascurando che per la configurabilità del reato contestato
è necessario che le modalità di procacciamento dei voti debbano costituire
oggetto del patto di scambio politico mafioso. Deduce l’incoerenza del
ragionamento del Tribunale, in quanto la ritenuta insussistenza di un gruppo
criminale di stampo camorristico operante sul territorio con le modalità mafiose,
facente capo al Pignataro, non può che avere ricadute sul reato di scambio
politico mafioso, specie in mancanza di prova della pattuizione delle modalità di
procacciamento del voto da parte del presunto camorrista. Assume che solo in
via presuntiva ed arbitraria il Tribunale ha ritenuto che egli non potesse non
comprendere con quali mezzi il Pignataro gli avrebbe procurato i voti, essendogli
nota la fama criminale, ma ha trascurato le spiegazioni fornite in sede di
interrogatorio, nel corso del quale aveva precisato le modalità dell’accordo
elettorale e la promessa limitata ad una quindicina di voti di famiglia. Ancora il
Tribunale ha trascurato l’assenza di contatti telefonici con il Pignataro ed il
comportamento successivo tenuto, consistito nell’astenersi da qualsiasi
intervento per la costruzione della casa famiglia, una volta appreso della
candidatura dell’Eboli quale candidato antagonista;

2

e la corrispondente attesa di risultato, consistente in un pacchetto di almeno 100

2.2 difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari e di inadeguatezza
di misure meno afflittive, stante la motivazione apodittica offerta dal Tribunale,
unicamente basata sulla capacità dimostrata di relazionarsi con il Pignataro, di
nota fama criminale, nonostante la ritenuta estraneità ad ogni sodalizio
criminoso e la marginalità del contributo, limitato al progetto della casa famiglia.
Sostiene che il ridimensionamento del quadro probatorio avrebbe imposto una
motivazione più puntuale sulle esigenze cautelari, specie alla luce degli elementi
favorevoli evidenziati dalla difesa, quali l’incensuratezza, l’episodicità del
coinvolgimento, l’interruzione dei rapporti sin dal maggio 2007, l’assenza di

la vicenda nel corso dell’interrogatorio, trascurati dal Tribunale, che ha anche
omesso di motivare sull’inidoneità di misure meno afflittive.

Con memoria, pervenuta il 9 febbraio 2018, il P.m. sostiene l’autonoma
configurabilità del reato di cui all’art. 416 ter cod. pen. rispetto al reato di cui
all’art. 416 bis cod. pen. associativo ed evidenzia l’inammissibilità del ricorso,
fondato su una prospettazione fuorviante e parziale dell’impianto accusatorio,
che finisce nel richiedere una diversa ricostruzione della vicenda non consentita
in sede di legittimità. Segnala infatti, che la lettura proposta dal ricorrente è
smentita dagli atti, risultando che lo stesso si attivò per mantenere fede al patto
sino ad ottenere l’adozione della delibera di indirizzo e che è irrilevante la
dedotta desistenza, dopo la candidatura dell’Eboli, in quanto il reato si perfeziona
con l’accettazione della promessa del sostegno elettorale. Rileva analoga
inammissibilità del motivo relativo alle esigenze cautelari, stante la completezza
della motivazione sul punto e l’assenza di contraddittorietà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall’imputato
con dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., in data 26 ottobre
2017.
Considerato che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato
dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso,
le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità,
da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso,
sottoscritto unicamente dall’imputato, che lo ha personalmente redatto, deve
essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod.
proc. pen., in quanto proposto da soggetto non legittimato.

3

qualsiasi carica pubblica a seguito dell’esito elettorale e la disponibilità a chiarire

L’estensione della modifica normativa anche ai ricorsi personali proposti in
materia di misure cautelari ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. è stata
affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n 8914 del 21
dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, nella quale si precisa che il ricorso per
cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere
personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione,
stante la portata generale della norma, che disciplina il ricorso per cassazione e

del giudizio di legittimità.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 23/02/2018.

trova ragione nella peculiare natura e nell’elevato livello di complessità tecnica

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