Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18844 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18844 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIGNATARO ANTONIO nato il 01/04/1957 a NOCERA INFERIORE

avverso l’ordinanza del 14/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO, che conclude per il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. In parziale riforma dell’ordinanza del 5 agosto 2017 con la quale il G.i.p.
del Tribunale di Salerno aveva applicato a Pignataro Antonio la misura custodiale
per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, oggetto del capo a),
voto di scambio politico-mafioso, in concorso con Eboli Ciro, Bianco Carlo e
Cesarano Antonio, oggetto del capo b), tentata estorsione pluriaggravata,
oggetto del capo d), tentata violenza privata, aggravata dall’art. 7 I. n. 203/91,

Salerno ha annullato l’ordinanza limitatamente ai capi a) e d), confermandola per
il capo b) e riformandola per il capo e) con la misura degli arresti domiciliari.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione al reato
di cui al capo b), ritenendo provato il concorso dell’indagato con Eboli Ciro nella
stipula del patto elettorale con Bianco Carlo, favorita dall’intermediazione di
Cesarano Antonio, in forza del quale il Bianco, consigliere comunale di Nocera
Inferiore si impegnava, in cambio del sostegno elettorale di Pignataro Antonio
per le elezioni comunali dell’Il giugno 2017, ad attivarsi sul fronte politico
amministrativo per ottenere una modifica dello strumento urbanistico comunale,
necessaria per la realizzazione di un progetto edilizio di interesse del Pignataro e
dell’Eboli, suo stretto collaboratore.
In particolare, il progetto edilizio riguardava la costruzione di una casa
famiglia da realizzare su un terreno adiacente alla parrocchia di S. Giuseppe
(immobile composto da due livelli fuori terra e da un seminterrato collegato alla
parrocchia, con occupazione di 685 mq, destinazione a verde di quartiere di 400
mq e 130 mq a parcheggio a raso su un’area complessiva di 2.088 mq), secondo
il progetto realizzato dall’ingegnere Eboli, zio di Eboli Ciro, per la cui edificazione
occorreva almeno un atto di indirizzo dell’amministrazione comunale uscente per
avviare il procedimento di approvazione di una variante al P.U.C., che
prevedesse il cambio di destinazione urbanistica dei fondi interessati
dall’intervento edilizio.
Secondo il Tribunale le conversazioni ambientali, intercettate nell’abitazione
del Pignataro, documentavano sin dal gennaio 2017 l’interesse di questi e
dell’Eboli al progetto, il coinvolgimento del Bianco, l’attivismo e l’opera di
intermediazione da questi svolta per promuovere la variante al piano regolatore,
organizzando incontri con il sindaco, curando l’inoltro della documentazione,
facendo pressioni sull’assessore competente ed incontrando più volte il Pignataro
e l’Eboli, come documentato anche da servizi di osservazione, e raggiungendo un
primo risultato favorevole con l’approvazione in data 16 maggio 2017 da parte

in concorso con Eboli Ciro, oggetto del capo e), il Tribunale del riesame di

della Giunta comunale della delibera di indirizzo, portata in visione al Pignataro,
tramite il Cesarano per dimostrare l’impegno mantenuto.
Il Tribunale ha ritenuto provata l’esistenza dell’accordo elettorale, risalente
al gennaio 2017, documentata dalle conversazioni intercettate la portata degli
impegni reciproci e confermato dalla delusione del Bianco per gli insufficienti
risultati elettorali ottenuti il mancato rispetto dell’accordo, la cui esistenza era
stata ammessa dallo stesso Bianco nel corso dell’interrogatorio; ha ritenuto
pacifica, perché emergente dalle conversazioni riportate nell’ordinanza, la

controllo esercitabile dal Pignataro, pluriomicida e temuto camorrista, su un
consistente numero di elettori e la corrispondente attesa di risultato, consistente
in un pacchetto di almeno 100 voti, integrante il reato contestato. Il Tribunale ha
reputato irrilevante la ritenuta insufficienza indiziaria circa l’esistenza e
l’operatività del clan, in quanto era emerso che il Pignataro – già condannato per
plurimi omicidi e per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., appartenuto alla
N.C.O. di Cutolo, poi transitato nella Nuova Famiglia e riconosciuto esponente di
vertice del clan camorristico Mariniello-Pignataro, attivo in Nocera Inferiore, e
sottoposto dal 19 giugno 2014 al regime di detenzione domiciliare per motivi di
salute- gode nel territorio comunale della fama criminale di camorrista, al quale
ci si rivolge per la soluzione di problemi in luogo delle istituzioni; ha
conseguentemente, ritenuto irrilevante la mancanza di prova circa le modalità
mafiose di procacciamento dei voti, dovendo ritenersi che il Bianco aveva aderito
all’accordo, sapendo che il Pignataro era in grado di controllare un certo numero
di voti solo grazie alla sua notoria appartenenza alla camorra.
Quanto al capo e) la gravità indiziaria anche in ordine all’aggravante è stata
desunta dalle conversazioni intercettate ed in particolare dal colloquio, nel corso
del quale l’Eboli riferiva al Pignataro il modo in cui aveva redarguito e
minacciato, su sua disposizione, il presunto autore del furto di una stufa in danno
di persona vicina al Pignataro, fingendo di dargli un consiglio, ma
sostanzialmente alludendo alle gravi conseguenze cui sarebbe andato incontro se
non si fosse andato subito a scusare con il Pignataro.
Ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, tutelabili con la misura più
rigorosa, non solo in ragione della presunzione posta dall’art. 275, comma 3,
cod. proc. pen., ma anche della gravità dei fatti, dei gravi precedenti e della
commissione dei fatti durante l’espiazione della pena, non ostacolata dalle
condizioni di salute del Pignataro, ripreso mentre andava in bicicletta, fumava e
passeggiava senza alcun ausilio.

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consapevolezza del Bianco della notoria caratura criminale e del potere di

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Pignataro, che ne
chiede l’annullamento per violazione degli artt. 416 bis e 416-ter cod. pen. e
vizio di motivazione.
Deduce che il Tribunale, pur avendo escluso l’esistenza dell’associazione di
stampo mafioso, facente capo al Pignataro, ha confermato l’ordinanza cautelare
per il reato di cui all’art. 416 ter cod. pen. con interpretazione estensiva ed in
violazione della norma, che presuppone l’esistenza di un’associazione di stampo
mafioso, che utilizzi il metodo mafioso per il procacciamento dei voti. Il Tribunale

mancante il numero minimo di componenti per la configurabilità della stessa, ma
ha fatto riferimento alla fama criminale del ricorrente, risalente ad anni addietro,
ed alla partecipazione ad organizzazioni ormai estinte, come la N.C.O. e la Nuova
Famiglia, che non può essere sufficiente ad integrare la condotta incriminata.
Sostiene che tale fama criminale, oltre ad essere una mera illazione dei giudici,
viene ritenuta rilevante, indipendentemente dall’operatività dell’associazione, ma
il ragionamento è contraddittorio, in quanto l’associazione è stata ritenuta
inesistente.

Con memoria, pervenuta il 9 febbraio 2018, il P.m. sostiene l’autonoma
configurabilità del reato di cui all’art. 416 ter cod. pen. rispetto al reato di cui
all’art. 416 bis cod. pen. e reputa che gli elementi acquisiti dimostrino che il
Pignataro non avrebbe potuto onorare il patto elettorale se non con ricorso al
metodo mafioso in ragione della sua caratura criminale, della quale era
consapevole il Bianco per sua stessa ammissione, come emerge dalle
intercettazioni ed è dimostrato dalla ideata rapina ritorsiva da realizzare con
l’aiuto di un collaboratore del Pignataro, dinanzi al quale intendeva condurre la
vittima per schiaffeggiarla al cospetto di questi. Segnala che il Tribunale ha
spiegato le ragioni per le quali il Pignataro, in espiazione pena in detenzione
domiciliare, privo del diritto elettorale e pluricondannato per omicidi e
associazione mafiosa, non potesse procacciare voti con modalità diverse da
quelle implicanti il metodo mafioso, avendo valorizzato condotte del Pignataro,
dimostrative del ricorso a tali modalità. Evidenzia che il coinvolgimento dell’Eboli
nell’operazione e nel patto elettorale è provata, non solo dalle intercettazioni, ma
anche dai documenti rinvenuti presso l’abitazione dello zio, l’ingegnere Eboli; che
le intercettazioni ne attestano la disponibilità di numerose armi (tre pistole, due
fucili a canne mozze, cinque bombe); attestano che anche lo zio dispone di armi
(“anche lo zio sopra sta pieno di ferri”) e che anche attualmente l’Eboli dispone
di una pistola, utilizzata, per sua stessa ammissione, per minacciare una
persona, narrando l’episodio avvenuto l’anno precedente a due suoi interlocutori

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ha escluso l’esistenza di un’organizzazione mafiosa, ritenendo addirittura

nell’ambientale del 27 luglio 2017, integralmente riportata: episodio che trova
riscontro nella denuncia sporta dalle vittime. Rimarca che tale profilo è del tutto
incompatibile con le finalità caritatevoli e benefiche del progetto e con il
coinvolgimento del Pignataro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Il ricorrente si limita a contestare la valutazione del Tribunale, senza

confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata e senza tener conto
degli elementi evidenziati a sostegno della tesi accolta dal Tribunale, fondata non
solo sulla storia criminale del ricorrente, ma sulla concreta capacità del Pignataro
di alterare l’esercizio del diritto di voto.
Precisato che il Tribunale non ha condiviso la valutazione del G.i.p. circa la
sussistenza dell’associazione mafiosa delineata dall’accusa, facente capo al
ricorrente, per insufficienza degli elementi relativi ai caratteri strutturali ed
organizzativi del sodalizio ed alla composizione soggettiva dello stesso, in quanto
lo stesso G.i.p. aveva escluso la partecipazione del Sarno, delineato la posizione
del Bianco come quella di concorrente esterno, indicato solo nominativamente il
Cesarano e ritenuto partecipi l’Eboli e gli altri cinque soggetti, indicati nel capo di
incolpazione, senza indicare gli elementi che ne sostanziavano l’adesione al
sodalizio, il ricorrente deduce l’inconciliabilità tra detta valutazione e quella
espressa per il reato in esame, in quanto mancherebbe la prova del ricorso al
metodo mafioso, quale oggetto necessario dell’accordo elettorale, trascurando
che l’ordinanza impugnata descrive e valorizza una pluralità di condotte del
Pignataro, dimostrativa degli interessi illeciti coltivati in costanza di detenzione,
della considerazione di cui ancora gode e dell’abituale ricorso a modalità mafiose
e violente per preservare e consolidare fama e potere criminale nel territorio e
nell’ambiente, in cui storicamente aveva operato in posizione egemone, di
matrice e marca camorristica.
L’ordinanza impugnata illustra, non solo la risalente appartenenza del
ricorrente alle più note associazioni di stampo camorristico, giudizialmente
accertata anche in relazione al gruppo camorristico, diretto dal Pignataro ed
operante in Nocera negli anni 90, ma evidenzia che il ricorrente, pur dovendo
scontare una pena di 30 anni, aveva beneficiato della detenzione domiciliare per
motivi di salute e si muoveva liberamente sul territorio, senza risultare
ostacolato dalle presunte condizioni di salute, ritenute incompatibili con il regime
detentivo, per incontrare il Bianco ed altri soggetti, curare interessi illeciti o
dirimere controversie, come accertato per il pestaggio subito dal figlio- ritenuto
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una grave mancanza di rispetto da reprimere e sanzionare con la violenza- o
dimostrato dalla richiesta di intervento, rivoltagli da Avallone Rosario- per
risolvere il problema dell’occupazione abusiva di un suo appartamento da parte
di un membro della famiglia Iannone – o ancora dalla richiesta di aiuto, rivoltagli
da Orsini Domenico e Villacaro Rosa – per rappresentargli l’aggressione subita,
non denunciata alle forze dell’ordine, ed ottenere la pronta repressione
dell’autore del fatto-.
Tali episodi, sottolineati per la valenza altamente simbolica di una simile

di impunità e del potere ancora attuale del Pignataro, temuto e pronto a
sanzionare ogni mancanza di rispetto, delineano il profilo del ricorrente ed il
contesto nel quale si colloca il patto elettorale politico mafioso, stipulato insieme
all’Eboli con il Bianco, risultante chiaramente dai colloqui intercettati e persino
ammesso dal Bianco nell’interrogatorio.
Come evidenziato nell’ordinanza impugnata,

i colloqui intercettati

consentono di individuare i tempi ed i termini dell’accordo e gli impegni
reciprocamente assunti, in quanto, da un lato, il Pignataro si interessava di
ingaggiare un noto musicista per la festa di apertura della campagna elettorale
del Bianco e l’Eboli, direttamente interessato al progetto, teneva i rapporti con i
venditori dei terreni e con l’agenzia immobiliare, dovendo curare l’acquisto dei
terreni, che solo formalmente sarebbero risultati acquistati dalla parrocchia;
partecipava alla stipula dell’accordo e pianificava con il Bianco la campagna
elettorale, calcolando, insieme allo stesso, il numero di consensi ottenibili con
l’appoggio dello “zio”, da altre persone vicine all’Eboli e dal bacino elettorale del
dr. Cesarano e si interfacciava continuamente con il Bianco per avere
informazioni; dall’altro, il Bianco interveniva sul sindaco e sull’assessore alla
Pianificazione urbana e alle infrastrutture per l’avanzamento dell’iter
amministrativo, incontrava in più occasioni il Pignataro per informarlo e
“rendergli conto” dei ritardi e della lentezza dell’iter amministrativo,
positivamente conclusosi con la delibera di indirizzo, adottata nel maggio 2017
dalla giunta uscente, inviata in copia al Pignataro, tramite il Cesarano, per
dimostrare l’adempimento dell’obbligazione assunta, cui non corrispondeva un
analogo adempimento della controparte. Infatti, il Bianco si lamentava di non
aver ottenuto il sostegno elettorale promessogli, in quanto gli erano mancati i
100 voti assicuratigli dal Pignataro, il quale, anche dopo la candidatura dell’Eboli
in una lista concorrente, alla presenza del Cesarano, gli aveva garantito
l’appoggio e i 100 voti promessi.
Il Tribunale ha correttamente valorizzato la consapevolezza del Bianco della
caratura criminale e del potere di controllo esercitabile dal Pignataro su un

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condotta per la comunità locale, in quanto plasticamente dimostrativi del senso

consistente numero di elettori, tant’è che esprimeva preoccupazioni per
l’atteggiamento attendista del sindaco, che rischiava di “far saltare tutto” e di
fargli perdere 150 voti; si attendeva un pacchetto di 100 voti, garantitogli dal
Pignataro alla presenza del Cesarano, ma, soprattutto, era consapevole delle
modalità con le quali quel condizionamento del voto sarebbe stato esercitato,
avendo chiaro che “è uno che per esempio si è fatto 40 anni di albergo chiuso”
cioè che si trattava di un camorrista di indiscussa notorietà, pluriomicida e capo
di un clan egemone negli anni 90, giudizialmente riconosciuto come il referente

passato attivo in Nocera Inferiore, ed ancora in grado di incutere timore e
soggezione e di condizionare l’esercizio del diritto di voto di un rilevante numero
di consociati in forza della capacità intimidatoria, derivante dalla notoria e storica
appartenenza alla camorra ed indipendentemente dalla attuale disponibilità di un
proprio sodalizio, potendo, comunque, disporre di fidati collaboratori e di fedeli
esecutori dei suoi ordini ed essendo ancora rispettato, temuto e riconosciuto
quale mediatore, agevolatore, al quale ci si rivolgeva in luogo delle istituzioni per
la risoluzione di controversie e problemi.
Con argomentazione non illogica il Tribunale ha sottolineato che proprio per
tale ragione e fidando sul potere del Pignataro di controllare un nutrito bacino
elettorale il Bianco si era determinato a siglare il patto con il Pignataro,
incontrandolo personalmente, alla presenza del Cesarano e dell’Eboli, essendo
altrimenti sufficiente incontrare questi ultimi, in quanto il primo era a lui legato
politicamente e l’Eboli il soggetto direttamente interessato alla realizzazione del
progetto.
La correttezza di tale impostazione si ricava anche dalla vicenda della rapina
punitiva, ideata dal Bianco ai danni del datore di lavoro della compagna, da
realizzare con l’aiuto del Sarno, collaboratore del Pignataro, ed ipotizzando di
condurre la vittima dinanzi al Pignataro per schiaffeggiarla in sua presenza, in
modo da rendere maggiormente esemplare la punizione.
Analoga consapevolezza è stata ritenuta sussistente per l’Eboli,
cointeressato alla stipula del patto elettorale e braccio destro del Pignataro, le
cui disposizioni eseguiva fedelmente, anche in relazione a vicende diverse dal
progetto edilizio con ricorso alla violenza e, per sua stessa ammissione, all’uso di
armi.
Sulla scorta di tali elementi e della riconosciuta autorità mafiosa del
ricorrente deve ritenersi corretta la valutazione del Tribunale, in quanto il reato
in esame si consuma nel momento dello scambio delle promesse, a nulla
rilevando il mancato rispetto degli impegni assunti, atteso che l’oggetto
dell’accordo illecito, sanzionato dall’art. 416 ter cod. pen., è costituito

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locale di Pasquale Galasso e capo del clan camorristico Mariniello- Pignataro, in

dall’acquisizione del consenso elettorale con metodo mafioso e la logica causale
dell’accordo e della scelta dell’interlocutore, da parte del candidato, è
determinata proprio dalla fama criminale del promittente e dalla consapevolezza
delle modalità con cui sarà attuato il reclutamento elettorale.
Ciò che caratterizza il reato in esame è, infatti, la particolare qualità del
soggetto che promette la campagna di reclutamento, in quanto in grado di
esercitare un condizionamento diffuso, fondato sulla prepotenza e la
sopraffazione, e l’accordo si realizza proprio perché entrambi i contraenti sanno e

voto è ottenuto.
Se questo è il nucleo centrale dell’accordo illecito, come ritenuto da questa
Corte, da ciò non deriva la necessità di un patto connotato dall’espressa
previsione ed esplicitazione delle modalità di realizzazione dell’impegno assunto
nei confronti del candidato, sia perché non è necessario il concreto esercizio del
metodo mafioso o il compimento di singoli atti di prepotenza e sopraffazione in
danno degli elettori per reperire voti, in quanto tali atti non costituiscono una
parte della condotta materiale tipica, da realizzare in modo concreto, ma un post
factum, eventualmente integrante altre autonome fattispecie di reato (Sez. 6, n.
16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738), sia perché il procacciamento di
consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi da alcuni indici
fattuali, sintomatici della natura dell’accordo, come nel caso di specie alla luce
degli elementi illustrati.
Si è ritenuto, infatti, sufficiente l’assoggettamento, che in determinate aree
territoriali vi è alla forza di intimidatrice propria di chi è storicamente
appartenente ad un’associazione di stampo mafioso per determinare alterazioni
del libero esercizio del diritto di voto, considerando che la promessa di acquisire
il consenso elettorale con ricorso al metodo mafioso può ritenersi immanente
all’accordo e manifesta in ragione delle peculiari connotazioni del fatto, come nel
caso in cui sono la fama criminale dell’interlocutore del politico e la sua
possibilità di incidere sul territorio di riferimento con i metodi tipici della
mafiosità a renderlo appetibile sul piano elettorale ed a spingere il candidato a
raggiungere l’accordo nella consapevole, implicita, ma logica evidenza delle
modalità attraverso la quale verrà veicolato in suo favore il reclutamento
elettorale, essendo questa la logica causale della scelta di quello specifico
interlocutore (Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, Zappalà, Rv.
266794; Sez. 6, del 06/05/2014 n. 37374, Polizzi, Rv. 260167): elementi
presenti nel caso in esame per quanto illustrato.

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vogliono avvalersi della forza di intimidazione mafiosa in virtù della quale quel

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 23/02/2018.

Il Consigliere estensore

Il Pr idente

Anna Criscuolo

Giorgii Fidelbo

ammende.

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