Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18843 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18843 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sgrò Arturo, nato il 05/12/1973 a Mento Portosalvo (RC)

avverso l’ordinanza del 24/10/2017 del Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aniello
Roberto, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Bruno Poggio, quale sostituto processuale dell’avvocato
Antonio Speziale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, sezione
specializzata per il riesame, ha rigettato l’appello cautelare ai sensi dell’art. 310
cod. proc. pen. e, per l’effetto, ha confermato l’ordinanza del 21 settembre 2017,
con cui il Tribunale di Monza ha rigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di
Arturo Sgrò, di revoca della misura della custodia cautelare in carcere ovvero, in
subordine, di sostituzione con quella degli arresti domiciliari.
1.1. A sostegno della decisione, il Tribunale ha evidenziato come, all’esito
della sentenza di condanna del Tribunale di Monza, il ricorrente sia stato

Data Udienza: 23/02/2018

riconosciuto concorrente esterno nell’associazione mafiosa denominata
‘ndrangheta, operante sul territorio di Milano e province limitrofe, quale medico
chirurgo plastico operante presso l’azienda ospedaliera Niguarda Ca’ Grande di
Milano, con il compito di riscuotere i crediti derivanti da attività illecite della
“locale” di Desio maturati nel periodo precedente e successivo agli arresti, di
occuparsi della risoluzione delle questioni concernenti gli stessi, di provvedere al
sostentamento dei detenuti Giuseppe ed Eduardo Salvatore Sgrò e delle
rispettive famiglie, di adoperarsi per soddisfare esigenze sanitarie dei membri del

medico chirurgo plastico in servizio presso l’ospedale nonché utilizzando per le
riunioni e per i contatti con le famiglie dei detenuti sia la sede dell’attività
commerciale di cui è titolare Ignazio Marrone, sia i luoghi di pertinenza
dell’ospedale.
1.2. Il Collegio della cautela ha dunque ritenuto sussistenti concrete ed
attuali esigenze di natura special-preventiva, tenuto conto della continuità dei
contatti e della frequentazione con soggetti affiliati alla ‘ndrangheta, delle
condotte integranti il ravvisato concorso esterno in associazione mafiosa, del
contributo assicurato dal prevenuto al sostegno della cosca e della familiarità e
disinvoltura nei rapporti con esponenti della microcriminalità comune, denotanti
una particolare proclività a delinquere. Il Tribunale ha posto in luce come tale
grave quadro cautelare non possa stimarsi eliso dall’incensuratezza
dell’imputato, né dalla disposta applicazione, con giudizio di prevalenza, sia della
circostanza attenuante del minimo apporto (trattandosi di valutazione
strettamente legata al contributo causale alla realizzazione del fatto tipico), sia
delle circostanze attenuanti generiche (là dove le circostanze sostanzianti il
concorso esterno dimostrano l’inaffidabilità dello Sgrò rispetto ad un suo positivo
orientamento verso la legalità). Il Giudice a quo ha, infine, evidenziato come il
mero decorso del tempo in regime carcerario (circa 20 mesi a fronte di una
condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione) non possa avere attenuato il
periculum ed ha, dunque, stimato unica misura adeguata a farvi fronte quella
della custodia in carcere, non potendo gli arresti domiciliari, neanche mediante
l’adozione dei dispositivi elettronici di controllo, giusta anche l’inaffidabilità
dell’appellante al rispetto delle connesse prescrizioni, impedire la ripresa dei
contatti con gli ambienti criminali, in modo diretto od indiretto, e dunque inibire
la prosecuzione delle attività illecite, stante anche l’inidoneità del domicilio
indicato, che riporterebbe l’imputato in Calabria, cioè nel luogo di origine e base
delle famiglie ‘ndranghetiste.

2

sodalizio mafioso e dei loro familiari, mettendo a disposizione la propria opera

2. Nel ricorso proposto dai propri difensori di fiducia, Arturo Sgrò chiede
l’annullamento del provvedimento deducendo la violazione di legge penale ed il
vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e 275, comma
3, 284 e 299 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il
Tribunale di Milano abbia confermato il provvedimento reiettivo appellato
nonostante l’inequivoca ed illuminante valutazione espressa nella sentenza di
primo grado circa l’assenza di pericolosità sociale, là dove, in punto di
trattamento sanzionatorio, si è dato conto sia della fungibilità e marginalità

tipico e della blanda intensità del dolo, tanto che si è pervenuti alla qualificazione
del contributo causale in termini di minima importanza; sia della condizione di
incensuratezza dell’imputato e della professione medica esercitata dal medesimo
in maniera scrupolosa e professionale. D’altra parte, il Tribunale ha trascurato di
considerare come la condotta di concorso esterno in associazione mafiosa si
esaurisca, per pacifico orientamento giurisprudenziale, nell’evento di ausilio e di
aiuto temporalmente ben individuato, sicché la richiesta di collocazione agli
arresti domiciliari in un luogo distante da quello di commissione del delitto è tale
da elidere anche le residuali esigenze cautelari, non potendosi condividere la
ritenuta valutazione di inaffidabilità rispetto al positivo orientamento verso la
legalità alla luce delle valutazioni espresse in sentenza del Tribunale di Monza
circa la minima intensità del dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere disatteso.

2. Occorre premettere come, col ricorso per cassazione, non siano coltivabili
deduzioni che siano volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali
ed una diversa valutazione su aspetti di merito, dovendo la Corte di legittimità
limitarsi a ripercorrere

l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per

verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza
possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.1. Delimitato il campo dello scrutinio rimesso a questa Corte alla
valutazione, da un lato, della eventuale ricorrenza di una violazione di legge
penale e/o processuale, dall’altro lato, di un vizio di motivazione — in termini di
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità -, stima il Collegio che il
provvedimento in rassegna sia immune dai denunciati vizi.

3

dell’apporto fornito dall’imputato ai fini della realizzazione complessiva del fatto

2.2. Giova preliminarmente rilevare come il Tribunale di Monza abbia
affermato la penale responsabilità dello Sgrò quale concorrente esterno in
associazione mafiosa (così riqualificata l’originaria contestazione partecipazione).
Orbene, alla luce della qualificazione conferita al fatto in sentenza, ai fini
della valutazione in punto di esigenze cautelari, occorre tenere conto del disposto
dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., là dove – giusta riforma con legge 16
aprile 2015, n. 47 – prevede una duplice presunzione di pericolosità sociale
(relativa) e di adeguatezza della sola custodia in carcere (assoluta ove non vi

avuto modo dì chiarire, in caso di concorso esterno in associazione di tipo
mafioso (cui pacificamente si applica la presunzione in oggetto, v. Sez. 6, n.
9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809), la presunzione di sussistenza delle
esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica,
ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della
ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita
della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell’attuale condotta di
vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza
necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente
(Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Pmt in proc. Putortì, Rv. 264209).
2.3. A tali condivisibili principi si conforma la decisione resa dal Tribunale
lombardo all’esito dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen.
Come si è già sopra dato atto nel ritenuto in fatto, il Collegio del gravame ha
delineato – con considerazioni diffuse, solidamente ancorate alle emergenze
processuali e conformi a logica – il concreto contributo assicurato dal ricorrente,
quale concorrente esterno, all’articolazione di Milano e provincia della
‘ndrangheta, non solo mettendo a disposizione la propria opera medico chirurgo
plastico in servizio presso l’ospedale Niguarda Ca’ Grande di Milano, ma anche
occupandosi di riscuotere i crediti derivanti da attività illecite della “locale” di
Desio e di farsi portatore delle “ambasciate” fuori dal carcere. Tanto premesso, il
Tribunale ha evidenziato come l’estrema disponibilità a far fronte alle svariate
esigenze dei cugini appartenenti alla cosca e di altri soggetti intranei alla
consorteria, la disinvoltura manifestata nell’attuare le condotte criminose e la
continuità dei rapporti con soggetti legati o gravitanti nel mondo dell”ndrangheta
rendano attuale e concreto il periculum libertatis, a discapito delle circostanze
evidenziate dal ricorrente, id est della condizione d’incensuratezza dell’imputato,
delle valutazioni espresse in sentenza ai fini della determinazione della pena (con
l’applicazione, con giudizio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche
e della circostanza attenuante del minimo apporto) nonché del decorso del
tempo in regime carcerario.
4

siano elementi per escludere la pericolosità sociale). Come questa Corte ha già

2.4. Non può invero sfuggire come le circostanze evidenziate dalla difesa
nell’appello cautelare – e riprodotte nel ricorso dinanzi a questa Corte
(incensuratezza e minimo apporto) -, sia pure ritenute dai Giudici di merito
rilevanti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, risultino di
per sé ininfluenti ad escludere la perduranza delle relazioni intersoggettive con
esponenti della cosca ‘ndraghetistica e la riproducibilità della situazione che dava
luogo al contributo dell’extraneus alla vita della societas. Si tratta di elementi
che convincentemente il Giudice a quo ha ritenuto inidonei a superare la

sentenza di primo grado, in quanto insuscettibili di rendere impossibile che il
soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all’organizzazione.
2.5. Ineccepibilmente, il Collegio milanese ha poi escluso che il presofferto
in custodia cautelare (comunque breve) possa avere di per sè determinato il
definitivo allontanamento dal gruppo malavitoso, in linea con i principi più volte
espressi al riguardo da questo giudice di legittimità (v. da ultimo Sez. 6, n.
50129 del 11/11/2016, Ferrara, Rv. 268937 in tema di misure di prevenzione).

3.

Dato conto dell’assenza di elementi per poter ritenere superata la

presunzione di pericolosità sociale, il Collegio lombardo ha congruamente rilevato
– giusta la previsione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. – la doverosità della
misura cautelare di maggior rigore atteso che, qualora la presunzione – relativa di pericolosità non risulti vinta dalla riscontrata assenza di qualunque esigenza
cautelare – dunque allorchè il giudice ritenga raggiunta una prova di tipo
negativo con riguardo ad una qualunque delle esigenze delineate nell’art. 274 -,
subentra un apprezzamento legale, vincolante e incontrovertibile, di adeguatezza
della sola custodia carceraria a fronteggiare le esigenze presupposte, a nulla
rilevando la natura ed il grado delle stesse, con conseguente esclusione di ogni
soluzione “intermedia” tra la custodia intramuraria e lo stato di piena libertà
dell’imputato, in deroga alla regola generale enunciata nel comma 1 dello stesso
art. 275 ed al principio della custodia in carcere quale

extrema ratio, fissato

nell’incipit del comma 3.

4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.

5

presunzione di pericolosità che discende dall’imputazione confermata nella

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.

Il consigliere estensore
Alessandra Bassi

Il Pre idente
Giorgio F elbo

Così deciso il 23 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA