Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18843 del 20/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18843 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Coscione Fabrizio, nato a Roma il 30/01/1973

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Latina in data
14/06/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gabriele Mazzotta che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria replica con produzione documentale, depositata in data
11/01/2017.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 giugno 2016 (dep.29/07/2016) il Tribunale del riesame
di Latina ha respinto il ricorso, ex art. 322 cod.proc.pen., proposto da Fabrizio
Coscione e, per l’effetto, ha confermato il decreto di sequestro preventivo,
finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Giudice per le indagini

Data Udienza: 20/01/2017

preliminari del locale Tribunale, e relativo a beni e/o somme di denaro per un
valore corrispondente a C 1.001.414,31 pari all’importo dell’imposta evasa.
A Fabrizio Coscione – quale legale rappresentante della LOGISTICA
PIATTAFORME LOGIPI s.r.l. (già “INTERSERVICE s.r.l.” e “INTE RENT s.r.l.”),
nonché della INTERPORTO SANTAPALOMBA s.r.l. (d’ora in poi ISP s.r.I.) – è
contestata la violazione degli artt. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in
relazione alla dichiarazione i.v.a. della INTER RENT s.r.l. per gli anni 2013-2014,

scarl, per trasporti mai effettuati da quest’ultima in favore della INTER RENT
s.r.I., società fittiziamente interposta ne lg trasporto merci appaltato da ISP s.r.l.
a INTER RENT s.r.l. ed effettuato da SPEED scarl; e del reato di cui all’art. 8
d.lgs 10 marzo 2000, n, 74 per aver, quale amministratore unico di LOGISTICA
PIATTAFORME LOGIPI s.r.l. (già INTERSERVICE s.r.l. e INTE RENT s.r.I.) emesso
fatture soggettivamente e oggettivamente (sovrafatturazione) nell’importo nei
confronti di ISP s.r.l. relative al medesimo trasporto eseguito a suo favore dalla
società SPEED Scarl, al fine di consentire a ISP srl, che le inseriva nelle
dichiarazioni dei redditi e dell’iva, di crearsi costi fittizi e fittizi crediti iva, con
evasione dell’imposta per un ammontare pari al disposto sequestro, in ordine ai
quali il Tribunale ravvisava il fumus commissi delicti e il periculum in mora.
2.Propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore,
deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge
penale in relazione alla carenza della motivazione sul fumus dei reati contestati.
In sintesi, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di considerare gli argomenti
esposti nell’istanza di riesame e confermato il fumus dei delitti pur in difetto
dell’elemento oggettivo ed elemento soggettivo del reato.
In particolare, secondo il ricorrente, come esposto nella memoria difensa
all’udienza del 14 giugno 2016, la società INTERSERVICE s.r.l. non sarebbe un
soggetto fittizio, interposto senza alcuna ragione commerciale, tra i reali soggetti
parte dell’operazione commerciale, ossia l’ISP s.r.l. e la SPEED Scarl; per contro
risulterebbe documentato che la INTERSERVICE s.r.I aveva assunto un ruolo
commerciale fondamentale nell’organizzazione del traporto delle merci di ISP
s.r.I., svolgendo con l’ausilio della propria struttura autonoma un’attività logistica
di trasporto che né la ISP s.r.I., né la SPEED scarl erano in grado di effettuare e
la differenza tra quanto fatturato da INTERSERVICE s.r.l. a IPS s.r.I e quanto
fatture” alla SPEED scarl a ISP s.r.l. trovava giustificazione nell’esistenza di costi
di servizio della logistica e non si trattava di sovrafatturazione. In altri termini i

fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società SPEED

rapporti tra le predette società corrispondevano ad una precisa scelta
imprenditoriale di gestione, ce integrata dei servizi di logistica e trasporto merci.
Il Tribunale avrebbe pretermesso la valutazione delle deduzioni difensive
pervenendo alla conferma dell’ordinanza in assenza di adeguata motivazione e
risposta alle deduzioni e, dunque, sarebbe affetta dal vizio di motivazione
denunciato stante la carenza di motivazione su punti decisivi e/o nullità ex art.
178 cod.proc.pen. stante l’omessa motivazione delle censure devolute nella
memoria difensiva.
In data 11 gennaio 2017, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con

dimostrerebbe l’esistenza di un rapporto commerciale tra ISP s.r.l. e
INTERTRANS (la cui azienda era stata oggetto di un contratto di affitto di azienda
con INTER RENT srl) come attestato dal Tribunale fallimentare che, in sede di
opposizione a stato passivo, ha ammesso al passivo del fallimento INTERTRANS
il credito vantato da ISP s.r.I., credito maturato per effetto del contratto di
subappalto da quest’ultima stipulato con la fallita INTERTRANS srl.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il
rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.
In via preliminare, questa Corte osserva che, in tema di ricorso per cassazione
proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen.
consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di
legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores

in iudicando” o “in procedendo”,

e anche i vizi della motivazione così radicali da

rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,
come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario
logico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.
254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece,
essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi
nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui
alla lett. e) dell’art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del
28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del
28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Tenuto conto dell’ambito cognitivo, il ricorso sollecita alla Corte, tramite
l’invocata omessa risposta alle argomentazioni contenute nella memoria

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allegata produzione (decreto del Tribunale ex art. 98 legge fai].) che

difensiva in sede di riesame, una nuova e diversa valutazione degli stessi
elementi in fatto già valutati dal Tribunale del riesame (con riguardo alla
interposizione fittizia di INTER RENT srl tra le reali parti dei rapporti
commerciai tra le società coinvolte), invocandone una lettura alternativa in
punto di fumus commissi delicti e, in particolare, della stessa condotta materiale
dei reati contestati di cui all’art. 2 e 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, esclusa, dalla
prospettazione difensiva, in ragione dell’effettività dei rapporti commerciali
sottesi tra le società rispondenti a scelte imprenditoriali legittime.
Tale valutazione non è, però, consentita in questa sede, atteso quanto appena

5. La doglianza deve essere disattesa alla luce della motivazione con cui
Tribunale del Riesame ha ritenuto sussistente il fumus Ge.n–m-etivazionc logica,
coerente alle emergenze processuali e tutt’altro che carente anche sotto il profilo
dedotto, come è evincibile da pag. 11-13 del provvedimento impugnato, laddove
chiaramente emerge che il Tribunale ha preso in esame i rilievi difensivi e li ha
disattesi
Al riguardo, come ha condivisibilmente argomentato il Procuratore generale nella
requisitoria scritta, il provvedimento impugnato, a confutazione della tesi
difensiva, ha evidenziato una pluralità di elementi “anomali”, tratti dalla verifica
della G. di F. e dai documenti in atti, pervenendo alla conclusione che la INTER
RENT s.r.l. si poneva quale soggetto interposto tra la ISP s.r.l. e la SPEED scarl,
con motivazione coerente, adeguata e aderente al dato processuale, sicchè alcun
vizio di carenza di motivazione„unico motivo di ricorso prospettabile ex art. 325
cod.proc.pen., anche sotto il profilo devoluto, è predicabile.
In particolare, il Tribunale, dopo aver ricostruito la storia delle società coinvolte,
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4
loro rapporti anche successori, società tutte amministrate dal Coscione
e
(salvo la SPEED scarl amministrata da tale De Angelis che a sua volta era stato
amministratore di INTERTRANS, ora fallita, la cui azienda era stata affittata da
INTER RENT srl), ha evidenziato che ISP srl, in data 04/02/2012, aveva
appaltato alla INTERSERVICES srl (già INTER RENT srl e poi LOGISTICA
PIATTAFORME LOGIPI srl) il servizio di trasporto e distribuzione merci, con
organizzazione di mezzi e uomini e con divieto di subappalto, che la
INTERSERVICES srl aveva concluso contratto di subappalto con la SPEED scarl,
società che effettuava materialmente le prestazioni di trasporto e distribuzione
merci in favore di ISP srl con mezzi di quest’ultima, e che aveva emesso fatture
per trasporti eseguiti in favore di INTERSERVICES srl, in realtà mai effettuati nei
suoi confronti perché effettuati in favore della ISP srl, deducendo la mera
interposizione fittizia della INTERSERVICE srl dalla circostanza che il pagamento
delle fatture, emessa da SPEED scarl in favore della INTERSERVICES srl, era

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sopra riportato.

stato effettuato direttamente da ISP srl a SPEED scarl, dalla circostanza che negli
anni 2011-2012-2013 e 2014 né la SPEED scarl né la INTERTRANS e la
INTERSERVICE srl avevano effettuato versamenti iva. Ed ancora, ha dato atto il
Tribunale dell’assenza di una reale sede operativa della INTERSERVICE srl con
predisposizione di mezzi e uomini per lo svolgimento dell’attività, della
circostanza che le scritture contabili di quest’ultima erano state rinvenute nella
sede di altra società (Consorzio Pulisystem) amministrata dal medesimo
Coscione; parimenti, quanto alla contestazione di emissione di fattura per
operazioni inesistenti di cui all’art. 8 cit, le fatture che esporrebbero i costi

difensivo circa la fatturazione di costi per attività effettivamente prestata da
INTERSERVICE srl verso ISP srl, e ciò tenuto conto, oltre che dagli elementi
indicativi della fittizietà della società INTERSERVICE srl, anche dalla circostanza
che i medesimi costi non erano indicati nelle fatture emessa da SPEED scarl nei
confronti di INTERSERVICE srl. Infine la coincidenza degli organi sociali delle
società coinvolte, tutte amministrate dal Coscione, la coincidenza delle sedi
sociali (la società SPEED srl aveva sede sociale allo stesso indirizzo della ISP srl
amministrata dal Coscione) completano il fumus dei reati. Aggiungeva, ancora, il
Tribunale che la società SPEED scarl aveva smesso di emettere fatture nei
confronti di LOGISTICA PIATTAFORME LOGIPI srl ( gia INTERSERVICES srl e
INTER RENT srl) nel 2014 e che nonostante esistesse un debito della LOGIPI
verso SPEED scarl, nessuno aveva chiesto il pagamento e ciò, secondo il
Tribunale, era dimostrativo della circostanza che LOGIPI era soggetto
fittiziamente interposto tra ISP srl e SPEED scarl.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale confermava la sussistenza del fumus dei
reati contestati nell’imputazione cautelare di cui agli artt. 2 del d.lgs 10 marzo
2000, n. 74 per avere il Coscione, quale amministratore unico di INTER RENT
srl/INTERSERVICES srl, nella dichiarazione sui redditi e iva per l’anno di imposta
2012-2013, annotato le fatture per operazioni inesistenti in quanto fatture
soggettivamente inesistenti emesse nei suoi confronti da SPEED scarl, con
evasione dell’iva per € 335.242,50 e 287.735 ; 25, e, per quanto riguarda l’art. 8
del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore unico delle medesime
società, emesso fatture nei confronti di ISP srl, di cui era egli stessi
amministratore, soggettivamente inesistenti e oggettivamente inesistenti, al fine
di consentire l’evasione di imposta con motivazione congrua, adeguata rispetto
alla quale non è ravvisabile alcuna carenza motivazionale.
Peraltro, se è vero che, nella valutazione del

fumus commissi delicti quale

presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1,
cod.proc.pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta
configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente,

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dell’attività svolta in favore di ISP srl, non sarebbero dimostrative dell’assunto

delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli
elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che
rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria (tra le altre, Sez. 3, n.
26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694), dall’altro lato, il giudizio in ordine
alla misura cautelare reale resta correlato con la fase delle indagini preliminari
nella quale, come è noto, la delibazione che viene compiuta è diversa da quella
piena della fase del giudizio.
Nella fase delle indagini preliminari, nella quale si inserisce la fase incidentale del
riesame del provvedimento cautelare, il giudizio che viene compiuto è un giudizio

una anticipata decisione sulla responsabilità del soggetto indagato in ordine al
reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra
la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione
prioritaria della antigiuridicità penale del fatto (per tutte, Sez. 2, n. 26457 del
22/06/2005, P.M. in proc. Farnitano, Rv. 231959; Sez. U. n. 6 del 27/03/1992,
Midolini, Rv. 191327; Sez. 5, n. 6252 del 19/11/1998, Pansini, Rv. 212511).
Nel caso di cui

isi occupa, il provvedimento impugnato risulta avere

pienamente osservato l’obbligo di motivazione che incombe sul medesimo in
relazione alla fase cautelare in cui si è estrinsecato il suo sindacato.

6. Infine, il ricorrente ha depositato memoria difensiva, con allegata produzione
documentale (decreto del Tribunale fallimentare di Roma, emessa ex art 98
legge fall), a sostegno della prospettazione dell’effettività dei rapporti
commerciali.
Premesso e ribadito che il giudizio devoluto a questa Corte di legittimità si
cristallizza al momento della decisione (ben potendo l’interessato richiedere sulla
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C.)-(.246.1 ■0
base di documenti sopravvenuti la revoca del sequestro al P.M.), -.e che le
conclusioni in punto sussistenza del fumus dei reati non mutino.
Ed invero, è sufficiente leggere il provvedimento del Tribunale fallimentare per
comprendere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la realtà dei
rapporti commerciali tra ISP srl e la INTERTRANS srl (ora fallita la cui azienda
era stata affittata in data 18/01/2012 da INTERSERVICE srl) era stata accertata
limitatamente al periodo novembre 2011-gennaio 2012, mentre le contestazione
riguardano il periodo successivo al 04/02/2012, data in cui era stato concluso il
contratto di appalto tra ISP srl e INTERSERVICE srl da cui sono nate le
contestazioni.

7.

Conclusivamente l’ordinanza impugnata è sorretta da una motivazione

adeguata, logica e, come tale, tutt’altro che assente o meramente apparente. Ne
consegue l’insussistenza del vizio denunciato.

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di apprezzamento della plausibile sussistenza del fatto che non può tradursi in

8. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Così deciso il 20/01/2017

Em

estensore

Il Presidente
AMo Cavallo

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Il Co

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