Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18842 del 20/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18842 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1.

Ferlanda Daniele, nato a Giaveno il 23/02/1955

2.

Foccoli Marina, nata a Lodrino il 14/08/1962

3.

Ferlanda Cristina, nata a Moncalieri il 31/03/1989

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Torino in data
26/09/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO
1.- Con ordinanza del 26 settembre 2016, il Tribunale del riesame di Torino
rigettava il ricorso proposto, ex art. 322 cod.proc.pen., da Ferlanda Daniele,
Foccoli Marina e Ferlanda Cristina e, per l’effetto, confermava il decreto di
sequestro preventivo emesso da Giudice delle indagini preliminare del Tribunale

Data Udienza: 20/01/2017

di Torino relativo a beni immobili (piena proprietà di porzione di fabbricato nel
Comune di Giaveno e quota di comproprietà pari a 1/3 di porzione di fabbricato
nel comune di Giaveno, immobili meglio descritti nel provvedimento impugnato),
nell’ambito di indagine preliminare. rM confronti di Ferlanda Daniele, Foccoli
Marina, Ferlanda Cristina nei cui confronti si procede per il reato di cui all’art. 11
d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

In particolare, il Tribunale di Torino osservava che – quanto al fumus commissi
delicti – l’atto di donazione dei predetti beni immobili, da parte del Ferlanda

consenso della moglie Foccoli, perchè uno degli immobili già conferito in un
fondo patrimoniale costituito nel 2001, era da considerarsi atto fraudolento
finalizzato a sottrarre detti beni immobili alla prevedibile aggressione del fisco,
tenuto conto della gratuità dell’atto, della mancanza di giustificazione e dei tempi
in cui era stato posto in essere (circa un mese dopo la notifica degli avvisi di
accertamento con conseguente emissione di cartelle di pagamento nei confronti
del Ferlanda per il pagamento dell’importo di C 473.046,65 + 470.608,84 e quanto al

periculum in mora –

esso era pianamente sussistente sia con

riferimento al sequestro di tipo impeditivo ex art. 321 comma 1 cod.proc.pen.,
potendo dalla libera disponibilità dello stesso immobile in capo al Ferlanda
derivare la definitiva perdita del bene, e comunque, giustificato in relazione alla
confisca ex art. 322-ter cod.pen. e art. 1 comma 143 legge 244 del 2007, in
presenza di reato commesso il 12.4.2014.
2. Propongono ricorso per cassazione gli indagati, a mezzo del loro difensore, e
chiedono l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi enunciati nei limiti di
cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deducono la violazione della legge in relazione all’art.
321 cod.proc.pen. e 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 stante l’assenza del fumus
del reato (erroneamente indicato fumus boni iuris), non potendosi ravvisare la
condotta di sottrazione fraudolenta di beni, avendo il Ferlanda Donato i beni
immobili alla figlia al fine di garantire il futuro alla stessa, e che comunque il
bene era conferito in un fondo patrimoniale e, atteso il decorso del termine
quinquennale per l’azione revocatoria, non era più aggredibile, sicchè l’atto di
donazione non costituiva atto fraudolento di sottrazione dei beni alla pretese
dell’erario, in ogni caso difetterebbe il dolo specifico dell’intento fraudolento.
2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione della legge in relazione all’art.
321 cod.proc.pen., 110 cod.pen. e 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l’assenza

2

Daniele in favore della di lui figlia Cristina, con riserva di abitazione e con il

di elementi da cui possa evincersi la condotta concorsuale della moglie Foccolo
Marina e della figlia Ferlanda Cristina.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto
l’inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono inammissibili per la proposizione di motivi non consentiti

In via preliminare, osserva questa Corte che, in tema di ricorso per
cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc.
pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla
violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in
particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del
provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del
10/01/2013, Gabriele, P.v. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv.
245093). Non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione,
la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed
autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606, stesso codice (v., per tutte:
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710;
Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).

5.

Inammissibile è il primo motivo di ricorso con cui ripropone la

medesima censura già devoluta avanti al Tribunale, valutata e disattesa dal
giudice dell’impugnazione. Il provvedimento impugnato è sorretto da adeguata,
congrua motivazione, connotata da evidente logicità in relazione al

fumus

commissi delicti, sicchè alcun vizio di carenza motivazione, unico motivo di
ricorso deducibile nel caso di riesame avverso le ordinanze cautelare reali.
Il Tribunale è pervenuto, correttamente, a ritenere sussistente il fumus
del reato di sottrazione fraudolenta di beni, sul rilievo della gratuità dell’atto di
donazione (si badi che, comunque, uno solo degli immobili era stato conferito nel
fondo patrimoniale), in uno con l’assenza di giustificazione e tenuto conto dei
tempi in cui era stata posta in essere, elementi tali da considerare la donazione
quale atto fraudolento finalizzato a sottrarre detti beni immobili alla prevedibile
aggressione del fisco che, circa un mese prima dell’atto di donazione, aveva
notificato gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento.

3

e comunque manifestamente infondati.

Anche il riferimento alla prospettazione difensiva della non aggredibilità
dei beni costituenti il fondo patrimoniale, funzionale a sostenere l’assenza del
fumus ,ossia della sottrazione fraudolenta alle ragioni dell’erario, non ha alcun
pregio.
A parte il rilievo che solo uno dei beni immobili era conferito nel fondo
patrimoniale, rileva il Collegio che, in primis, era esperibile l’azione revocatoria
ordinaria (non essendo ancora decorsi i cinque anni), che viene a rimuovere, a
vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l’art. 170 cod. civ.
circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, ma, soprattutto, era

alle condizioni indicate dall’art. 170 cod civ., in presenza di obbligazione
tributaria (Cass. Sez. 5, n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645). Da pdi consegue
che il bene era aggredibile con il sequestro funzionale alla confisca non avendo,
peraltro, il Ferlanda, dimostrato di avere altri beni immobili di capienza tale da
soddisfare il debito verso l’erario di rilevante importo.

6. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso trattandosi di
censura non proponibile in questa sede.
Come è noto il sindacato di questa Corte, in materia di riesame cautelare
di misure reali, deve essere limitato alla verifica della sussistenza del fumus del
reato e ciò in quanto il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta pur
sempre, in necessaria coerenza con la fase delle indagini preliminari che è di
delibazione non piena, ancorato alla verifica delle condizioni dì legittimità della
misura cautelare reale, da parte del Tribunale del riesame, che non può tradursi
in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del
soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi
al controllo della congruità degli elementi rappresentati con esclusivo riferimento
alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile
l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto,
non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il
trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 25320
del 05/05/2016, P.M. in proc. Bulgarella, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del
10/03/2015, Privitera, Rv. 263053;Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011 Misseri, Rv.
250397). Diversamente, si finirebbe con utilizzare surrettiziamente la procedura
incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell’accusa,
con evidente usurpazione di poteri che sono per legge riservati al giudice del
procedimento principale (cfr. Sez. 6, n. 316 del 04/02/1993, Francesconi, Rv.
193854; Sez. 3, 14/10/1994, Petriccione, non massimata sul punto; Sez.3, n.
1970 del 26/04/1996, Beltrami, non massimata sul punto).

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ammissibile l’iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale

Da ciò consegue che non è proponibile in questa sede la censura di
omessa motivazione in relazione all’imputazione concorsuale in capo ai due
coindagati Foccoli Marina e Ferlanda Cristina.

7. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti
devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.
616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere

della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 2.000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/01/2017

che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione

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