Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18841 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18841 Anno 2018
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZAGARIA ALESSANDRO nato il 24/10/1986 a CASERTA

avverso l’ordinanza del 25/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO, che conclude per il rigetto del
ricorso.
Uditi i difensori, avv. MUSCARIELLO MARCO e avv. ABET ANTONIO, che hanno
concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 23/02/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto
l’appello proposto nell’interesse di Zagaria Alessandro avverso l’ordinanza del 19
luglio 2017 con la quale il Tribunale di S.M.C.V. aveva rigettato l’istanza di
revoca o di sostituzione della misura della custodia in carcere, applicata allo
Zagaria in data 18 aprile 2016 per il reato di partecipazione all’associazione
mafiosa, denominata clan dei casalesi, nonché per i reati di corruzione, turbata

riferimento all’appalto dei lavori di ristrutturazione del palazzo Teti-Maffuccini,
sito in S.M.C.V.
Dopo aver premesso che il Tribunale di S.M.C.V. aveva dato atto di aver
respinto analoga istanza con ordinanza del 24 maggio 2017, ribadendo
l’irrilevanza e l’inidoneità degli elementi addotti dalla difesa ad incidere sul
giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza genetica, divenuta definitiva con la
pronuncia del giudice di legittimità, il Tribunale del riesame ha preliminarmente
chiarito di non poter tener conto dell’ulteriore documentazione depositata dalla
difesa dell’imputato nel corso del giudizio di appello (incidente probatorio
dell’indagata Di Giovanni Loredana in data 15 settembre 2017 e successivo
esame del 25 settembre 2017 e del 3 ottobre 2017; interrogatorio di Antonio
Sommese del 12 luglio 2017, depositato con le note difensive del 20 ottobre
2017), trattandosi di documentazione successiva al provvedimento di rigetto,
mai sottoposta al Tribunale di S.M.C.V., che, pertanto, non poteva essere
esaminata per la prima volta nel giudizio di appello.
Ha ancora premesso che l’appello, proposto avverso la precedente decisione
negativa del Tribunale di S.M.C.V. in data 24 maggio 2017, era stato respinto
con ordinanza del 12 luglio 2017, impugnata con ricorso per cassazione prima
ancora che fossero depositate le motivazioni, e che, come ammesso dalla stessa
difesa, la nuova istanza, respinta e appellata, verteva su argomenti già trattati
nella precedente: per tale ragione il Tribunale ha richiamato la motivazione
dell’ordinanza di rigetto del precedente appello, nella quale si ricostruivano le
vicende processuali e le sorti delle ordinanze emesse nei confronti dello Zagaria
al fine di precisare che la prima ordinanza, relativa ai fatti in esame, era stata
confermata dalla Cassazione con sentenza dell’Il ottobre 2016, mentre
l’ordinanza cautelare, avente ad oggetto altri fatti di corruzione e di turbata
libertà degli incanti, aggravati dall’art. 7 1.203/91, commessi sino al giugno 2015
in concorso con il sindaco di Casapulla, per l’appalto relativo all’area PIP di
Casapulla e il Consorzio Sannio Alfano, era stata annullata dal Tribunale del
riesame con ordinanza del 5 aprile 2017; sorte analoga aveva avuto, in sede di

libertà degli incanti e falso in atto pubblico, aggravati dall’art. 7 I. 203/91 con

rinvio, l’ordinanza cautelare, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli il 2 maggio
2016 per i reati di turbativa d’asta, commessi in concorso con il sindaco di
Grazzanise, per la gara d’appalto, denominata “emissario Grazzanise”, e di
concorso esterno in associazione di stampo mafioso, commesso dal 2009 con
condotta perdurante; ha ribadito che sulla base di tali circostanze, non attinenti
ai fatti oggetto del giudizio, ma riferibili ad altri episodi contestati allo Zagaria
nello stesso contesto temporale, la difesa aveva avanzato nuova richiesta di
revoca della misura, sostenendo che le stesse, oltre ad incidere sulla gravità

esigenze cautelari.
Quanto al primo profilo il Tribunale ha rilevato che l’argomento era stato già
sottoposto al giudice di legittimità nel ricorso avverso l’ordinanza genetica ed era
stato respinto, cosicché non poteva essere riproposto, avendo questa Corte
confermato la partecipazione dello Zagaria all’associazione in esame con il ruolo
di instaurare e mantenere i rapporti con amministrazioni locali e ritenuto che
l’interesse dello Zagaria per la conclusione dell’affare corruttivo, relativo ai lavori
per il palazzo Teti-Maffuccini, fosse frutto dell’investitura ricevuta dal clan dei
casalesi, capeggiato da Zagaria Michele; quanto all’annullamento dell’ordinanza
per la vicenda dell’emissario di Grazzanise, il Tribunale ha sottolineato che
anch’essa era stata esaminata nella sentenza di questa Corte dell’Il ottobre
2016, cosicché l’annullamento della relativa ordinanza per difetto di gravità
indiziaria non poteva riverberare effetti sul quadro indiziario e sulle esigenze
cautelari, coperte da giudicato, né tale effetto poteva ricondursi alla disposta
riunione dei due procedimenti in sede dibattimentale per invocare la rivisitazione
della vicenda in esame.
Il Tribunale ha ritenuto che la diversa valutazione delle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia Vargas e Pellegrino, rese nell’ambito del procedimento di
Grazzanise, già ritenute ininfluenti da questa Corte sulla vicenda in esame,
fondata su altri elementi e sulle dichiarazioni del Caterino, non poteva rimettere
in discussione la gravità indiziaria; che anche la diversa sorte dell’ordinanza
relativa alla cd “appaltopoli napoletana” o al cd “sistema La Regina” non privava
di attendibilità le dichiarazioni del Caterino, ritenute generiche per detta vicenda,
ma ritenute affidabili per quella in oggetto anche da questa Corte, che le aveva
valorizzate quali elementi di riscontro di altri elementi oggettivi, tra i quali le
intercettazioni telefoniche, né poteva avere incidenza su detto quadro cautelare
la valutazione di genericità, espressa dal Tribunale per le dichiarazioni del Vargas
e del Pellegrino per l’appaltopoli napoletana, essendo legittima la valutazione
frazionata delle dichiarazioni. Ancora il Tribunale ha ritenuto priva di incidenza
sulla posizione dello Zagaria l’esclusione per i coindagati dell’aggravante di cui

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indiziaria per l’ambiguità della contestazione associativa, incidevano anche sulle

all’art. 7 I. 203/91 per mancanza dell’elemento soggettivo, in quanto nella
sentenza relativa a dette posizioni questa Corte aveva già affrontato tale profilo,
precisando che “la finalizzazione dell’attività di mediazione svolta dallo Zagaria,
riconducibile al ruolo espletato in seno al gruppo con ricadute favorevoli per il
clan in termini di incremento della capacità di influenza, se poneva un tema di
prova circa la posizione dei concorrenti nel medesimo reato sotto il profilo della
consapevolezza dell’esistenza dello stabile legame tra Zagaria e il gruppo
criminoso (che potrebbe non essere manifestato in modo chiaro), di certo non

detta strumentalità”.
Quanto alle dichiarazioni della Di Giovanni il Tribunale ne ha escluso la
rilevanza quale elemento di novità, in quanto la gravità indiziaria a carico dello
Zagaria in ordine al reato associativo non si fondava sulle dichiarazioni della Di
Giovanni, che non aveva mai inteso chiarire il ruolo dello stesso, pur a fronte
dell’accertata ricezione da parte dello Zagaria del prezzo della corruzione, in
quanto l’episodio del 13 gennaio 2015 era stato monitorato dalla p.g. e
ricostruito chiaramente in base alle intercettazioni; quanto alle dichiarazioni del
Sommese, non poste a fondamento dell’ordinanza di cui si discute, è stato
rilevato che questi si limita a riferire quanto appreso dalla Di Giovanni, con
conseguente identica valutazione già espressa per la fonte.
Quanto al profilo delle esigenze cautelari il Tribunale ha rilevato che non vi è
prova della disarticolazione del clan dei casalesi, che la detenzione dura da un
anno e non vi sono elementi per ritenere interrotto ogni legame con il clan di
appartenenza, ribadendo che allo Zagaria non si contesta in questo
procedimento l’appartenenza al cd “sistema La Regina”, ma l’appartenenza al
clan dei casalesi, gruppo Zagaria, che, tra le altre finalità, aveva quella di
infiltrarsi in alcuni appalti dei comuni casertani, e per tale reato vige la
presunzione di adeguatezza della misura custodiale, non superata dalle deduzioni
difensive.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore dello Zagaria, che ne
chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1 violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria del reato di cui
all’art. 416 bis cod. pen. circa l’individuazione della partecipazione dell’indagato
al clan dei casalesi, fazione Zagaria, oggetto del capo 1), ed alla sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91, relativa ai reati di corruzione e
turbativa d’asta, contestati ai capi cui ai capi 2) e 3), alla luce del superamento
del giudicato cautelare a seguito dei nuovi sviluppi sia dell’indagine relativa alla
vicenda corruttiva della ristrutturazione del palazzo Teti-Maffuccini, costituiti

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può incidere sulla posizione di Zagaria Alessandro, per definizione consapevole di

dalle ordinanze emesse in ordine al cd “sistema La Regina”, sia della vicenda
relativa al cd “emissario Grazzanise” nonché la carenza di motivazione per
omessa motivazione circa il venir meno del riscontro alle dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Caterino Massimiliano.
Nel ricorso si reputa necessario ricostruire l’iter cautelare del ricorrente,
destinatario di una prima ordinanza cautelare, emessa nell’aprile 2016 dal G.i.p.
distrettuale di Napoli per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen., oggetto del capo
1), e dei reati di corruzione e turbativa d’asta, aggravati dall’art. 7 1.203/91,

ristrutturazione del palazzo storico Teti-Maffuccini sito in S.M.C.V., in concorso
con il sindaco Di Muro Biagio, il progettista Guglielmo La Regina, la consulente
per le gare Loredana Di Giovanni ed altri soggetti, tra cui l’imprenditore
assegnatario della gara ed alcuni tecnici, fatti verificatisi tra il 2013 e 2015; di
una seconda ordinanza cautelare, di poco successiva, per concorso esterno in
associazione mafiosa per altra gara d’appalto, relativa al collettore fognario del
comune di Grazzanise, unitamente al sindaco Enrico Parente ed agli imprenditori
Madonna per fatti commessi nel 2009.
La prima ordinanza, confermata in sede di riesame, fu confermata anche in
sede di legittimità, mentre la seconda fu annullata anche in sede di rinvio dal
Tribunale del riesame per assenza di gravità indiziaria per tutti i reati contestati.
Per i fatti oggetto della prima ordinanza cautelare fu disposto il giudizio
immediato nel luglio 2016, ma nel corso della prosecuzione delle indagini la
collaborazione della Di Giovanni, principale fonte di accusa per il primo episodio,
e la ricerca di elementi di riscontro sfociarono nell’emissione di un’ulteriore
ordinanza cautelare, avente ad oggetto numerosissime ipotesi di corruzione e
turbativa d’asta, costituenti il collaudato sistema di turbativa di gare di appalto
nelle province di Napoli e Caserta, che aveva come principali protagonisti il La
Regina e la Di Giovanni, tanto da essere definito il “sistema La Regina”: tale
ordinanza, che vedeva anche lo Zagaria coinvolto in alcuni episodi, fu annullata
dal Tribunale del riesame, che ne sancì l’estraneità al “sistema La Regina”,
cosicché il ricorrente è detenuto solo in forza del primo titolo cautelare per i fatti
contestati con la prima ordinanza e per i quali è in corso il processo di primo
grado, nel quale è confluito anche il processo relativo alla vicenda dell’emissario
Grazzanise, riunito per connessione.
La difesa del ricorrente sostiene che gli sviluppi della seconda e della terza
vicenda cautelare non possono ritenersi vicende diverse, seppure coeve, come
ritenuto dal Tribunale di S.M.C.V. e dal Tribunale del riesame, in quanto si tratta
di vicende connesse ed influenti sul primo processo, atteso che lo stesso
Tribunale dibattimentale ha disposto la riunione del processo relativo

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oggetto dei capi 2) e 3), relativi ad un unico episodio criminoso cioè ai lavori di

all’emissario Grazzanise al primo e dovrà giudicare il ricorrente sia quale
partecipe del clan dei casalesi fino al novembre 2015, sia quale concorrente
esterno del medesimo clan dal 2009 al 2016, con evidente sovrapposizione e
contraddittorietà delle contestazioni e degli elementi indiziari a sostegno delle
stesse, mentre per quanto riguarda il processo relativo al cd “sistema La Regina”
sono gli stessi giudici della cautela ad affermare che si tratta del prosieguo delle
indagini sulla vicenda Teti- Maffuccini.
Si censura pertanto, l’erronea ed illogica valutazione del Tribunale del

connesse, sul giudicato cautelare formatosi per la prima ordinanza, che
costituisce oggetto del ricorso.
Si deduce che l’appello proposto alla luce delle nuove emergenze probatorie
avrebbe imposto al Tribunale di ritenere superato il giudicato cautelare, in
quanto i nuovi elementi fanno venir meno la gravità indiziaria per i reati di
partecipazione all’associazione camorristica e l’aggravante di cui all’art. 7 I.
203/91, mentre invece, il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi
affermati da questa Corte sul tema, secondo i quali, in presenza di elementi
nuovi, che alterino il quadro precedentemente definito, il giudice è tenuto a
valutare e rivalutare la persistenza delle condizioni di applicabilità o
mantenimento delle misure cautelari.
Si evidenzia che in relazione all’appalto per la ristrutturazione del palazzo
Teti-Maffuccini la debolezza del quadro indiziario, sempre sostenuta dalla difesa
del ricorrente, ha trovato riscontro nell’esclusione dell’aggravante mafiosa per i
coindagati per difetto dell’elemento soggettivo con la conseguenza che il clan dei
casalesi sarebbe stato lo strumento attraverso il quale la corruzione si è
verificata senza che il corrotto (il sindaco), la faccendiera e il corruttore lo
sapessero. Il Tribunale ha richiamato le motivazioni di una precedente ordinanza,
ribadendo il ruolo di intermediario del ricorrente tra imprenditori e politici e la
circostanza che aveva trattenuto il prezzo della corruzione per i lavori del palazzo
Tetti- Maffuccini, in parte destinato al clan, nonostante l’assenza di prova sulla
circostanza, non riferita dalla Di Giovanni né risultante dalle intercettazioni e
neppure dal capo di imputazione, che individua il tornaconto del clan nel
rafforzamento della capacità di influenza; il Tribunale avrebbe dovuto, invece,
verificare, alla luce delle nuove emergenze probatorie, se persisteva ancora un
grave quadro indiziario circa la partecipazione dello Zagaria al clan, la stabile
relazione con detto clan e l’investitura ricevuta per svolgere compiti utili
all’organizzazione.
Si deduce che illogicamente e senza adeguata motivazione il Tribunale ha
negato che le nuove emergenze probatorie fossero in grado di mettere in crisi il

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riesame circa l’efficacia di tali elementi, emersi dallo sviluppo delle vicende

quadro indiziario posto a base della pronuncia del Tribunale del riesame e della
pronuncia di legittimità, che la confermava, in quanto l’impostazione accusatoria
si è inizialmente arricchita, ma poi impoverita nel corso del successivo iter
cautelare, poiché, mentre la prima ordinanza era fondata sulle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia Caterino, Pellegrino, asseritamente riscontrate dalle
intercettazioni relative alla vicenda corruttiva del palazzo Teti-Maffuccini, nel
corso della procedura di riesame veniva acquisito il nuovo titolo cautelare per la
vicenda Grazzanise, ed in seguito la Corte di cassazione impoveriva il quadro

dichiarazioni del Caterino e del riscontro alle stesse circa il ruolo dello Zagaria
nella vicenda corruttiva, mentre criticava sia le dichiarazioni del Pellegrino,
ritenute sospette, sia la vicenda dell’emissario Grazzanise; peraltro, le
dichiarazioni del Caterino, nella parte in cui riferisce del colloquio con Capaldo
Filippo, sono ininfluenti, stante il riferimento ad una generica prospettiva del
Capaldo, che nulla aggiunge alla ricostruzione del ruolo associativo del
ricorrente. Si evidenzia che il Tribunale non ha dato risposta alle deduzioni
difensive, ribadendo che il giudicato cautelare non è intaccato, che tale giudicato
è costituito dalle dichiarazioni del Caterino, che avrebbero trovato riscontro nel
colloquio intercettato tra gli imprenditori Orabona dell’Aversano e Magliulo,
dimenticando che questa Corte aveva valorizzato il ruolo dello Zagaria nella
vicenda corruttiva quale elemento di riscontro alle dichiarazioni del Caterino,
respingendo la tesi difensiva che rinveniva le ragioni dell’intervento dello Zagaria
nel rapporto di amicizia con il Di Muro: ricostruzione alternativa, non verificata
dal Tribunale, ma che ha trovato conferma nel prosieguo delle indagini, in
quanto la Di Giovanni nel corso della collaborazione ha meglio chiarito il vero
significato dell’interessamento dello Zagaria, totalmente avulso dall’interesse del
clan. Il Tribunale non si è pertanto, confrontato con il giudicato cautelare
rettificato dalla Cassazione per verificare l’efficacia delle nuove emergenze
probatorie, affermando, con motivazione apparente, che la vicenda Grazzanise
era già stata espunta da questa Corte e che le emergenze del processo al cd
“sistema La Regina” non potevano essere valutate perché inesistenti al momento
della prima pronuncia del Tribunale del riesame e della Cassazione con
conseguente irrilevanza del loro annullamento;
2.2 mancata ed illogica valutazione dei nuovi elementi, che mettono in crisi il
giudicato, in quanto il Tribunale, in contrasto con la giurisprudenza di questa
Corte, che ammette la rivalutazione del giudicato cautelare in base a nuovi
elementi, ha affermato che i due elementi nuovi, costituiti dallo sviluppo della
vicenda di Grazzanise e del “sistema La Regina” non incrinano il quadro cautelare
per essere stato il primo elemento già ritenuto non influente dalla Cassazione ed

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cautelare, affermando che la misura cautelare poteva fondarsi anche solo sulle

il secondo relativo ad una vicenda diversa da quella in esame, in quanto oggetto
di ordinanza cautelare emessa nel marzo 2017, quindi, nemmeno in ipotesi
valutabile ed il cui annullamento consente di ritenerla tamquam non esset.
Si evidenzia che il Tribunale non ha tenuto conto che l’annullamento
dell’ordinanza relativa alla vicenda di Grazzanise non riguardava solo la turbativa
d’asta, ma anche la contestazione di concorso esterno al clan dei casalesi,
oggetto di contestazione coeva all’accusa di partecipazione, e che detta vicenda
non può considerarsi altra rispetto alla contestazione associativa, stante la

contestazioni, stante l’inesistenza di gravità indiziaria per il primo segmento della
condotta- concorso esterno dal 2009 al 2013- e la presenza di ulteriori elementi,
che incrinano il quadro indiziario relativo alla partecipazione per la fase
successiva, sono state superate dal Tribunale di S.M.C.V. con l’affermazione che
il tempus commissi delicti è tema oggetto del futuro dibattimento e non della
fase cautelare.
Si assume che la valutazione è illogica e carente, in quanto le dichiarazioni
del Caterino, ritenute la base logica delle valutazioni poste a fondamento della
prima ordinanza, in relazione alla vicenda Grazzanise descrivono il contributo
dello Zagaria in modo antitetico rispetto alla sua partecipazione al clan, come
ritenuto da questa Corte nella sentenza di annullamento di quella ordinanza
cautelare, e tale elemento incide sulla tenuta del giudicato cautelare proprio in
relazione al valore probatorio da attribuire a quelle dichiarazioni, trattandosi di
elemento in grado di minare la credibilità del Caterino. Anche l’annullamento
dell’ordinanza cautelare per inidoneità degli elementi a sostegno dell’accusa di
concorso esterno in associazione mafiosa mette in crisi di affidabilità la parte
delle dichiarazioni del Caterino, che fanno riferimento ad un ruolo dello Zagaria
già in tale periodo, precedente a quello della partecipazione, con la conseguenza
che la rivalutazione della vicenda Grazzanise non rappresenta un fatto estraneo
al quadro indiziario della misura cautelare per il reato di partecipazione del
ricorrente al clan dei casalesi, ma rappresenta un elemento nuovo di criticità
dell’accusa associativa, non esaminato dal Tribunale.
Analogamente sono stati trascurati dal Tribunale gli sviluppi dell’indagine
sulla tangente per i lavori di palazzo Teti-Maffuccini, che ha svelato il cd “sistema
La Regina”, posti a sostegno dell’appello ed allegati alla memoria depositata,
ritenuti fatti connessi, ma differenti rispetto a quelli per cui si procede, mentre,
invece, l’annullamento dell’ordinanza cautelare per quei fatti fornisce una
fondamentale chiave di lettura del rapporto tra il La Regina, lo Zagaria e la Di
Giovanni, in quanto lo Zagaria non ha avuto alcun ruolo nelle ulteriori e
molteplici vicende corruttive, dal che si desume che i protagonisti delle stesse

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disposta riunione dei procedimenti per connessione: la segnalata anomalia delle

erano autosufficienti e non dovevano attendere l’intervento del clan tramite lo
Zagaria, cosicché le dichiarazioni del Caterino trovano smentita nei protagonisti
di queste vicende, che non hanno mai avuto consapevolezza di interfacciarsi con
un esponente del clan, essendo i rapporti con gli amministratori locali tenuti
direttamente dal La Regina e dalla Di Giovanni;
2.3 erronea applicazione dell’art. 310 cod. proc. pen. e vizio di motivazione
in relazione alla ritenuta impossibilità di valutare elementi nuovi perché non
conosciuti dal Tribunale che aveva rigettato l’istanza né inseriti nell’atto di

Si deduce che in modo illogico il Tribunale dapprima afferma di non poter
valutare tali elementi, mentre poi li valuta e ne confuta l’efficacia, sostenendo
che la Di Giovanni ed il Sommese non sono mai stati accusatori del ricorrente e
pertanto, le nuove dichiarazioni non possono essere utilizzate per confutare il
quadro indiziario: era stata invece, spiegata la rilevanza delle dichiarazioni rese
dalla Di Giovanni nei mesi successivi alla formazione del giudicato cautelare, in
quanto chiariscono che lo Zagaria entra in quelle vicende, tra cui anche l’appalto
per il palazzo Teti-Maffucini, senza alcuna connotazione mafiosa; sia la Di
Giovanni che il Sommese sono ritenuti dai P.m., che hanno chiesto l’assunzione
delle loro dichiarazioni con incidente probatorio, voci accusatorie del processo
relativo al “sistema La Regina”, cosicché non si può ascrivere alla Di Giovanni
una certa reticenza in relazione ai rapporti con lo Zagaria, come fa il Tribunale,
fermandosi alle prime dichiarazioni e trascurando le nuove più ampie
dichiarazioni rese nel corso dell’incidente probatorio, nelle quali ha chiarito la
natura personale ed amicale dell’interessamento dello Zagaria nelle varie vicende
amministrative, nelle quali ella gli aveva chiesto di intervenire per finalità proprie
e del gruppo di imprenditori e professionisti, definiti dal G.i.p. “sistema La
Regina”: dichiarazioni che smentiscono le affermazioni del Tribunale del riesame
sul ruolo del ricorrente, avendo la Di Giovanni precisato che per la vicenda TetiMaffuccini lo Zagaria si era interessato solo per farle una cortesia, senza mai
chiedere o pretendere qualcosa per sé, senza aver presentato né l’impresa che
doveva vincere la gara né altre imprese, in quanto erano lei o il La Regina a
sceglierle; anche la presunta consegna di 10 mila euro allo Zagaria è stata
smentita dalla Di Giovanni, che ha sempre ribadito di non averlo mai visto né
percepito come soggetto legato alla criminalità organizzata. Il Tribunale ha anche
svalutato le dichiarazioni del Sommese, il quale ha riferito che la Di Giovanni gli
parlò della vicenda corruttiva del palazzo Teti-Maffuccini, del rapporto di amicizia
e di forte cordialità con il sindaco Di Muro e si lamentò con lui del mancato
rispetto dei patti corruttivi da parte dell’impresa, che non avrebbe versato il
compenso pattuito, in tal modo smentendo il ruolo ascritto allo Zagaria di anello

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appello perché sopravvenuti.

di collegamento tra la Di Giovanni e gli imprenditori con i pubblici funzionari del
comune di S.M.C.V.;
2.4 erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di
motivazione, in quanto il Tribunale ha ritenuto inidonei a superare la presunzione
di sussistenza delle esigenze cautelari gli elementi indicati dalla difesa, quali
l’allontanamento dal contesto, l’incensuratezza, l’assenza di incarichi politici degli
amministratori, asseritamente conniventi, la giovane età, il tempo trascorso in
regime detentivo, lo stato avanzato dell’istruttoria dibattimentale e la

una concezione preconcetta della tendenziale stabilità del vincolo associativo,
senza concretamente valutare gli elementi indicati.

Con memoria, depositata il 13 febbraio 2018, la difesa del ricorrente
ribadisce ed arricchisce i motivi di ricorso, evidenziando che le dichiarazioni del
Caterino sono genericissime; che il collaboratore non ha mai riferito che il
ricorrente fosse la persona deputata dal clan a tenere i rapporti con gli enti
pubblici del casertano per orientarne le scelte verso imprenditori graditi perché
tale ruolo era del cognato del boss Zagaria Michele; i rapporti tra il ricorrente e il
sindaco Di Muro e gli imprenditori sono smentiti da quanto emerso nel processo
dell’appaltopoli napoletana; la vicenda della consegna della tangente è stata
travisata dal Tribunale perché la p.g. non monitorò la consegna ed è smentita
dalla Di Giovanni nonché dagli imprenditori della vicenda Grazzanise (i
Madonna), i quali sostengono che l’interessamento dello Zagaria era estraneo
alla logica del clan, tant’è che l’ordinanza cautelare fu annullata; il supposto
ruolo di collegamento del ricorrente tra i pubblici funzionari e gli imprenditori
corruttori è smentito dalla circostanza che i rapporti tra il La Regina, la Di
Giovanni e il Cascella con il Di Muro e il Di Tommaso erano preesistenti: quindi,
la corretta interpretazione del ruolo del ricorrente alla luce dei nuovi elementi,
coordinati con le vecchie indagini, consente di ritenere superata la gravità
indiziaria e il giudicato cautelare, specie in ragione della circostanza che gli stessi
inquirenti sostengono che la vicenda corruttiva in esame entra a pieno titolo nel
cd”sistema La Regina”, e di ritenere che nella vicenda in esame il clan dei
casalesi non ha avuto alcuna influenza né lo Zagaria ha svolto alcun ruolo.
Ribadite le censure espresse in punto di esigenze cautelari, anche alla luce della
sentenza delle Sezioni unite n.111 del 30 novembre 2017, Gattuso, si richiede
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

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manifestazione di volontà dell’imputato di risiedere in Toscana, fondandosi su

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il tema centrale posto dal ricorso è costituito dal giudicato formatosi
sull’ordinanza cautelare emessa a carico del ricorrente per la vicenda in esame,
in particolare, quanto alla partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa
denominata clan dei casalesi, fazione Zagaria, ed alla sussistenza dell’aggravante

relativamente all’appalto per i lavori di ristrutturazione del palazzo TetiMaffuccini di S.M.C.V., superato, nella prospettazione difensiva, dai numerosi
elementi favorevoli sopravvenuti, rimasto inalterato per il Tribunale del riesame,
che ha escluso di poter valutare gli elementi ulteriori prodotti dalla difesa solo
con le note depositate il 20 ottobre 2017 e mai sottoposti al Tribunale
dibattimentale, il cui provvedimento reiettivo era stato appellato.
Va premesso che nell’istanza di revoca la difesa del ricorrente concentrava la
richiesta di rivisitazione del giudicato cautelare sulle pronunce favorevoli emesse
per lo Zagaria nell’ambito delle ulteriori vicende cautelari, che lo avevano
interessato e che, secondo la prospettazione difensiva, destrutturavano
l’impianto accusatorio originario: in particolare, si sottolineava che la gravità
indiziaria relativa all’addebito associativo poggiava anche sugli elementi emersi
in relazione alla vicenda dell’emissario Grazzanise, poi venuti meno e
definitivamente azzerati dalle pronunce cautelari relative al cd. “sistema La
Regina”, che avevano escluso ogni influenza dell’associazione mafiosa sul
sistema corruttivo, ideato e gestito per fini propri dal La Regina e dalla Di
Giovanni, concorrenti del ricorrente nella vicenda Teti- Maffuccini, al fine di
evidenziare che si trattava di fatti coevi a quelli in esame e di un’unica indagine.
Sulla scorta di tali elementi si invocava la rivalutazione del quadro cautelare e
l’incidenza di tali elementi quantomeno sulle esigenze cautelari, determinandone
un affievolimento, in quanto il Di Muro non era più sindaco, il Parente era
deceduto, il clan decimato, la posizione dell’imputato bruciata nei rapporti con la
P.A. e gli altri imputati, ad eccezione dello Zagaria, giovane incensurato e
detenuto da circa un anno, erano stati liberati o avevano ottenuto l’attenuazione
della misura.
In sede di appello la difesa del ricorrente aveva introdotto ulteriori elementi,
acquisiti ed emersi dopo il rigetto dell’istanza e dopo la proposizione dell’appello,
che il Tribunale ha ritenuto non valutabili perché non sottoposti al primo giudice.
La risposta del Tribunale non è corretta, ma la valutazione risulta giustificata
sotto altro profilo per quanto si dirà.

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di cui all’art. 7 1.203/91, contestata per i reati di corruzione e turbativa d’asta

E’ indubbio che i nuovi elementi probatori, oggettivamente acquisiti in epoca
successiva alla proposizione dell’appello e non valutati dal primo giudice,
possono fare ingresso nel compendio indiziario, sottoposto alla valutazione del
giudice dell’appello, purché, come chiarito da questa Corte (Sez. un., n. 18339
del 31/03/2004, Rv. 227357), sia garantito il contraddittorio e riguardino i fatti
già oggetto della valutazione del primo giudice della cautela, ed in linea con tale
principio si è affermato che nel giudizio di appello cautelare (anche nella fase del
rinvio dopo l’annullamento della Corte di cassazione) l’accrescimento del

ministero e dell’accusato siano relative agli stessi fatti già oggetto della
valutazione del primo giudice della cautela e che tale produzione, se pertinente
ai temi devoluti, può concernere sia la gravità indiziaria, sia l’esistenza delle
esigenze cautelari (Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056;
Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016 Lucà, Rv. 268978).
Ne discende che il punto centrale della questione posta nel ricorso si sposta
sull’esistenza dei presupposti per introdurre nell’appello cautelare tali elementi
ovvero sulla possibilità o meno di considerare gli elementi nuovi riferibili alla
stessa vicenda cautelare ed agli stessi fatti, così da non alterare la struttura
dell’appello cautelare e la natura devolutiva del gravame: presupposti ritenuti
insussistenti dal Tribunale di S.M.C.V. già per gli elementi posti a fondamento
dell’istanza di revoca ed anche dal Tribunale del riesame, concordi nel ritenerli
elementi relativi a vicende coeve, ma diverse da quella in esame, quindi, non
pertinenti alla vicenda in oggetto, coperta da giudicato, e peraltro, già esaminati
e disattesi in precedenti procedimenti cautelari.
A fronte di tale valutazione, che sorregge il ragionamento del Tribunale,
risulta giustificata l’espunzione dal perimetro valutativo, segnato dall’istanza di
revoca, degli elementi nuovi prodotti dalla difesa nel giudizio di appello,
trattandosi di elementi destinati ad implementare quelli posti a fondamento
dell’istanza di revoca, già ritenuti non attinenti alla vicenda cautelare in esame, e
pertanto, privi di incidenza sul giudicato cautelare: in particolare e come meglio
si dirà in seguito, il Tribunale ha precisato che la Di Giovanni ed il Sommese non
erano state fonti di accusa per la vicenda in esame, cosicché le dichiarazioni rese
nell’ambito di altro procedimento esulavano dalla base probatoria della vicenda
in oggetto né erano in grado di intaccarla.
Precisato che il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva endoprocessuale
riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte con la
conseguenza che una questione, di fatto e di diritto, una volta trattata e decisa,
non può essere riproposta con argomenti diversi da quelli già esaminati (Sez. 6,

11

compendio probatorio è possibile a condizione che le produzioni del pubblico

n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627), la valutazione del Tribunale non
risulta errata né motivata in modo apparente o illogico.
Risulta pertanto, giustificato il richiamo alla motivazione già espressa nella
precedente ordinanza del 12 luglio 2017 di rigetto di analoga istanza, avendo il
Tribunale precisato che lo stesso appellante ammetteva di aver già proposto temi
analoghi nella precedente istanza rigettata ed impugnata con ricorso per
cassazione (dichiarato inammissibile all’udienza del 15 dicembre 2017) e tale
soluzione è conforme all’orientamento di questa Corte, secondo il quale in tema

giudicato cautelare attiene alle singole questioni e non al procedimento previsto
dall’art. 299 cod. proc. pen., sempre attivabile dall’interessato, con la
conseguenza che il giudice adito con la richiesta di revoca o con la successiva
impugnazione di una decisione di diniego della revoca può limitarsi a richiamare
le decisioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora rilevi la
riproposizione di questioni già valutate in precedenza (Sez. 3, n. 32707 del
07/04/2015, Madrillo, Rv. 264730).

3. Ribadito che in tema di giudicato cautelare solo la sopravvenienza di fatti
nuovi può giustificare la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile
la revoca o la modifica della misura cautelare applicata, la mera circostanza che
dopo l’emissione della prima ordinanza cautelare le indagini fossero proseguite,
portando ad emersione, grazie alla collaborazione della Di Giovanni, un sistema
collaudato di corruzioni ed alterazioni sistematiche di gare per l’assegnazione
degli appalti pubblici nelle province di Napoli e Caserta, il cd “sistema La Regina”,
non consente di inserire anche l’appalto in esame nello stesso sistema, come
prospetta la difesa del ricorrente, né di ritenere unitaria la vicenda e l’indagine,
trattandosi di evoluzione investigativa, che ha svelato un diverso e più ampio
scenario, coinvolgente soggetti diversi e numerosissime altre gare di appalto,
come ritenuto dal Tribunale.
Né la prospettata centralità dichiarativa della Di Giovanni, ritenuta nel
ricorso principale fonte d’accusa nella vicenda in esame, può autorizzare la
soluzione proposta dalla difesa del ricorrente, avendo il Tribunale precisato e
questa Corte confermato che il compendio probatorio, posto a fondamento
dell’ordinanza genetica di cui si discute, era costituito da altri elementi oggettivi
e dichiarativi, in primo luogo, dalle dichiarazioni del collaboratore Caterino, che
nei primi trovavano riscontro.
Neppure la diversa valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori in
relazione alle altre vicende richiamate, contenuta nelle allegate ordinanze di
annullamento delle successive ordinanze cautelari emesse nei confronti del

12

di revoca di misure cautelari personali, la preclusione derivante dal cosiddetto

ricorrente, può automaticamente riverberarsi su quelle rese in relazione alla
vicenda in esame e giustificarne la rivalutazione, stante l’ammissibilità di una
valutazione frazionata e la ritenuta affidabilità delle dichiarazioni del Caterino,
anche in sede di legittimità, come affermato dal Tribunale.
Anche la prospettazione di un giudicato, rettificato da questa Corte, trascura
che nella sentenza dell’Il ottobre 2016 si è affermato che la partecipazione
associativa del ricorrente poteva fondarsi anche solo sulle dichiarazioni del
Caterino, riscontrate dagli altri elementi e circostanze indicati nell’ordinanza

turbativa d’asta.
In realtà, il ricorso propone una rilettura della vicenda cautelare in oggetto
alla luce degli esiti e degli elementi emersi nell’ambito delle successive ed
ulteriori vicende cautelari, sostenendone la capacità destrutturante del quadro
probatorio originario, del tutto trascurato nel ricorso, che ne oblitera consistenza
e tenuta, ma che risulta l’indispensabile elemento di confronto, al quale il
Tribunale si è ancorato per valutare l’incidenza degli elementi, prospettati come
nuovi, ma, come già detto, già devoluti, vagliati e disattesi in precedenti
incidenti cautelari.
Come sottolineato dai giudici di merito, la base probatoria è costituita da
intercettazioni telefoniche ed ambientali, da attività di osservazione e dalla
confessione della Di Giovanni dopo l’arresto: elementi che, oltre a ricostruire con
chiarezza la vicenda corruttiva per la ristrutturazione del palazzo Teti-Maffuccini
(oggetto di confisca antimafia nel 1996 nei confronti del padre del sindaco Di
Muro, accusato di reati di criminalità organizzata e corruzione e condannato per
corruzione), documentavano l’intervento e l’interesse del ricorrente che, pur non
essendo né un pubblico amministratore né un socio dell’impresa favorita,
occupandosi di ristorazione, veniva indicato nei colloqui tra il La Regina e la Di
Giovanni come il garante dell’accordo corruttivo e addirittura, il percettore di una
quota della tangente, pagata dai corruttori agli amministratori coinvolti ed in
particolare al sindaco Di Muro.
Tale interesse era stato ritenuto riconducibile non solo al rapporto di amicizia
con il Di Muro, ma alla capacità dello Zagaria di influire ai più alti livelli politici,
tanto da assicurare ai correi la effettiva erogazione del finanziamento pubblico
ministeriale per l’opera di ristrutturazione, ed al potere di selezionare le imprese
appaltatrici, in quanto affiliato al clan dei casalesi, in grado di condizionare
entrambe le parti interessate, secondo quanto riferito dai collaboratori ed
essenzialmente dai Caterino, le cui dichiarazioni erano state ritenute di centrale
rilevanza, stante la qualificazione della fonte.

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impugnata, costituenti una solida base probatoria della vicenda corruttiva e della

E’ agevole rilevare dalla lettura della sentenza di questa Corte in data 11
ottobre 2016 che la difesa del ricorrente già in quel ricorso aveva proposto le
stesse censure, nuovamente riproposte nell’istanza di revoca, nell’appello ed
ancora in questa sede, sulla mancanza di prova circa il trattenimento della
tangente destinata al clan, sui rapporti di amicizia tra lo Zagaria e il Di Muro e la
Di Giovanni, sull’assenza di correlazione tra la vicenda corruttiva e
l’appartenenza al clan ed il supposto apporto agevolativo in favore del clan,
sull’irrilevanza della vicenda Grazzanise e sulla genericità delle dichiarazioni del

vicenda, sulla genericità del contenuto della conversazione tra l’Orabona e il
Magliulo, per ricavarne la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame.
In detta sentenza si è ritenuto che le fonti probatorie deponessero per
l’esistenza di una relazione stabile tra lo Zagaria ed il clan e per il ruolo
assegnatogli di intermediazione, instaurazione e mantenimento dei rapporti con
gli amministratori locali; che le dichiarazioni del Caterino, fonte qualificata ed
intranea all’associazione, convergevano in tal senso, avendo egli appreso
dell’intraneità (“Alessandro è cosa nostra”) e dell’apprezzata abilità del ricorrente
nell’intrattenere rapporti con gli enti pubblici locali, rispettivamente, nel 2009 da
Zagaria Antonio, fratello di Michele, e nel 2012 da Capaldo Filippo (cognato di
Zagaria Michele), collimanti con i dati intercettivi ed oggettivi acquisiti in
relazione alla vicenda in esame.
Già in detta sentenza questa Corte censurava la valutazione frammentaria
degli elementi, operata dalla difesa del ricorrente, ed individuava quali elementi
di riscontro alle dichiarazioni del Caterino la conversazione, svalutata nel ricorso,
tra gli imprenditori Orabona e Magliulo all’indomani dell’arresto del ricorrente,
nel corso della quale il primo affermava, a proposito di una gara vinta ad Aversa,
di aver dovuto rinunciare su pressione del ricorrente, che se l’era aggiudicata
(“mi dovetti togliere di mezzo, venne proprio questo Alessandro e mi dovetti
togliere”) e le dichiarazioni del Pellegrino circa la protezione di Zagaria Michele,
di cui godevano il padre del ricorrente ed i figli per ottenere appalti.
Già in tale sede era stata sottolineata la scarsa incidenza della vicenda
Grazzanise, pur analizzata e ritenuta inidonea a disarticolare il percorso
giustificativo della decisione cautelare, fondata su un solido quadro indiziario,
come ribadito dal Tribunale del riesame. Infatti, in merito alla vicenda
dell’emissario di Grazzanise questa Corte aveva ritenuto che le dichiarazioni dei
collaboratori Pellegrino e Vargas, rese in relazione al ruolo dello Zagaria in detta
vicenda, non disarticolassero il percorso giustificativo della decisione impugnata,
fondato sulle dichiarazioni del Caterino e sulle circostanze di fatto indicate
nell’ordinanza.

14

Caterino, del Vargas e del Pellegrino circa il coinvolgimento dello Zagaria in detta

Ne consegue che la riproposizione di questioni esaminate, arricchite di
contenuti, risultano motivatamente disattese nel provvedimento impugnato e
correttamente ritenute non in grado di scardinare quel compendio probatorio, al
quale il ricorso non si rapporta, valorizzando unicamente la prospettata portata
destrutturante degli elementi successivamente acquisiti.

4. Correttamente è stata ritenuta priva di ripercussioni sulla posizione
associativa del ricorrente l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 I. 203/091

che ha riportato il relativo passaggio della sentenza di legittimità, indicato in
precedenza.
Della ritenuta diversità della vicenda dell’emissario Grazzanise, sebbene
coeva alla vicenda in esame, si è già detto, ed è peraltro, giustificata, come si
ricava dal provvedimento di annullamento in atti, dagli aspetti peculiari della
stessa, dal ruolo degli imprenditori Madonna e dal particolare rapporto che
legava lo Zagaria agli stessi (essendo fidanzato con la figlia di Madonna
Francesco), che privano di consistenza l’obiezione difensiva circa il ruolo del
ricorrente in quella vicenda, antitetico rispetto a quello svolto nella vicenda in
esame; né risulta incoerente la coesistente imputazione del concorso esterno,
contestato dal 2009 al 2013 (come precisato in sede cautelare), e la
partecipazione associativa, contestata nel presente procedimento, dal 2013 al
2015, essendo appunto correlata a vicende diverse, poi riunite per connessione,
ed indicativa di un’ascesa interna all’associazione mafiosa, la cui verifica è
demandata alla sede dibattimentale, come precisato dal Tribunale procedente.
Giustificata con motivazione non manifestamente illogica, per quanto già
detto, è la ritenuta diversità delle vicende corruttive emerse nell’ambito del
cd.”sistema La Regina”, scoperte successivamente alla collaborazione della Di
Giovanni ed oggetto di un procedimento diverso, coinvolgente numerosi altri
soggetti e altri fatti, nel quale la difesa inserisce e vuole attrarre anche la
vicenda in esame per estendere a questa le dichiarazioni assolutorie della Di
Giovanni sul ruolo dello Zagaria e sui suoi rapporti con lo stesso, rese in quel
procedimento.
Il Tribunale ha dato atto che sin dal momento dell’arresto per l’episodio
corruttivo in esame la Di Giovanni non chiarì la natura dell’intervento del
ricorrente, in palese contrasto con la chiarezza dei colloqui intercettati e la
consegna della tangente allo Zagaria, monitorata dalla p.g. e ricostruita in base
ai colloqui intercettati, della quale, invece, nel ricorso si fornisce una diversa
ricostruzione, proponendo a questa Corte una non consentita rilettura del fatto.

15

per i correi per quanto già evidenziato da questa Corte e ribadito dal Tribunale,

Non risulta quindi, né apparente la motivazione sul punto né illogica la
valutazione espressa, coerentemente estesa alle dichiarazioni del Sommese,
limitatosi a riferire quanto appreso dalla Di Giovanni.
Deve peraltro, osservarsi che è lo stesso dichiarante ad affermare che la
vicenda Teti-Maffuccini esula dal sistema La Regina/Sommese Pasquale, in
quanto l’opera non era finanziata dalla Regione, ma dal Ministero dell’Interno, in
tal modo confermando la correttezza della valutazione del Tribunale, che ha
precisato che il Sommese non era stato una fonte accusatoria per la vicenda in

Né può trascurarsi che già in sede di riesame dell’ordinanza genetica si dava
atto che le trattative erano condotte in prevalenza dalla Di Giovanni, vicina allo
Zagaria ed in rapporti amichevoli con il sindaco, cosicché i preesistenti ed
autonomi rapporti con gli amministratori locali della coppia Di Giovanni-La
Regina, addotti come elemento di novità, non risultano tali, né è dirimente, per
le ragioni indicate dal Tribunale, l’esclusione di ogni intervento dello Zagaria
quale emissario del clan dei casalesi per ottenere un ritorno economico dagli
appalti, invece, destinato alla coppia.
Era stato infatti, già precisato e questa Corte lo aveva confermato, che non
vi erano dubbi sul fatto che il destinatario della tangente fosse il sindaco e non il
clan, come provato chiaramente dalle intercettazioni, in quanto l’opera di
intermediazione e l’intervento dello Zagaria aveva la finalità indicata nel capo di
imputazione ovvero quella di accrescere l’influenza ed il potere del clan, ancora
egemone nel territorio.

5. Anche sul piano delle esigenze cautelari le censure del ricorrente risultano
infondate, in quanto il Tribunale ha puntualmente dato atto e confutato gli
elementi favorevoli indicati dalla difesa: in particolare, il Tribunale ha
sottolineato l’irrilevanza del diverso regime cautelare dei coimputati, non
essendo prospettabile la disparità di trattamento a fronte delle contestazioni,
gravanti sul ricorrente, diverse rispetto ai correi; l’irrilevanza della posizione del
Di Muro; l’indimostrata decimazione del clan dei casalesi ed il profilo del
ricorrente, intraprendente, influente ed in grado di controllare settori ed affari
per conto del clan, ribadendo che nel presente procedimento allo Zagaria non si
contesta l’appartenenza al sistema “La Regina”, ma al clan dei casalesi, gruppo
Zagaria, nel cui progetto criminale rientrava l’infiltrazione negli appalti dei
comuni del casertano.
Risultano, pertanto, motivatamente disattesi tali elementi, ritenuti inidonei
a superare la presunzione posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. circa la
sussistenza di esigenze cautelari e l’inadeguatezza della misura alternativa

16

esame.

richiesta in assenza di elementi indicativi di una presa di distanza
dall’associazione di appartenenza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,

Così deciso, il 23/02/2018.

disp. att. cod. proc. pen.

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