Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18841 del 20/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18841 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Puma Giacomo, nato a Ragusa il 05/03/1988

avverso l’ordinanza del 29/04/2016 del Tribunale di Ragusa

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Delia Cardia che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Puma Giacomo, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per
cassazione, ex art. 325 cod.proc.pen., avverso l’ordinanza del Tribunale con la
quale era stata respinta l’istanza di riesame avverso al decreto di sequestro
preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa,
in data 08/04/2016, relativo ad attrezzature informatiche e documenti in
relazione all’art. 4 legge n. 401 del 1989 e confermato il relativo decreto di
sequestro.
Deduce il ricorrente l’assenza totale di motivazione e/o la motivazione apparente
del provvedimento impugnato emesso dal Giudice delle indagini preliminari del

Data Udienza: 20/01/2017

Tribunale di Ragusa. La motivazione del provvedimento sarebbe del tutto
scollegata dalla fattispecie in scrutinio, avendo il Tribunale confuso il thema in
discussione non controvertendosi, nel caso del Puma, della problematica della
assenza di concessione in capo al bookmaker straniero per effetto dell’illecita
discriminazione dell’operatore estero per contrasto con il diritto comunitario, ai
sensi e per l’effetto degli artt. 43 e 49 e ss del Trattato CE, così come
interpretato dalla Corte di Giustizia, poiché il Puma contesta l’erronea
applicazione della disposizione incriminatrice, nonché della norma che impone al
gestore di munirsi di concessione/autorizzazione nel caso di PDR, ossia punto di

marchio Winbet365, società italiana, oltre che Internet point e corner di gioco
per conto del concessionario Sisal.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Premesso che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti
cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità
soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano,
oltre agli “errores in iudicando” o “in procedendo”, anche i vizi della motivazione
così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento
del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del
10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv.
245093), rileva, il Collegio, che il provvedimento impugnato è affetto dalla
denunciata violazione di legge sotto il profilo della motivazione apparente.

5. Ciò posto, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta, come osservato
dal Procuratore generale nelle requisitoria scritta, che il Tribunale ha svolto una
articolata motivazione muovendo da un erroneo presupposto e cioè la nazionalità
straniera dell’operatore a cui il Puma era affiliato e ne ha tratto le conseguenze,
partenendo da tale errato assunto, che non vi era stata alcuna discriminazione
nel caso in esame. La motivazione è chiaramente del tutto scollegata e avulsa
dal tema oggetto dell’istanza del riesame, rispetto al quale il Tribunale non
risponde. Ed infatti, il ricorrente, quale titolare di PDR e gestore di internet point
e corner di gioco collegato a operatore nazionale, censurava il decreto di
sequestro preventivo contestando il fumus del reato argomentando la liceità
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commercializzazione con compiti di ricariche di gioco per Misterbet srl, con

dell’attività svolta, censure disattese con motivazione del tutto avulsa dal
perimetro del devoluto e, dunque, radicalmente viziata perché apparente.

6. Deve rammentarsi che, quanto alla nozione di motivazione apparente, la
giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che essa è
ravvisabile “soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si
avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di
proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il

soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente”. (così di recente Sez. 5, n.
9677 del 14.7.2014, P.G. in proc. Vassallo, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del
19.5.2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682). Rientra, quindi, nei poteri del giudice di
legittimità, come affermato dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di
questa Corte, la verifica che la motivazione della pronuncia sia “effettiva” in
quanto realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a
base della decisione adottata.

7. Orbene nel caso in esame, la motivazione dell’ordinanza non consente alcuna
verifica delle ragioni poste a base, dal giudicante, per la decisione adottata e
quelle che l’hanno condotta a disattendere le censure difensive come devolute
nell’impugnazione, non potendosi condividere il rilievo del Procuratore generale
secondo cui l’aver, i giudici del riesame, fatto riferimento agli esiti della
perquisizione e sequestro, tale riferimento fosse sufficiente per ritenere
sussistente una motivazione (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv.
265322).

8. Conclusivamente l’ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Ragusa per
un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Ragusa.
Così deciso il 20/01/2017.

Il Consi
E n ea

tensore

Il Presidente
Ido Cavallo

ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia

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