Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1884 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1884 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MORELLI RAFFAELE N. IL 02/01/1982
avverso la sentenza n. 457/2011 TRIBUNALE di MELFI, del
27/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

Morelli Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex ari 444 cpp,
dal Tribunale di Melfi in data 27-7-11 , per il reato di cui all’art 385 cp , commesso
in Melfi il 25-7-11.
Il ricorrente deduce violazione degli artt 444 ss cpp , in relazione alla condanna al
pagamento delle spese sostenute dallo Stato per la sofferta custodia cautelare , mentre
l’art 445 cpp è chiaro nell’escludere la legittimità di tale statuizione . E comunque,
nel caso in disamina, lo Stato non ha sostenuto alcuna spesa , poiché , per il reato di
evasione non vi è stata alcuna custodia cautelare e l’imputato era stato arrestato e
condotto direttamente di fronte al giudice per la convalida e il contestuale giudizio
direttissimo.
La censura è ,in parte , manifestamente infondata e, in parte, non deducibile nel
giudizio di cassazione. Le spese di custodia cautelare, come correttamente affermato
dal giudice a quo , non sono ricomprese nella nozione di “spese del procedimento” di
cui all’art 445 cpp e dunque legittimamente ne è stata disposta la condanna al
pagamento. L’individuazione e la quantificazione di tali spese costituisce questione
di merito, non deducibile in sede di legittimità.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore
della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 29-11-12.

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA