Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1884 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1884 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VAILATTI ANGELA N. IL 01/05/1970
avverso la sentenza n. 463/2015 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
28/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 19/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 28 aprile 2015 la Corte di Appello di Brescia
dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della sentenza resa dalla Corte di
Appello di Milano il 17.07.2013 (divenuta irrevocabile il 16.09.2014) con la quale
era stata confermata l’affermazione di penale responsabilità di Vailatti Angela,
pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza del 22.10.2012, in riferimento a
numerosi reati di furto aggravato e sostituzione di persona.

successivamente alle richiamate sentenze di condanna, erano emerse nuove prove,
indicative della estraneità della donna ai fatti in addebito. Ciò in quanto la Vailatti,
nel periodo di commissione dei reati, si trovava ricoverata presso l’Ospedale
Molinette di Torino.
Il Collegio osservava che la prova nuova richiamata dall’esponente non era
idonea a idonea ad inficiare le prove a carico della condannata, emergenti dai
riconoscimenti effettuati dalle persone offese. E che le annotazioni presenti nel
diario infermieristico prodotto dalla difesa non consentivano di ritenere che la
prevenuta si trovasse ricoverata nei giorni 25 e 26 ottobre del 2010, ma nei mesi di
maggio e giugno del medesimo anno.
2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Brescia ha
proposto ricorso per cassazione Vailatti Angela, a mezzo del difensore, deducendo
l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 634 cod. proc. pen.
La parte considera che una richiesta di revisione può essere dichiarata
inammissibile solo nel caso in cui l’infondatezza risulti manifesta e rilevabile ad un
primo esame delibativo. Osserva che la valutazione di che trattasi è volta a
verificare se la richiesta di revisione sia stata proposta nei casi previsti dalla legge;
e se la stessa non risulti manifestamente infondata. L’esponente rileva che il giudice
della revisione non può operare una indebita anticipazione del giudizio di merito, nel
momento in cui deve valutare l’eventuale manifesta infondatezza della richiesta ai
sensi dell’art. 634 cod. proc. pen.
In conclusione, la parte ritiene che la Corte di Appello non abbia applicato i
predetti principi di diritto e che abbia operato un frettoloso scrutinio della nuove
prove, giungendo ad una dichiarazione in inammissibilità illogica ed infondata.
3.

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto che la

Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso, che risulta manifestamente
infondato. La parte ha rilevato che la Corte di Appello legittimamente ha proceduto
alla delibazione degli elementi di prova indicati dalla difesa, secondo l’ambito
funzionale, come individuato dal diritto vivente, della fase in cui si compie l’esame
preliminare di ammissibilità della richiesta di revisione.

La Corte territoriale rilevava che, secondo la tesi sostenuta dalla Vailatti,

L’esponente ha depositato memoria, a sostegno dei motivi di ricorso.
Eccepisce la nullità del provvedimento impugnato, giacché la Corte di Appello di
Brescia ha mancato di comunicare all’interessato il parere che era stato espresso
dal Procuratore Generale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Il tema che viene in rilievo, nel caso di specie, concerne l’ambito funzionale

assegna alla corte di appello, in ordine alla dichiarazione di inammissibilità della
richiesta di revisione. L’esponente, infatti, censura l’ordinanza resa dalla Corte di
Appello di Brescia, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di
revisione della richiamata sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano
il 22.10.2010 nei confronti di Vailatti Angela, confermata dalla Corte di merito
all’esito del giudizio di appello, assumendo che la Corte territoriale abbia travalicato
i limiti dell’esame delibativo proprio dello scrutinio preliminare previsto dall’art. 634,
cit., giacché il collegio avrebbe effettuato valutazioni sugli elementi dimostrativi
posti a fondamento della domanda, consentite unicamente nella fase di merito del
procedimento di revisione.
Giova allora richiamare, in via di estrema sintesi, i principi di diritto affermati
dalla giurisprudenza di legittimità, nel definire il portato della valutazione, rimessa
alla corte d’appello nella fase preliminare del procedimento di revisione, rispetto
alla autonoma causa di inammissibilità della richiesta, data dalla “manifesta
infondatezza” della medesima istanza, ai sensi dell’art. 634, comma 1, cod. proc.
pen.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che la
valutazione preliminare di inammissibilità della richiesta di revisione impinge
l’esistenza e la persuasività degli elementi di prova addotti dal richiedente, con
riferimento alla loro efficienza dimostrativa, nell’assetto complessivo del tema di
prova, rispetto all’esito proscioglitivo voluto dall’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. E’
il contenuto degli elementi di prova, cioè, che “assume rilievo assolutamente
decisivo, ai fini della ammissibilità del giudizio di revisione” (Cass. Sez. U, sentenza
n. 624 del 26.09.2001, dep. 9.01.2002, Rv. 220441, in motivazione). Le Sezioni
Unite hanno pure evidenziato che la regola della intangibilità del giudicato deve
essere posta in bilanciamento con la necessaria eliminazione di ogni errore
giudiziario, evenienza che costituisce il corollario del principio di “tutela
dell’innocente”, che qualifica qualsiasi società civile e che trova fondamento nell’art.
24, ultimo comma, Cost., secondo l’interpretazione della predetta norma resa dalla
Corte Costituzionale già con sentenza n. 28 del 1969. Non di meno, í supremi
giudici, nella sentenza n. 624/2001, sopra citata, hanno sottolineato che il
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del potere officioso, che la norma di cui all’art. 634, comma 1, cod. proc. pen.

procedimento di revisione costituisce un mezzo straordinario di impugnazione, in
quanto consentito dopo il passaggio in giudicato della sentenza; e che tale mezzo
deve essere differenziato da una “mera impugnazione tardiva”, che consentirebbe
di dedurre, in ogni tempo, ciò che nel processo definitivamente concluso non era
stato rilevato o non era stato dedotto.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, definito i limiti assegnati alla delibazione
preliminare di ammissibilità del giudizio di revisione rimesso alla corte di appello,

persuasività degli elementi di prova addotti dal richiedente, nella prospettiva della
loro idoneità a vincere “la resistenza del giudicato” (Cass. Sez. U, sentenza n. 624
del 26.09.2001, dep. 9.01.2002, cit.). Come si vede, l’oggetto della valutazione
preliminare effettuata dalla corte di appello, riguardante la autonoma causa di
inammissibilità della istanza di revisione, afferente alla manifesta infondatezza della
richiesta, è stato individuato dalle Sezioni Unite nel valore dimostrativo dei nuovi
elementi di prova indicati dalla parte.
La giurisprudenza ha successivamente ribadito i principi ora richiamati,
osservando che l’istituto della revisione non si configura come un’impugnazione
tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente
concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma che costituisce un mezzo
straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli
effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle
di certezza dei rapporti giuridici. Si è pure precisato che la risoluzione del giudicato
non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto od un’inedita
disamina del deducibile (il giudicato, infatti copre entrambi), bensì l’emergenza di
nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo; e che allorché tali
nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di
ribaltare il costrutto accusatorio (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 32384 del 18.06.2003,
dep. 31.07.2003, Rv. 226291).
La Corte regolatrice ha ripetutamente osservato che attesa l’espressa
previsione nell’art. 634 cod. proc. pen., come autonoma causa di inammissibilità
della richiesta di revisione, della manifesta infondatezza della medesima, risulta
attribuito alla corte d’appello, nella fase preliminare prevista dalla stessa
disposizione, un limitato potere-dovere di valutare, anche nel merito, l’oggettiva
potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da “prove”
focalnnente qualificabili come “nuove”, a dar luogo ad una necessaria pronuncia di
proscioglimento; e che è, dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica
circa il grado di affidabilità e di conferenza dei “nova”, che non si traduca tuttavia in
un’approfondita ed indebita anticipazione del giudizio di merito (cfr. Cass. Sez. 1^,
sentenza n. 29660 del 17.6.2003, dep. 16.07.2003, Rv. 226140; Cass. Sez. 5,
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osservando che si tratta di una valutazione prognostica, che muove dalla

Ordinanza n. 11659 del 22.11.2004, dep. 24.03.2005, Rv. 231138). E si è da
ultimo precisato che in tema di giudizio di revisione, l’inammissibilità della richiesta
per manifesta infondatezza sussiste se le ragioni poste a suo fondamento risultino,
dalla domanda in sé e per sé considerata, evidentemente inidonee a consentire una
verifica circa l’esito del giudizio, essendo invece riservata alla fase del merito ogni
valutazione sull’effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella
prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11453

2. Orbene, nel caso di specie, la Corte di Appello di Brescia ha effettuato la
preliminare disamina della richiesta di revisione presentata nell’interesse di Vailatti
Angela conformandosi pienamente ai richiamati principi di diritto.
La Corte di Appello di Brescia, sviluppando un percorso argomentativo né
frettoloso né superficiale, ha osservato che la documentazione medica sopra
richiamata, indicata dalla difesa, non consentiva affatto di stabilire che la donna si
trovasse ricoverata in ospedale nei giorni in cui i furti erano stati commessi, giacché
la piana ed unitaria lettura del diario clinico, relativo al ricovero della Vailatti presso
l’ospedale di Torino avvenuto il 19.05.2010, evidenziava chiaramente che le
annotazioni numeriche “25/10” e “26/10” risultavano indicative degli orari in cui
determinate attività diagnostiche o terapeutiche si erano verificate, nelle giornate
del 25 e 26 maggio 2010. E la Corte di Appello ha pure rilevato che i riconoscimenti
a carico della prevenuta effettuati dalle persone offese in riferimento ai furti di cui
ai capi 43) e 44) erano stati espressi in termini di certezza; e che il riconoscimento
afferente al furto indicato al capo 45) neppure era stato contestato.
Si tratta di un complessivo apprezzamento – che ha condotto la Corte di
Appello di Brescia ha dichiarare inammissibile la richiesta che occupa – del tutto
coerente con la valutazione prognostica che l’ordinamento assegna al giudice della
revisione, nella fase preliminare del procedimento, come sopra chiarito. Per mera
completezza argomentativa – giacché l’eccezione processuale, da qualificarsi come
questione nuova, relativa alla mancata comunicazione alla parte privata del parere
espresso dal Procuratore Generale risulta carente del requisito di autosufficienza e
tardivamente proposta – si evidenzia, infine, che la Corte di Appello ha reso
l’ordinanza impugnata in perfetta osservanza del disposto di cui all’art. 634 cod.
proc. pen., in riferimento all’ipotesi di ritenuta manifesta infondatezza dell’istanza di
revisione.
3.

Il ricorso è, dunque, inammissibile ed alla relativa declaratoria

conseguono le statuizioni di legge, in materia di spese processuali e di condanna al
pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende, liquidata in
dispositivo.

5

del 10/03/2015, dep. 19/03/2015, Rv. 263162).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 19 novembre 2015.

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