Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1884 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1884 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTERISI DOMENICO N. IL 06/04/1964
avverso l’ordinanza n. 4/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
04/05/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/site le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

(Cmix-tA-N

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Data Udienza: 03/10/2013

cc 3 Monterisi

Motivi della decisione

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1. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’istanza presentata da Monterisi
Domenico, intesa ad ottenere l’equa riparazione per ingiusta detenzione subita.
2. Ricorre per cassazione l’interessato. Si premette un’ampia ricostruzione
dei tratti della disciplina legale e dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza
di questa suprema Corte e si lamenta che nella condotta del richiedente non si

connessione causale con il provvedimento relativo alla privazione di libertà. Il
comportamento tenuto non ha determinato l’autorità giudiziaria all’adozione
della misura cautelare, tanto che in sede di riesame, con ordinanza che non è
stata oggetto di impugnazione da parte dell’accusa, è stata esclusa la
configurabilità del delitto di usura nonché di quello di estorsione,
successivamente derubricato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

3. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata espone che nei confronti del ricorrente è stata
disposta restrizione detentiva in ordine ai reati di usura e tentata estorsione e
che, tuttavia, l’ordinanza è stata annullata dal Tribunale della libertà. Il processo
di merito è stato definito con sentenza di non doversi procedere in ordine al
reato di usura e di quello di cui all’art. 393 cod. pen., così qualificato il fatto
originariamente contestato come tentata estorsione, per intervenuta
prescrizione.
Si assume che nel comportamento del Monterisi si configura condotta
gravemente colposa ostativa all’accoglimento della domanda. Infatti f i Carabinieri
operanti ebbero modo di udire distintamente il richiedente richiedere
minacciosamente all’interlocutore somme di denaro per conto di amici che si
trovavano in carcere. Tale comportamento, ad avviso della Corte di merito, è
gravemente colposo ed ha avuto rilievo nella genesi della restrizione di libertà,
tanto più che il Monterisi ridetto in sede di interrogatorio di garanzia negò di
aver pronunciato le indicate espressioni minacciose.
4. Orbene, nel caso in esame, ancor prima della pronunzia estintiva rileva
l’annullamento, da parte del Tribunale del riesame, della misura cautelare. Si
tratta di situazione disciplinata dal secondo comma dell’art. 314 cod. proc. pen.
La norma è stato oggetto di interpretazione ad opera di condivisa pronunzia delle
Sezioni unite di questa Suprema Corte. Si è affermato che la circostanza di avere
dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave
opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione

configura alcun profilo di colpa. Né, in ogni caso, tale condotta ha avuto alcuna

per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle
condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.. Si è
peraltro precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza
del meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui
l’accertamento dell’insussistenza “ah origine” delle condizioni di applicabilità della
misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice
che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro
diversa valutazione.

con la conseguenza che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio. La
vicenda processuale andrà analizzata al fine di verificare se il Tribunale del
riesame abbia caducato l’atto restrittivo alla stregua degli stessi elementi di
giudizio disponibili per il giudice cha ha adottato la misura cautelare. In tal caso
è preclusa la valutazione di profili di colpa ostativi all’accoglimento della
domanda.
P qm

Annulla l’impugnata ordinanza e rinvia alla Corte d’Appello di Bari per nuovo
esame.
Roma 3 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Mar o BLAIOTA)
T—eg-tA; LC

(Gaetanino ZECCA)


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

La Corte territoriale non ha tenuto conto di tale decisiva giurisprudenza;

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