Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18839 del 16/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18839 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pompa Emiliano, nato a Teramo il 14/01/1977

avverso l’ordinanza del 20/10/2017 del Tribunale dell’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale dell’Aquila, in sede di
riesame, in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari
del Tribunale di Avezzano del 18 settembre 2017, ha sostituito nei confronti di
Emiliano Pompa la misura cautelare degli arresti domiciliari con la quella della
sospensione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale, interdicendolo – per la
durata di un anno – dallo svolgimento in qualsiasi forma dell’attività di impresa,
oltre che dal rivestire uffici direttivi in persone giuridiche, in relazione ai reati di

Data Udienza: 16/02/2018

cui agli artt. 110, 319, 321, 319-bis, 61, n. 2 (capo 3 della rubrica provvisoria) e
agli artt. 110, 353, secondo comma, cod. pen. (capo 5 della rubrica provvisoria).
Secondo la provvisoria incolpazione, Emiliano Pompa, in concorso con Sergio
Giancaterino e Antonio Ruggeri, avrebbe promesso a Paolo Di Pietro, vice
sindaco con delega ai lavori pubblici del Comune di Canistro, il versamento della
somma di 20.00 euro affinché quest’ultimo compisse atti contrari ai doveri
d’ufficio, in relazione allo svolgimento della gara per l’assegnazione di lavori
pubblici relativi all’edificio comunale, aggiudicata alla Porcinari srl (gara

Antonio Ruggeri e Antonio Ranieri, avrebbe turbato il corretto andamento di una
gara pubblica indetta dal Comune di Campotosto per l’aggiudicazione di lavori in
relazione ad un’area di parcheggio.
Il Collegio della cautela riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in
relazione alle suddette ipotesi di reato.
In particolare, il coinvolgimento dell’indagato, legale rappresentante della
Porcinari srl, nella vicenda relativa alla sistemazione dell’edificio del Comune di
Canistro era dimostrato in maniera inequivoca dal tenore di tre conversazioni
ambientali captate: nella prima, Sergio Giancaterino si era accordato con il vice
sindaco Di Pietro sulla tecnica da utilizzare per condizionare la gara e farla
“prendere” ad un amico dell’imprenditore (ovvero l’indagato); nella seconda i
suddetti poi avevano concordato le ditte da invitare alla suddetta gara indicando
la percentuale che il Pompa era disposto a versare per ottenere il lavoro; nella
terza il Giancaterino aveva effettuato al Pompa un resoconto degli accordi
corruttivi raggiunti, comunicandogli che occorreva versare al sindaco il 5%.
Il Tribunale rilevava altresì che il coindagato Giancaterino aveva dichiarato
in sede di interrogatorio che il Pompa fosse disponibile alla dazione illecita.
Quanto alla seconda contestazione provvisoria, relativa alla gara di
Campotosto, il coinvolgimento dell’indagato era desunto dal Tribunale da
elementi altamente sintomatici dell’accordo illecito raggiunto da quest’ultimo per
pilotare l’aggiudicazione della gara sulla base di una tecnica consolidata (ovvero
invitare due ditte amiche con le quali concordare i ribassi): in particolare, il
Pompa aveva presentato una offerta irregolare (priva di marca da bollo) e, ancor
prima del sopralluogo, aveva indicato un ribasso identico a quello rinvenuto negli
appunti sequestrati al Giancaterino.
A questi elementi si aggiungeva, secondo il Tribunale, quale riscontro la
circostanza che il Giancaterino avesse indicato (in una conversazione captata) al
RUP Ranieri tra le ditte da invitare quella della Porcinari.
Il Tribunale confermava la ricorrenza del pericolo di reiterazione criminosa,
in termini di concretezza ed attualità, in ragione dell’attività d’impresa esercitata
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successivamente non assegnata); nonché, in concorso con Sergio Giancaterino,

e della gravità delle condotte e della spregiudicatezza manifestata dall’indagato,
indice di una spiccata inclinazione di quest’ultimo a delinquere disposto “a
pagare tangenti” per aggiudicarsi dei lavori e a presentare offerte concordate per
consentire l’aggiudicazione delle gare all’amico, in un accertato meccanismo di
alternanza di imprese colluse.
Il Giudice della cautela riteneva tuttavia adeguatamente fronteggiabile la
suddetta esigenza con la predetta misura interdittiva (tenuto anche conto del

2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre, a mezzo dei suoi difensori di
fiducia, Emiliano Pompa, articolando i seguenti motivi di annullamento.
2.1. Violazione dell’art. 319 cod. pen. e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, la richiesta cautelare configurava la esistenza di un
accordo corruttivo tra Sergio Giancaterino e Paolo di Pietro per aggirare le norme
sugli appalti, rispetto al quale il suo ruolo sarebbe quello di terzo, coinvolto cioè
quando il reato si era già consumato con la conclusione dell’accordo corruttivo,
non essendovi prova alcuna che l’indagato abbia prestato acquiescenza o aderito
allo stesso né prima né dopo.
Anche laddove si ritenesse integrato il reato di cui all’art. 322, quarto
comma, cod. pen., l’indagato fungerebbe da pedina astrattamente indotta a dare
una somma a favore del pubblico ufficiale Di Pietro, a lui promessa dal
concorrente Giancaterino.
In modo poi illogico il Tribunale avrebbe ritenuto dimostrata, in termini di
gravità indiziaria, la consapevolezza del disegno corruttivo da parte dell’indagato
sulla base di dati neutri (il silenzio serbato) e il coinvolgimento del medesimo
sulla base delle dichiarazioni non circostanziate ed insufficienti di Giancaterino,
prive di riscontri ex art. 192 cod. proc. pen. (non potendosi ritenere tali le stesse
captazioni in quanto asettiche ed irrilevanti).
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. con riguardo
al reato sub 5) e vizio di motivazione sul punto della valutazione dei gravi indizi
di colpevolezza.
Il Tribunale non avrebbe fornito risposta alle deduzioni difensive versate nei
motivi di riesame, finendo per reiterare gli stessi indizi indicati dalla richiesta
cautelare e dall’ordinanza genetica, senza tener conto dei rilievi difensivi
(riportati in calce al motivo di ricorso).
2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e
vizio di motivazione sul punto.
La motivazione sulle esigenze cautelari sarebbe apodittica, in quanto in
punto di pericolo di recidiva concreto e attuale avrebbe adottato una formula di
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tempo trascorso dai fatti commessi).

stile, oltre che contraddittoria, avendo dato atto del tempo trascorso (due anni
dai fatti), nel corso del quale nessun altro episodio delittuoso risulta essere
contestato all’indagato.
L’indagato aveva tra l’altro in sede di interrogatorio dichiarato di non aver
mai lavorato nei comuni marsicani e che l’attività di impresa aveva incontrato
gravi difficoltà dal dicembre 2016 ad aprile 2017, tanto da dover licenziare alcuni
operai, così dimostrando che la stessa ditta non era ricorsa a cartelli di imprese

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può essere accolto.

2. In ordine al primo motivo, va osservato che le censure in ordine alla
partecipazione del ricorrente al reato di corruzione si risolvono in definitiva in
una inammissibile rilettura degli elementi fattuali, notoriamente preclusa in
questa sede, dovendo soltanto il giudice di legittimità verificare se la motivazione
che sorregge la valutazione della gravità indiziaria sia esente da vizi logicogiuridici (tra tante, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
Nel caso in esame la ricostruzione della vicenda accolta dai giudici di merito
risulta caratterizzata da completezza nonché da assoluta logicità dei
ragionamenti esposti in motivazione e da assenza di intrinseca contraddittorietà.
In particolare, il Tribunale ha dimostrato la sussistenza di un accordo
corruttivo, al quale aveva partecipato, secondo un giudizio di qualificata
probabilità, anche lo stesso ricorrente, e la cui conclusione è stata desunta dalle
plurime e convergenti evidenze poste a fondamento del compendio indiziario e in
sintesi illustrate in narrativa.
Invero, il Tribunale ha evidenziato come il tenore delle conversazioni venisse
a trovare preciso riscontro nelle dichiarazioni accusatorie del coindagato.
Né ha comunque giuridico fondamento la tesi del ricorrente della
impossibilità di configurare il concorso nel reato di cui all’art. 319 cod. pen. sol
perché già definito tra i coindagati l’accordo corruttivo, ben potendo l’estraneo
inserirsi nella realizzazione del reato, contribuendo con la sua condotta alla
commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o
l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti o aumentando altrimenti la
possibilità della produzione dell’evento (tra tante, Sez. 6, n. 1986 del
06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972).

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per evitare la crisi economica.

3. Quanto al secondo motivo, va evidenziato che i rilievi difensivi proposti in
sede di riesame erano mere ipotesi astratte di lettura alternativa delle singole
evidenze indiziarie (“non può escludersi”, “ben poteva”) che il Tribunale ha
ritenuto assorbite dalla convergente significatività dei singoli indizi, secondo una
loro lettura coordinata.
Va ribadito che il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può
essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati
probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati

cod. proc. pen. Ciò in considerazione della natura stessa degli indizi, quali
circostanze collegate o collegabili ad un determinato fatto che non rivelano, se
esaminate singolarmente, un’apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo
ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonei a
dimostrare il fatto se coordinati organicamente (tra tante, Sez. 6, n. 249 del
26/01/1999, Di Girolamo G, Rv. 212708; Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015,
Filippone, Rv. 264780).

4. La motivazione infine risulta adeguata e priva dei vizi segnalati anche con
riferimento alle esigenze cautelari.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite, il pericolo che l’imputato commetta
altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, con ciò
richiedendosi la dimostrazione sia della capacità a delinquere del reo sia la
presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza può desunta dai
medesimi indici rivelatori, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e la
personalità dell’indagato o imputato (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi).
Nel caso in esame, il Tribunale ha formulato una valutazione in fatto,
incensurabile in questa sede, facendo buon governo dei suddetti principi di
diritto, indicando specificamente i fattori rivelatori del pericolo di recidiva, in
termini di concretezza e attualità, nella specie desunti dalle modalità accertate
della condotta che denotavano una spiccata inclinazione e disinvoltura del
ricorrente a delinquere nello specifico settore degli appalti nel quale continuava
ad esercitare la sua attività di impresa, così da ritenere probabile una ricaduta
nel delitto “prossima”, ancorché non specificamente individuata o imminente.
A fronte di tale giudizio, non appare affatto contraddittoria la decisione di
optare per una misura più gradata in considerazione della rilevanza e intensità
dell’esigenza cautelare così individuata, alla luce del tempo trascorso dalla
commissione dei reati.
Appaiono infine assorbiti nella motivazione resa dal Tribunale gli argomenti
difensivi in questa sede riproposti dal ricorrente.
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globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 273

5. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Il Consigl re estensore
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Così deciso il 16 febbraio 2018.

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