Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18839 del 15/11/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18839 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CAGLIARI
nei confronti di:
BIN ROUDHAN COMPANY LTD
ASHWORTH JAMES RICHARDS nato il 13/12/1966 a STAFFORD

avverso l’ordinanza del 03/06/2016 del TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI
I
ETTA ROSI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELLT
lettet17ttte le conclusioni del PG
( k-LtA (-1(

0/V,

Data Udienza: 15/11/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata il 3 giugno 2016, il Tribunale di Cagliari, in sede di
riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza
dal pubblico ministero e convalidato dal Gip dello stesso Tribunale in data 21
maggio 2016, nei confronti della società Bin Roudhan Company LTD con sede a
Georgetown (Isole Cayman), avente ad oggettollo yacht, modello Predator 84
(Sunseeker) denominato Bin Roudham, iscritto nel British Registry di proprietà di
tale società, a seguito di impugnazione proposta dalla citata società, proprietaria

barca, in un procedimento penale a carico di ignoti, per i reati: a) di cui agli artt.
282 e 295 D.P.R. 43/73 per avere introdotto nel territorio dello Stato
l’imbarcazione in oggetto beneficiando illegittimamente del regime agevolato di
importazione temporanea previsto e disciplinato dall’art. 216 del citato D.P.R.,
pur non avendone i requisiti avendo circolato nel territorio dell’unione europea
oltre il periodo massimo di 18 mesi; b) di cui all’art. 81 cpv. c.p. e artt. 1, 67,
69, 70 D.P.R. 633/73 (in relazione agli artt. 282 e 295 D.P.R. 43/73) poiché
quale proprietario dell’imbarcazione e con la condotta ivi descritta ometteva il
versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuto all’importazione; in Cagliari,
fino alla data del sequestro preventivo del natante.
2. Il Collegio del riesame ha escluso la sussistenza di gravi indizi del reato di cui
agli artt. 216, 282 e 295 c. 3 D.P.R. n. 43/1973, ritenendo che l’imbarcazione
non fosse soggetta ai dazi doganali, anche per il fatto che la notizia di reato si
riferisce al delitto di evasione IVA all’importazione di cui all’art. 70 D.P.R.
622/1972 ed ha evidenziato la mancata motivazione sugli elementi di gravità
indiziaria in ordine a tale ultimo reato, escludendo quindi che vi fosse stata
importazione nel territorio italiano, atteso che il natante era stato immesso in
libera pratica in Italia ed aveva dovuto stazionare nel porto a causa di avverse
condizioni meteorologiche durante il viaggio di traversata dalla Francia alla
Tunisia.
3. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero
presso la Procura della Repubblica di Cagliari, chiedendo l’annullamento della
pronuncia, in quanto sussisterebbero a suo parere, gravi indizi del reato di cui al
capo a), ma comunque almeno di quello di cui al capo b). Dopo avere premesso
una descrizione dei fatti posti a base del provvedimento di sequestro, e scaturiti
da una verifica dell’Ufficio dogane di Cagliari in data 7 aprile 2015, il pubblico
ministero ha illustrato la classificazione delle merci e la Tariffa doganale comune,
la cui nomenclatura trova fonte normativa nel regolamento CEE 2658/87, che
sottopone a dazio pari a 0, il bene in oggetto.
4.

Il pubblico ministero ritiene che erroneamente il Tribunale abbia fatto

riferimento agli artt. 200 e 355 del TFUE, i quali hanno a riferimento importazioni

ed armatrice e da James Richards Ashworth, comandante e possessore della

originarie, ossia merci interamente ottenute nel Paese di provenienza. Infatti
l’imbarcazione in oggetto è stata costruita nel 2011 nel Regno Unito, con motori
prodotti in Germania e quindi non è bene originario del territorio delle Cayman,
e non può dunque essere applicata la disciplina del citato art. 200. Quanto poi al
regime di ammissione temporanea, l’art. 558 reg. CEE n. 2454/1993, che
recepisce la Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, prevede l’esonero
totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione
marittima in presenza di due condizioni: a) che siano immatricolati fuori del

predetto territorio; ed inoltre nei limiti previsti dall’art. 559 (in caso di
emergenza per un massimo di cinque giorni). L’art. 562, c. 1 prevede poi il c.d.
termine di appuramento di diciotto mesi entro i quali si può fruire di un regime di
ammissione prima di assegnare la destinazione doganale alla merce. Nel caso di
specie, essendo trascorso tale periodo, l’imbarcazione avrebbe dovuto lasciare il
territorio dell’Unione, ed invece essendo rimasta in territorio italiano
irregolarmente/ si configura, ipso iure, il reato di contrabbando.
5. Sarebbe quindi erronea l’affermazione del Tribunale circa il potere degli Stati
membri di sostituire i dazi doganali con l’imposta interna, nel caso di specie, IVA
all’importazione, atteso che “si tratta di entrate fiscali disciplinate in via esclusiva
dall’Unione europea”, di stretta pertinenza e che non sono nella disponibilità
degli Stati membri. Quindi non si può parlare, come ha fatto il Tribunale, di un
trattamento tributario sostitutivo del dazio.
6. L’ordinanza impugnata avrebbe, secondo la pubblica accusa, impropriamente
richiamato l’art. 67 del D.P.R. n. 633/72, ritenendo che non fosse stata realizzata
una importazione definitiva, in quanto nel caso di specie non può parlarsi di
importazione temporanea (perfezionamento attivo), che prevede la temporanea
importazione di merci in esenzione dalle imposte per essere sottoposte a
lavorazione, con obbligo di riesportazione al termine e senza alcun obbligo di
presentazione di documentazione doganale e con obbligo di presentazione delle
merci in dogana, ma del diverso regime di ammissione temporanea, avente ad
oggetto i mezzi di trasporto, rispetto ai quali la mancata uscita dal territorio,
determina automaticamente il contrabbando doganale.
Ancora erroneamente l’ordinanza impugnata avrebbe citato il regime
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dell’immissione in libera pratica, in quanto nel caso di specie si verterebbeTdi
7.

irregolare immissione in consumo del bene ex art. 36 D.P.R. n. 43/73. Né è
pertinente il richiamo alla decisione della Corte di Giustizia che ha ad oggetto
uno scambio intracomunitario e non già, come nel caso di specie un bene extraUE immesso irregolarmente nel territorio doganale comunitario.

territorio della Comunità; b) che siano utilizzati da persona “stabilita” fuori del

8. La società estera Bin Roudhan Company LTD e James Richards Ashworth, per
il tramite del loro procuratore speciale e difensore Avv. Alessandro Asaro, hanno
depositato il 30 settembre 2016 una memoria difensiva, premettendo in fatto, da
una lato, che il termine di appuramento non era ancora scaduto alla data del
controllo del 7 aprile 2016, e dall’altro, che non sussisterebbe alcun periculum
essendo l’imbarcazione stata dissequestrata e trasportata al di fuori del territorio
dell’Unione. Quanto ai motivi di diritto le parti hanno evidenziato l’insussistenza
del reato di contrabbando doganale, considerata la non debenza dei dazi

Regolamento n. 1001/2013, del 4 ottobre 2014 in materia di nomenclatura
tariffaria e statistica della tariffa doganale comune europea (TARIC), come del
resto la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato.

Né il reato di

contrabbando può essere ravvisato in base alla presunta debenza dell’IVA, infatti
l’omesso versamento dell’IVA all’importazione non può mai integrare il reato di
contrabbando, come affermato dalla giurisprudenza, che ha esclus91 la natura di
diritto di confine dell’IVA all’importazione e, in ogni caso, nessuna IVA era
dovuta nel caso di specie, attesa la mancata immissione in libera pratica
dell’imbarcazione nel territorio dello Stato. Non sussisterebbero, a parere della
difesa delle parti “resistenti”, i requisiti soggettivi per l’applicazione IVA, essendo
l’imbarcazione di proprietà di una società extracomunitaria che non è soggetto
passivo d’IVA, né l’eventuale superamento del termine per l’appuramento può
far sorgere il presupposto impositivo dell’IVA. Comunque il difensore della
società proprietaria ha insisté nche circa il fatto che il termine di appuramento
18 mesi non sarebbe decorso, ricostruendo i periodi di navigazione del natante
di 18
durante i quali la barca era anche uscita dal territorio doganale interrompendo il
termine, e comunque anche senza calcolare tali interruzioni, il periodo di diciotto
mesi si sarebbe perfezionato alle ore 24 del 7 aprile 2016, rispetto al quale va
tenuto conto che la barca si era trattenuta nel porto fino al giorno 8, dopo
l’accertamento effettuato il 7 aprile dell’Agenzia dogane su invito dei
verbalizzanti. Da ultimo è stato comunque argomentato circa la sussistenza
della causa di forza maggiore per ripartire dal porto.
9. In data 27 ottobre 2016, i difensori della società proprietaria dello yacht e il
comandante e possessore della stessa, tramite il loro procuratore speciale e
difensore, hanno depositato ulteriori memorie, con le quali riaffermano
l’insussistenza del reato di contrabbando in ragione del fatto che il dazio
doganale nel caso di specie non è dovuto e anche per la non debenza dell’IVA,
non essendo tale tributo assimilabile ai diritti di confine, ma parte integrante del
regime generale di tributi interni, come affermato anche dalla Sezione tributaria

doganali nel caso di specie, esenzione che si evince con chiarezza dal

della Suprema Corte; né può ravvisarsi il reato di omesso versamento dell’IVA
all’importazione in quanto VIVA è esigibile in tale momento e nessuna
importazione è avvenuta; neppure risulta superato il termine di appuramento,
per cui non sussiste alcuna violazione dell’art. 562, c. 1, lett. e) del Regolamento
2454/1992 e sussisteva lo stato di necessità e/o di forza maggiore.
10. Con le sue conclusioni del 25 luglio 2016, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata,
ritenendo che il superamento del termine massimo di 18 mesi per l’importazione

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso del pubblico ministero non sono fondati. Va innanzitutto
ricordato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di
sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, Sez. U, n. 25932
del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U,
n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). 2.
Orbene l’ordinanza impugnata risulta congruamente motivata ed ha fornito
esatta applicazione delle norme di diritto richiamate, laddove ha ritenuto non
configurabile nel caso di specie il contrabbando doganale, ed ha poi ritenuto
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insufficienti gli elementi indiziari posti a base del provvedimentordel vincolo reale
in relazione alla configurabile ipotesi di cui al capo b) della rubrica.
3. Infatti risulta corretta l’affermazione esposta dal Collegio del riesame il quale
esclude che VIVA all’importazione asseritamente dovuta dalla proprietà
dell’imbarcazione abbia natura di diritto di confine. Il carattere unitario dell’IVA è
stato riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia, la quale ha affermato che VIVA,
seppur riscossa all’atto dell’operazione doganale, non perde la propria intrinseca
natura di imposta interna sui consumi (Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C272/13, in precedenza Corte di Giustizia, 25 febbraio 1988, causa n. C-299/86,
secondo la quale l’Iva all’importazione richiesta dallo Stato italiano ha natura di
tributo interno e non una tassa ad effetto equivalente al dazio doganale).
4.

Invero, nel passato, la giurisprudenza di legittimità riteneva che nella

contestazione del reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 292, 293 e 295, si
potesse comprendere VIVA all’importazione ritenendola “uno dei diritti di confine,

temporanea del natante costituisca il fumus del reato di contrabbando doganale.

avendo natura di imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e
riscossione spetta esclusivamente alla dogana in occasione della relativa
operazione di imputazione. La sottrazione dell’IVA all’importazione è, quindi,
sottrazione ad un diritto doganale di confine, sanzionata esclusivamente dalla
legge doganale come reato di contrabbando” (cfr. Sez.3, n. 1298 del 8/07/1992,
P.G., in proc. Cocchi, Ry.191820). Ma ormai tale impostazione è stata ritenuta in
contrasto con lo stesso dato normativo, il quale rinvia alle disposizioni delle leggi
doganali relative ai diritti di confine soltanto “quoad poenam” (il D.P.R. 26

controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di
confine).
5. E’ stato perciò affermato, anche dalla giurisprudenza di legittimità, che in tali
casi non è configurabile il reato di contrabbando doganale (D.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43, artt. 292, 293 e 295), ma quello

di evasione dell’I.V.A.

all’importazione (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70), la quale non rientra
tra i diritti di confine per la sua natura di tributo interno (cfr. Sez. 3, n. 42462
del 23/06/2016, Theiler, Rv. 268240 , non mass. sul punto; Sez. 3 n. 28251 del
28/05/2015, Kirichenko, non mass.; Sez. 3, n. 45468 del 25/06/2014, P.M. in
proc. Rosati, Rv. 260913; Sez. 3 n.13040 del 17/01/2014, Emendatori, non
mass.; Sez. 3, n. 34256 del 12/07/2012, Pierino, Rv. 253661).
6. Il caso di specie, in particolare afferisce ad una unità da diporto, che, in
quanto merce proveniente da zona posta al di fuori della “linea I.V.A.” può
essere oggetto della violazione (a seconda dei casi, di rilievo penale o
amministrativo) di cui agli artt. 1, 67 e 70 d.P.R. 633/1972 in combinato
disposto con gli artt. 282 e ss. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 4 se, essendo
destinata al consumo all’interno delle zone del territorio doganale comunitario e
prima di tale destinazione, non avesse scontato la relativa imposta I.V.A. Il
punto è che proprio su tale destinazione il Collegio del riesame ha evidenziato la
carenza di motivazione del provvedimento di sequestro e quindi del fumus, né
risulta sufficiente rilevare le argomentazioni spese dal pubblico ministero
ricorrente, il quale ha sottolineato il superamento del termine di diciotto mesi
quale elemento fondante il presupposto impositivo dell’IVA, considerato che
proprio su tale termine il Tribunale di Cagliari si è espresso, con una valutazione
di fatto plausibile e non smentita – e comunque in quanto tale non censurabile
nella presente sede di legittimità – affermando l’esistenza di una forza maggiore
(“le avverse condizioni meteo”) che aveva impedito allo yacht di ripartire dal
porto per la Tunisia proprio il giorno stesso del controllo doganale.

ottobre 1972, art. 70, prevede, infatti, che si applicano, per quanto concerne le

7. D’altra parte la c.d. ammissione temporanea è uno dei “regimi speciali” che
rende legittima la temporanea presenza all’interno del territorio doganale
comunitario (che ovviamente include le acque territoriali) di unità da diporto
“non immesse in libera pratica”, mediante una regolamentazione rinvenibile nel
regolamento delegato UE n. 2015/2446 e nel regolamento di esecuzione (UE) n.
2015/2447 (in vigore dall’i maggio 2016) ed anche negli artt. 216 e 218 del
Testo unico leggi doganali; tale regime presuppone che il natante sia stato
immatricolato fuori del territorio doganale c.d. unionale (ossia in uno Stato extra

caso di specie di proprietà di una società avente sede all’estero). In ogni caso,
l’unità non può permanere all’interno del territorio doganale per un periodo
superiore a 18 mesi (cfr. art. 217 ), trascorsi i quali o viene importata o
altrimenti cade automaticamente in illiceità, ovvero evasione dell’I.V.A.
all’importazione, ai sensi degli artt. 1, 67 e 70 del d.P.R. 633/1972; pertanto, se
non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 295 c. 2 e c. 3 T.U.L.D., che integrano la
fattispecie criminosa, a tale evenienza consegue, oggi, una sanzione
amministrativa.
7. Di fatti, l’art. 1 del d.lgs. di depenalizzazione n. 8 del 2016 ha stabilito che
“non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la
sola pena della multa o dell’ammenda”; il successivo c. 2 prevede che “la
disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle
ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola o congiunta a quella
pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie
autonome di reato”. Pertanto è stato già osservato che tutte le fattispecie di
contrabbando per le quali non sono integrate le fattispecie di cui all’art. 295 c. 2
e 3 T.U.L.D. sono state depenalizzate e sono sanzionabili solo in via
amministrativa. La medesima degradazione ad illecito amministrativo, nel caso
in cui non siano configurabili gli elementi di cui agli artt. 295 comma 2e 3 TULD,
investe anche la fattispecie relativa alla eventuale omesso pagamento dell’IVA
all’importazione. Tali rilievi rafforzano la giustezza della decisione impugnata
laddove, nel prendere atto della mancata esposizione degli elementi a supporto
della consistenza indiziaria del reato di cui all’art. 70 D.P.R. 633/73, hanno
annullato la misura cautelare reale, provvedendo alla restituzione della res in
vinculis all’avente diritto
Di conseguenza il ricorso del pubblico ministero va rigettato.

P.Q.M.

U.E.) ed a nome di un soggetto avente sede fuori del medesimo territorio (nel

rigetta il ricorso del pubblico ministero

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

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