Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18837 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18837 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARTINELLI PASQUALINA nato il 18/01/1969 a SESTO CAMPANO

avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 22/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso, a
seguito di gravame interposto dall’imputata Pasqualina MARTINELLI
avverso la sentenza emessa il 28.7.2015 dal Tribunale di Isernia, in
riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta alla predetta
imputata in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di cui

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata
che, con atto a mezzo del difensore, deduce con unico motivo violazione
degli artt. 161 e 179 cod. proc. pen. per l’omessa citazione in primo
grado dell’imputata alla quale il decreto di citazione a giudizio era stato
notificato non al domicilio eletto o dichiarato ma ad altro indirizzo, ove
era risultata irreperibile, essendo successivamente disposta la notifica al
difensore. Errano i Giudici di merito che hanno respinto la pertinente
eccezione difensiva sulla base della sua intempestività, aggiungendo
incongruamente la Corte di appello che la imputata aveva comunque
appreso della udienza dibattimentale del 8.10.2013 attraverso la missiva
con la quale il difensore rinunciava al mandato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente rigettata l’istanza di rinvio
dell’udienza formulata dal difensore non solo per la sua irrituale
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata – Sez. 1, n. 18235 del
28/01/2015 Rv. 263189 – ma anche per l’assenza di qualsiasi
giustificazione che sorregga un legittimo impedimento.
2.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3. La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al
difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di
ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata
allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte
dell’ imputato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771).

all’art. 368 cod. pen..

4. Ne consegue che detta nullità è sanata se non eccepita nei
termini di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., immediatamente
dopo il suo prodursi.
5. Pertanto, ineccepibile è il rigetto della eccezione difensiva sul
rilievo della sua tardività, posto che la stessa era stata formulata dopo
alcune udienze tenutesi successivamente alla notifica del decreto al
difensore.

al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.3.2018.
Il Componente estensore
Angelo Capozzi

residen
fano

6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente

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