Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18836 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18836 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PANZANI ALESSANDRO nato il 03/12/1952 a FIRENZE
CASALINI MATTEO nato il 08/11/1975 a FIRENZE
COLLINI ANDREA nato il 08/07/1950 a FIRENZE
GIOVANNINI ROMILDA nato il 23/05/1953 a RONCOFERRARO

avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO che ha concluso per:

l’annullamento con rinvio limitatamente alle attenuanti in riferimento all’art.
62 n. 6. Rigetto nel resto per il ricorso di Panzani Alessandro;

l’inammissibilita’ del ricorso di Casalini Matteo;
il rigetto dei ricorsi di Collini Andrea e Giovannini Romilda.
Uditi i difensori:

Avv. BATACCHI MASSIMO in difesa di CASALINI MATTEO che si è riportato ai
motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.

Avv. ROSANA MARIO in difesa di PANZANI ALESSANDRO ha chiesto
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Avv. ANTONELLI LAURA in difesa di COLLINI ANDREA e GIOVANNINI
ROMILDA ha chiesto l’annullamento e rinvio alla Corte di Appello di Firenze.

Avv. GUGLIOTTA MARIA CONCETTA in difesa di COLLINI ANDREA e
GIOVANNINI ROMILDA si è associata alle richieste del co-difensore.

Data Udienza: 22/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a
seguito di gravame interposto dagli imputati Alessandro PANZANI,
Matteo CASALINI, Andrea COLLINI e Romilda GIOVANNINI avverso la
sentenza emessa il 10.6.2013 dal GUP del locale Tribunale, in parziale
riforma della decisione ha revocato le statuizioni civili disposte a carico

la provvisionale a carico di Matteo CASALINI, confermando la sentenza
in relazione alla responsabilità di Alessandro PANZANI, Matteo
CASALINI, Andrea COLLINI e Romilda GIOVANNINI in ordine ai reati loro
rispettivamente ascritti, riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5
d.P.R. n. 309/90, con condanna a pena di giustizia.
2. Sono ascritti al PANZANI, investigatore privato, ed alla
GIOVANNINI il reato di cui agli artt. 110,81 cpv., 617 bis cod. pen. (capi
1 e 2) nonché di cui agli artt. 110,81 cpv., 617 cod. pen. in relazione
alla intercettazione, registrazione e presa di conoscenza di conversazioni
tenute da Walquiria SANTOS CALDIERIA, convivente di Alessandro
COLLINI, figlio della GIOVANNINI, al fine di ottenere notizie riservate
per screditarla agli occhi del predetto Alessandro e per far affidare in
via esclusiva la piccola Alicia nata dalla relazione tra la SANTOS e
Alessandro COLLINI a quest’ultimo. Inoltre, agli imputati PANZANI,
COLLINI, GIOVANNINI e CASALINI è ascritto sub 3) il reato di cui agli
artt. 110, 81 cpv., 73 d.P.R. n. 309/90 in quanto, per la stessa predetta
finalità, reperivano, detenevano e collocavano nell’autovettura della
SANTOS CALDIERIA gr. 56,04 di marijuana e 86,42 di hashish. Agli
stessi predetti imputati è, infine, ascritto sub 4) il reato di cui agli artt.
110, 368 cod. pen. in quanto – sempre al medesimo fine predetto – dopo
aver tenuto la condotta sub 3) informavano il CASALINI, appartenente
alla Polizia di Stato, la squadra mobile della Questura di Prato, di aver
ricevuto la notizia falsamente confidenziale della presenza di droga
nell’autovettura della SANTOS CALDIERIA, così falsamente incolpando
quest’ultima, sapendola innocente, del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n.
309/90.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati.
4. Nell’interesse di Alessandro PANZANI, con atto del difensore, si
deduce:
1

di Alessandro PANZANI, Andrea COLLINI e Romilda GIOVANNINI nonché

4.1. Violazione degli artt. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e 368 cod.
pen. in relazione alla affermata responsabilità del ricorrente in ordine al
reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 in luogo del solo reato
di cui all’art. 368 cod. pen., trattandosi di una mera modalità esecutiva
di quest’ultimo più grave reato. L’assunto dei Giudici di merito in
risposta all’analogo motivo di appello – che si appunta sulla finalità
illecita dell’acquisto e della detenzione – risulta errato in quanto la
fattispecie ex art. 73 comma 5 d.P.R. non richiede quale suo elemento

specie insussistente.
4.2. Vizio

cumulativo

della

motivazione

in

relazione

alla

affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 617 bis e
617 cod. pen.. A riguardo la Corte di merito nulla ha detto – rispetto alle
deduzioni difensive contrarie – circa il raggiungimento della prova che il
ricorrente aveva fornito il registratore per l’ intercettazione delle
comunicazioni alla GIOVANNINI; risulta, inoltre, carente e
contraddittorio l’assunto secondo il quale la GIOVANNINI non fosse in
grado di utilizzare l’apparecchiatura per le intercettazioni, risultando solo
che il PANZANI si limitò ad effettuare il riversaggio delle conversazioni
intercettate su supporto magnetico.
4.3. Vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., avendo il PANZANI
provveduto a risarcire, prima dell’apertura del dibattimento, la parte
offesa del danno morale che aveva potuto subire, attraverso l’offerta
reale di euro 10.000,00 alla SANTOS che non l’aveva rifiutata ma
accettata con riserva.
5. Nell’interesse di Matteo CASALINI, con atto del difensore, si
deduce con unico motivo violazione ed erronea applicazione degli artt.
73 e 75 d.P.R. n. 309/90 in relazione agli artt. 15 e 368 cod. pen.
L’assunto dei Giudici di merito secondo il quale la fuoriuscita dello
stupefacente dalla sfera dell’originario detentore costituisce condotta
punibile ex art. 73 d.P.R. n. 309/90, qualunque sia il titolo che
determina l’azione, è corretta solo in astratto ma non in rapporto alle
risultanze processuali evidenziate dalla stessa Corte di appello: il
pacifico accordo tra gli imputati su tutte gli aspetti della vicenda,
dall’acquisto alla destinazione finale dello stupefacente, inquadrano la
vicenda – secondo le stesse indicazioni delle S.U. – nell’ambito della
fattispecie dell’acquisto di gruppo ex art. 75 d.P.R. n. 309/90, esulando
2

costitutivo una qualsiasi finalità illecita ma quella di cessione, nella

qualsiasi finalità di spaccio, presupposto perché si configuri il reato di cui
all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 che necessita di “una futura attività
di cessione”. Al di fuori di questa ipotesi residua – nella specie – solo la
condotta prevista dall’art.368 cod. pen. quale calunnia reale mediante
simulazione a carico del soggetto falsamente incolpato di tracce di un
determinato reato. Di qui, si sollecita l’applicazione della regola ex art.
15 cod. pen. sul concorso apparente di norme e del criterio della

6. Nell’interesse di Andrea COLLINI, con atto dei difensori, si
deduce:
6.1. Erronea applicazione dell’art. 368 cod. pen. in relazione al
difetto dell’elemento soggettivo del reato essendo emerso in atti che il
ricorrente e la moglie, avevano prestato il consenso – sulle insistenze
del PANZANI e del CASALINI – all’inserimento nell’auto della SANTOS di
un quantitativo di droga idoneo ad attivare un procedimento
amministrativo ex art. 75 d.P.R. n. 309/90 e non incolpare la donna del
delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90. La Corte non ha tenuto conto
che la somma di 10.000,00 euro era quella complessiva del reperimento
della sostanza cui sommare gli onorari del PANZANI e del CASALINI, ai
quali soltanto poteva ascriversi la determinazione della qualità e
quantità dello stupefacente.
6.2. Mancanza

di

motivazione

in ordine alla

sussistenza

dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., pur constatandosi da parte
dei giudici di merito il ruolo propulsore del PANZANI e della esecuzione
completamente ascrivibile a questi ed al CASALINI.
7. Nell’interesse di Romilda GIOVANNINI, con atto dei difensori, si
deduce:
7.1. Erronea applicazione degli artt. 617 e 617 bis cod. pen. in
relazione agli artt. 5 e 47 cod. pen.. Erroneamente la Corte di appello in relazione ai pertinenti motivi difensivi – ha invocato l’inescusabilità
dell’errore di diritto rispetto all’assunto che faceva leva sulla induzione in
errore operata dal PANZANIl della ricorrente sulla liceità della propria
l
condotta. Si tratta, invece, di errore di fatto basato sulla circostanza
secondo la quale l’unicità della linea telefonica e la collocazione della
strumentazione nella sua abitazione rendevano lecita la condotta posta
in essere.

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consunzione.

7.2. Erronea applicazione dell’art. 368 cod. pen. e vizio della
motivazione rispetto alla dedotta convinzione da parte della ricorrente
che il quantitativo di stupefacente in relazione al quale aveva prestato
consenso fosse idoneo a fondare la sola attivazione della procedura ex
art. 75 d.P.R. n. 309/90 e non l’accusa del delitto di cui all’art. 73 d.P.R.
n. 309/90, richiamandosi le medesime considerazioni già esposte nel
precedente ricorso.

attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. per le ragioni esposte nel
precedente ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso nell’interesse di Alessandro PANZANI.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1.1. La Corte di merito ha rigettato l’analogo motivo di appello sul
rilievo che la detenzione, per finalità diversa dall’uso personale, e la
distribuzione della droga è reato qualunque sia il titolo per il quale
fuoriesca dalla sfere dell’originario detentore, escludendo – inoltre l’assorbimento in quello ex art. 368 cod. pen. non essendo una modalità
esecutiva essenziale per quest’ultima fattispecie.
2.1.2. Invero, le condotte punite dall’art. 73 d.P.R. n. 309/90 – cui
l’ipotesi lieve di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 fa riferimento riguardano, tra le altre, l’acquisto e la detenzione senza l’autorizzazione
di cui all’art. 17 “per qualunque scopo” (comma 1) o la detenzione senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17

“a qualsiasi titolo o comunque

illecitamente” (comma 1 bis), mentre la finalità di spaccio in tanto ha
rilievo in relazione alla ipotesi di destinazione per uso esclusivamente
personale dello stupefacente, della quale – ai sensi dell’art. 73 comma 1
bis lett. a) d.P.R. n. 309/90 – è esclusa la rilevanza penale.
2.1.3. Nella specie, è pacificamente assente ogni questione circa la
destinazione ad uso personale dello stupefacente acquistato e detenuto
per essere immesso nella vettura della SANTOS, cosicché del tutto
esatta è la risposta data dalla Corte di merito alla questione posta in
appello che fa leva sulla illiceità dell’acquisto e della detenzione.
4

7.3. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.2.1. Alla già generica deduzione in appello – la prima sentenza
attribuiva la riconducibilità della fornitura della attrezzatura al PANZANI
sulla base di quanto detto dalla SANTOS, la quale l’aveva appreso dalla
sua amica BRITO SOUSA che la GIOVANNINI aveva interpellato per
tradurre le captazioni poi ritrovate presso i COLLINI – la Corte di appello
comunque risponde attribuendo le intercettazioni illegali alla sinergia tra

GIOVANNINI – che aveva operato di conseguenza – argomentando dai
dialoghi intercettati e dalle dichiarazioni accusatorie della GIOVANNINI,
non illogicamente facendo leva sulla stessa ammissione del PANZANI di
aver eseguito il trasferimento dei dialoghi intercettati su supporto, non
essendone capace la donna.
2.2.2. Il terzo motivo è generico rispetto al rilevato risarcimento del
danno in appello, risultando – invece – condanna ad esso in primo
grado.
3. Il ricorso nell’interesse di Matteo CASALINI.
3.1. Il motivo è in gran parte analogo al primo motivo del
precedente ricorrente, al quale – pertanto – deve essere risposto
secondo quanto già sopra detto, risultando – inoltre – tutto infondata la
prospettazione dell’acquisto di gruppo, esulando nella specie la finalità di
consumo.
4. Il ricorso nell’interesse di Andrea COLLINI.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto al doppio
conforme accertamento di merito in ordine alla consapevole finalità
condivisa dagli imputati di far arrestare la SANTOS: risulta, a tal
proposito, che il correo CASALINI chiese espressamente al dirigente
della squadra mobile perché la SANTOS non fosse stata arrestata e che
il PANZANI giustificò al COLLINI il mancato arresto della donna con una
serie di fortuite circostanze, mentre lo stesso COLLINI – nel parlare con
la moglie dell’accaduto – rappresentava che la donna, per il “lassismo
del sistema penale” dopo due giorni sarebbe stata scarcerata, dandone,
quindi, per scontato l’arresto.
4.2. Il secondo motivo è generico rispetto all’implicito rigetto del
pertinente motivo di appello sulla base del protagonismo palesato
dall’imputato – che ebbe ad elargire la cospicua somma per l’acquisto
dello stupefacente – nella vicenda.
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il PANZANI – che aveva fornito incoraggiamento ed aiuto – e la

5. Il ricorso nell’interesse di Romilda GIOVANNINI.
5.1.11 primo motivo è manifestamente infondato, quando non
proposto per ragioni di fatto non scrutinabili in questa sede, rispetto alla
corretta risposta data in ordine all’analogo motivo in appello circa la
inescusabilità della ricorrente in ordine alla condotta illecita posta in
essere perché, a qualsiasi costo, incastrasse la nuora.
5.2. Il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati per le

6. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della
somma che si stima equo determinare in euro duemila in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro duemila in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.3.2018.

ragioni esposte in ordine agli analoghi motivi del COLLINI.

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