Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18835 del 22/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18835 Anno 2018
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO ALESSIO nato il 29/12/1991 a ASCOLI PICENO

avverso la sentenza del 17/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO che ha concluso per per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. BARONE ISABELLA del foro di MESSINA sostituto
processuale dell’avvocato GRAMENZI UMBERTO in difesa di RUSSO ALESSIO che
si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.

I

Data Udienza: 22/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, a
seguito di gravame interposto dall’imputato Alessio RUSSO avverso la
sentenza emessa il 12.1.2015 dal Tribunale di Ascoli Piceno, ha
confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto

condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato che con atto a mezzo del difensore deduce:
2.1. Violazione degli artt. 161 comma 4 , 601, 178 e 179 cod. proc.
pen. in relazione all’omessa citazione in appello dell’imputato, al quale
non è stato notificato il relativo decreto presso il domicilio dichiarato o
eletto, ove stava agli arresti domiciliari per altro, essendo esso notificato
al difensore ai sensi dell’art. 161 comma 1 cod. proc. pen. in assenza dei
relativi presupposti.
2.2. Violazione degli artt. 601,420 bis, 178 lett.c) cod. proc. pen. in
relazione alla omessa partecipazione dell’imputato al giudizio. Lo stesso,
in quanto all’obbligo di dimora in Ascoli Piceno, doveva essere
autorizzato ad allontanarsi da detto comune per esercitare il suo diritto a
partecipare al giudizio.
2.3. Violazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309/90 e vizio
cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di
responsabilità che non ha tenuto conto della condizione di
tossicodipendente dell’imputato e della scorta di stupefacente per questo
motivo detenuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Da un lato, dall’intestazione della sentenza risulta che l’imputato era
elettivamente domiciliato presso il difensore e che tale dichiarazioni

responsabile del reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 e

I
risulta in atti (effettuata in data 6.4.2014 in sede di richiesta di
ammissione al gratuito patrocinio); dall’altro, risulta che è stata anche
effettuata notifica personale allo stesso imputato (in data 16.11.2015)
del decreto di citazione in appello per l’udienza del 3.12.2015 – allegato
al ricorso.
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto in tema
di impedimento a comparire, grava sull’imputato che abbia ricevuto

sottoposto all’obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione dal
territorio

di

un

determinato

comune,

l’onere

di

attivarsi

tempestivamente per ottenere detta autorizzazione e di comunicare al
giudice procedente la propria volontà di presenziare all’udienza. (Sez. 6,
n. 44764 del 28/11/2001 Rv. 220527 Bonaccorsi ed altri) e nella specie

non risulta alcuna attivazione a riguardo.
5. Il terzo motivo costituisce generica censura in fatto rispetto alle
ineccepibili ragioni della affermazione di responsabilità che, in relazione
all’accertamento in fatto secondo il quale – dopo la consegna del
pacchetto con gr. 7,9 di sostanza – erano state ritrovate nell’abitazione
dell’imputato numerose

altre dosi di stupefacente, il bilancino di

precisione ed il coltello intriso di stupefacente nonché la sostanza da
taglio e la busta con i ritagli circolari trovati nel sacchetto della
spazzatura ed in base alla considerazione dello stato di disoccupazione
dell’imputato, ha ritenuto improponibile la versione difensiva della
“scorta” ad uso esclusivamente personale dello stesso imputato.
6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22.3.2018.
Il Componente estensore

Il

regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio, e che sia

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