Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18835 del 12/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18835 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Domesi Maurizio, nato a Polverigi il 22/02/1960

avverso la sentenza del 15/02/2011 del Tribunale di Ancona, sez. distaccata di
Osimo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del
ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Elisabetta Nicolini, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 15 febbraio 2011 il Tribunale di Ancona – sezione
distaccata di Osimo, riformando su appello dell’imputato e della parte civile la

Data Udienza: 12/02/2013

decisione assunta dal locale giudice di pace, ha dichiarato Maurizio Domesi
responsabile del delitto di ingiuria in danno di Marco Domesi e riqualificato come
delitto di percosse il fatto originariamente contestato come lesione personale
lievissima; ha quindi posto in continuazione i due reati e rideterminato la pena in
euro 400,00 di multa, ferma la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni
in favore della parte civile.
1.1. Il giudice di appello ha ravvisato la prova dei commessi reati nella
deposizione della persona offesa, ritenuta coerente e credibile in quanto

Anna Spizzirri, moglie (poi separata) dell’imputato, la quale aveva confermato di
aver udito «rumori e trambusto» in occasione del fatto; ha ritenuto, tuttavia, che
l’aver causato il diagnosticato trauma contusivo all’addome, non costituente a
suo avviso malattia, fosse giuridicamente riconducibile al reato di percosse.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore,
affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente impugna la condanna per il reato di
ingiuria, deducendo l’inattendibilità della persona offesa perché smentita, almeno
in parte, dalla teste Spizzirri; sotto altro profilo lamenta non essersi applicata
l’esimente della provocazione, pur essendosi accertato che Marco Domesi aveva
occupato un appartamento nella disponibilità esclusiva dell’imputato.
2.2. Col secondo motivo impugna la condanna a titolo di percosse,
osservando che il trambusto udito dalla Spizzirri si era verificato, secondo la sua
stessa deposizione, nelle ore del mattino, mentre i fatti per cui è processo si
erano svolti di sera. Sotto altro profilo lamenta essersi ignorata la copiosa
documentazione medica dimostrativa di un intervento chirurgico che la persona
offesa aveva subito all’addome pochi giorni prima.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata è gravemente viziata in diritto, e va annullata
senza rinvio, nella parte in cui riforma la pronuncia di assoluzione, condannando
l’imputato agli effetti penali per il reato di ingiuria, in assenza di impugnazione
del pubblico ministero. La determinazione così adottata comporta la nullità di
ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., i cui
caratteri di insanabilità e rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del
procedimento, sono sanciti dall’art. 179 dello stesso codice.
1.1. Per completezza va precisato che, pur trattandosi di imputazione
riguardante il reato di ingiuria, non può riconoscersi all’appello della parte civile

2

suffragata dalla documentazione medica in atti e dalla deposizione della teste

l’efficacia di rimettere in discussione la responsabilità penale dell’imputato ai
sensi dell’art. 577 cod. proc. pan., essendo stata detta norma abrogata dall’art.
9 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, la cui entrata in vigore è anteriore alla
pronuncia della sentenza di primo grado.
1.2. Quanto agli effetti civili, la decisione assunta è del tutto silente circa le
ragioni per cui non si è data applicazione all’art. 599, comma secondo, cod. pen.,
il quale esclude la punibilità di chi abbia offeso nello stato d’ira determinato da
un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. Lo stesso giudice di secondo grado

l’appartamento nella disponibilità esclusiva dell’imputato, con il quale non
correvano buoni rapporti e che si sarà ragionevolmente opposto»; era d’obbligo,
dunque, interrogarsi sulla riconducibilità – o meno – della situazione così
descritta all’ipotesi presa in osservazione dalla norma citata e, nel caso di
approdo a conclusione negativa, darne adeguata giustificazione. Il

deficit

motivazionale derivante dalla relativa omissione vizia la sentenza anche sotto
tale profilo e ne impone l’annullamento con rinvio.

2. Nella parte riguardante la conferma della responsabilità dell’imputato in
ordine al reato di cui al capo a), riqualificato come percosse, la ricostruzione in
fatto non è adeguatamente motivata. Nella sentenza si fa un generico
riferimento alla deposizione – assunta in grado di appello – della teste Anna
Spizzirri, dalla quale si è appreso di «rumori e trambusto allorché i due fratelli
presumibilmente si affrontarono»; ma la motivazione così espressa non soltanto
non spiega le ragioni della ritenuta concomitanza temporale – contestata dal
ricorrente – dei «rumori e trambusto» con la presenza sul posto di Maurizio
Domesi, della cui incertezza lo stesso Tribunale dà atto con l’utilizzo del termine
«presumibilmente»; ma neppure chiarisce come dal narrato della teste si sia
potuto trarre la prova che Maurizio Domesi avesse nella circostanza percosso il
fratello: il che era tanto più necessario a motivo del carattere decisivo attribuito
dallo stesso giudice alla testimonianza, considerato che l’esercizio del potere di
disporre l’integrazione probatoria presuppone l’impossibilità di decidere in base
allo stato degli atti (v. art. 603, comma 1, cod. proc. pen.).
2.1. Anche sotto tale profilo la sentenza impugnata è viziata da carenza di
motivazione e deve essere, perciò, annullata.

3. Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso Tribunale di Ancona (in
persona di altro magistrato), sottoporrà la vicenda a rinnovata disamina,
limitando la propria cognizione agli effetti civili per quanto riguardante il delitto
di ingiuria, e nella pienezza della propria giurisdizione penale quanto al delitto di

3

agt

riconosce, nella motivazione, di aver accertato che «il querelante aveva occupato

percosse.

P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza in punto di statuizioni penali relative al reato
di ingiuria, senza rinvio.
Annulla nel resto con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame.

Così deciso il 12/02/2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA