Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18834 del 20/01/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18834 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GAI EMANUELA

Data Udienza: 20/01/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gili Alessandro, nato a Roma il 28/10/1963

avverso la sentenza del 17/12/2015 della Corte d’appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori
Perla, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. F. Ventimiglia in sost. avv. Schiaffino, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 dicembre 2015, la Corte d’appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, in data 8 gennaio 2015
appellata da Alessandro Gili, concedeva al predetto il beneficio della sospensione
condizionale della pena e conferma el resto la sentenza.

Ae-

Il Tribunale di Milano aveva dichiarato responsabile Alessandro Gili 9pril reato di
cui all’art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché quale legale
rappresentante dal 06/10/2009 al 30/12/2009, della società Vox2Web spa, non
versava l’imposta sul valore aggiunto dovuta, in base alla dichiarazione Iva
relativa all’anno di imposta 2008, nel termine previsto per il pagamento
dell’acconto Iva, per l’ammontare di C 1.486.076,00, fatto commesso in Milano il
27 dicembre 2009, e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione,
pene accessorie.

a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti
motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. attu. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’arV 606 comma 1 lett. b)
ed e) cod.proc.pen. in relazione all’inosservanza e/o erronea applicazione
dell’art. 603 cod.proc.pen., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della
motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del
dibattimento. Premette ‘corrente di aver chiesto, con i motivi aggiunti all’atto di
appello, ex art. 585 comma 4 cod.proc.pen., l’acquisizione della “relazione della
società di revisione sul bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2009”, e che
la Corte d’appello aveva negato l’acquisizione della predetta documentazione
sulla scorta dell’erroneo convincimento che la richiesta di rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale fosse stata tardivamente proposta. La corte
territoriale sarebbe incorsa in una erronea applicazione della legge processuale
essendoe—richiestata’tempestivamente avanzata ai sensi e nei termini di cui
all’articolo 603 cod.proc.pen. I giudici dell’appello avrebbero omesso di prendere
in considerazione l’istanza difensiva ed avrebbero così omesso di assumere una
prova decisiva sulla base di una motivazione erronea.
La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale del giudizio d’appello sarebbe
stata preclusa sull’erroke° presupposto di una asserita tardività dell’istanza
difensiva, senza, peraltro, alcuna motivazione in ordine al tema della rilevanza
dell’acquisizione documentale.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione
all’articolo 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nonché il vizio di motivazione in
relazione alla manifeste illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine
all’affermazione della responsabilità penale. La Corte d’appello avrebbe
erroneamente ritenuto sussistente la violazione contestata non considerando che
il Gili aveva assunto la carica sociale in un momento successivo alla
sottoscrizione della dichiarazione Iva, redatta da altro soggetto, e la
dichiarazione non indicava il debito Iva, il cui omesso versamento sarebbe poi
stato imputato al ricorrente. In altri termini, la corte avrebbe erroneamente

2

/\e__

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione, Alessandro Gili,

Jimputato ‘corrente di aver omesso di versare un tributo di cui non vi era
evidenza alcuna nella dichiarazione, sottoscritta da altro soggetto prima
dell’assunzione della carica.
Sotto altro profilo, la corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di
motivazione wir travisamento della prova, nella parte in cui avrebbe ritenuto, e
ciò travisando la prova costituita dalla deposizione testimoniale del curatore del
fallimento Dott. Rocchi, che il dissesto della società fosse imputabile a scelte
imprenditoriali che avevano condotto ad una lievitazione dei costi, situazione

Vox2Web spa. Dunque, la Corte d’appello avrebbe travisato la deposizione del
curatore sul puntputato la causa del dissesto della capogruppo alla società
Vox2Web spa, motivazione contraddittoria nella parte in cui imputata al
ricorrente la causa del dissesto ritenuta frutto di una strategia noncurante degli
obblighi tributari che incombono sull’imprenditore.
Ed ancora la Corte d’appello avrebbe omesso di prendere in considerazione
la dedotta situazione di crisi economica finanziaria in cui versava la società, e più
in generale il gruppo Omnia Network, ampiamente illustrata dalla difesa del
ricorrente che aveva depositato perizia sulla scorta della quale aveva
documentato di aver intrapreso precise attività di rilancio e di ricapitalizzazione
del gruppo, produzioni che avrebbero dovuto condurre i giudici dell’appello ad
escludere il dolo in capo al ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione all’art. 133
cod.pen., nonché il vizio di motivazione sotto il profilo della assenza di
motivazione sulla determinazione della pena non contenuta nei minimi edittali.
Argomenta il ricorrente che la Corte d’appello si sarebbe discostata dal minimo
edittale senza una congrua e adeguata motivazione, ai sensi dell’articolo 133
c.p..

2.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge e l’omessa
motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti
generiche fondate sull’assenza di elementi di segno favorevole e sul riferimento
ai precedenti penali.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato.

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questa da riferire alla società capogruppo Omnia Network e non alla società

5. Quanto alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per
l’acquisizione della documentazione allegata all’atto di appello, deve convenirsi
con il ricorrente che la Corte ha erroneamente ritenuto la tardività della
produzione, e ciò in quanto il chiaro disposto dell’art. 603 comma 1
cod.proc.pen. consente di chiedere la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
in grado di appello con richiesta nell’atto di appello o nei motivi presentati a
norma dell’art. 585 comma 4 cod.proc.pen., sicché non vi paiono esservi dubbi
sulla erroneità della pronuncia di rigetto.
Ciò non di meno, deve ricordarsi che è affermazione consolidata quella

postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro
probatorio in atti (ex multis Sez. 3, n. 37879 del 23/06/2015, Pisaniello, Rv.
265022).
L’integrazione istruttoria in grado di appello ha carattere eccezionale e
può essere disposta soltanto quando il giudice non possa decidere allo stato degli
atti; il che si traduce nella necessità che la prova offerta sia decisiva, cioè idonea
ad eliminare ogni incertezza o ad inficiare il valore probatorio di ogni altra
risultanza di segno contrario (Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv
237410; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004, Modi, Rv 228920).
Nel caso di cui ci si occupa, il ricorrente, nel denunciare la mancata
acquisizione della prova documentale non argomenta la decisività sull’esito del
processo nel senso che, se valutata con il restante compendio probatorio,
avrebbe avuto la capacità dimostrativa dell’infondatezza della accusa. Il
ricorrente avrebbe dovuto argomentare quali elementi/circostanze obiettive
rilevate dalla società di revisione nella relazione al bilancio consolidato,
avrebbero dimostrato, e sotto quale profilo, l’infondatezza dell’accusa si da
essere decisivi per sovvertire l’esito processuale. Erra il ricorrente nel sostenere
in sé “decisiva” l’acquisizione della relazione al bilancio consolidato della società
di revisione, dovendo essere dimostrata invece la decisività con riferimento ad
accertamenti ivi contenuti aventi capacità dimostrativa nel senso di sovvertire
l’epilogo della condanna. Il ricorso sul punto finisce per essere, anche, di
carattere generico, in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso.
In ogni caso, nella stessa struttura argomentativa posta a base delle pronunce di
merito, emerge la completezza probatoria per una valutazione in ordine alla
responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il
dibattimento.

5. Il secondo motivo di ricorso con cui si censura l’affermazione della
responsabilità penale e si deduce la violazione della legge penale in relazione
all’art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è, parimenti, infondato.
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secondo cui l’acquisizione di una prova documentale nel giudizio di appello,

Deve premettersi che la materiale omissione del versamento dell’imposta dovuta
per l’anno 2008, sulla base dell’ultima dichiarazione, entro il termine per il
versamento dell’acconto dell’anno successivo (27/12/2009) da parte del Gili, non
è oggetto di contestazione, essendo le censure incentrate sull’attribuibilità
dell’omissione al Gili, amministratore unico e legale rappresentate della Vox2Web
spa, sul rilievo dell’assunzione della carica sociale in un momento successivo alla
sottoscrizione della dichiarazione Iva, redatta da altro soggetto, e dell’assenza di
“esposizione” del debito Iva nella medesima.

dato he dalla dichiarazione annuale Iva (modello IVA 2009, quadro VL, righi
VL7,VL29 e VL39) erano riportati il credito finale, l’ammontare dell’imposta
dovuta (e non versata), l’ammontare dei versamenti periodici asseritamente
compiuti. Dunque, risulta, per tabulas, dalla mera lettura del provvedimento
impugnato, che il ricorrente, che al momento della scadenza del termine per
compiere il versamento (27/12/2009) era il legale rappresentante, circostanza
questa non contestata, ben poteva avere contezza, dalla semplice lettura della
dichiarazione annuale IVA del 30 settembre 2009, del debito tributario della
società, debito tributario che imponeva, come termine ultimo, il versamento
della relativa somma al 27 dicembre 2009, data nella quale egli era il soggetto
tenuto, in ragione della carica ricoperta, al versamento. A nulla rileva, infatti, che
il soggetto che aveva materialmente redatto la dichiarazione Iva fosse diverso
dal soggetto (Gili) che era il legale rappresentante, al momento del termine
ultimo per il versamento, soggetto su cui grava l’obbligazione tributaria, in
presenza di debito tributario ben esposto nella relativa dichiarazione.

Del resto, che il ricorrente non possa fondatamente sostenere di non essere
stato a conoscenza del debito, posto in evidenza nella dichiarazione Iva, è ben
argomentato nella sentenza impugnata che ha dato atto che il Gili, era stato
amministratore, con diversi ruoli/ nella società Vox2Web spa, sin dal 2004,
avendo ricoperto, per quanto qui di rilievo, la carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione dal 17/04/2008 fino al marzo 2009, momento nel quale la
società era amministrata da un Amministratore Unico, fino al 26/09/2009
momento nel quale l’esercizio della gestione era nuovamente passato in capo ad
un consiglio di amministrazione, presieduto dal Gili, fino al 30/12/2009, allorchè
la società era stata posta in liquidazione e il medesimo Gili era stato nominato
liquidatore. Dunque è totalmente smentita l’affermazione difensiva secondo cui il
ricorrente non poteva essere a conoscenza del debito tributario non evincibile
dalla dichiarazione sottoscritta da altri non avendo alcuna carica sociale al
momento della sua compilazione.

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5.1. Contrariamente all’assunto difensivo (pag. 4), la sentenza impugnata ha

La Corte d’appello ha correttamente argomentato che il ricorrente, legale
rappresentante al momento della scadenza del termine per il versamento, e
dunque soggetto su cui grava l’obbligo tributario di versamento, aveva
consapevolmente omesso il versamento dell’Iva, dovuta sulla base della
dichiarazione che la esponeva.

5.2. La sentenza impugnata fa, peraltro, buon governo dei principi affermati
dalla giurisprudenza di legittimità per il caso in cui l’omesso versamento del
debito Iva riguardi società di capitali.

che la responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è
attribuita all’amministratore, individuato secondo le norme civilistiche di cui agli
artt. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c. cioè a coloro che rappresentano e
gestiscono l’ente. Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e
sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l’ordinamento tributario di cui al D.Lgs.
n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò
sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore,
si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da
pregresse inadempienze.

5.3. Per il rilievo concreto che assume nella decisione in scrutinio, questa Corte
di legittimità ha già affermato che, nel caso di successione nella carica di
amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla
presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine
fissato per l’adempimento dell’obbligo tributario di versamento, sussiste la
responsabilità, per i reati tributari connessi all’omesso versamento di imposte
dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della
dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della
stessa (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882; Sez. 3, n. 39687
del 4.6.2014, Decataldo, Rv. 260390), e ciò sul rilievo dell’assenza di
compimento del previo controllo di natura prettamente contabile sugli ultimi
adempimenti fiscali che comporta la responsabilità quantomeno a titolo di dolo
eventuale. E ciò tanto più in quei casi, come quello in esame, in cui il debito
fiscale non era remoto e/o occulto, perché esposto nella dichiarazione presentata
al 30 settembre 2009, poiché si trattava dell’Iva dovuta sulla base dell’ultima
dichiarazione e, quindi, era sufficiente, prima di assumere la carica di
amministratore (pochi giorni dopo), di chiedere in visione la dichiarazione e
l’attestato di versamento all’erario dell’iva a debito per adempiere nel termine
stabilito al pagamento dell’obbligazione tributaria.

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In tema la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente affermato

5.4. Va dunque, ribadito, il principio secondo cui l’assunzione della carica di
amministratore, per comune esperienza, comporta una minima verifica della
contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non
avvenga, risponde dei reati tributari in materia di mancato versamento di
imposte, colui che subentra nella carica sociale/legale rappresentanza in un
momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta, in quanto
con l’assunzione della carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze
che possono derivare da pregresse inadempienze.

ravvisabile, posto che ciò che è oggetto di contestazione è l’omissione di
versamento dell’Iva dovuta sulla base della dichiarazione presentata al 30
settembre 2009, e relativa all’imposta Iva del 2008 dovuto all’erario. La società
amministrata dal Gili aveva una sua autonomia giuridica rispetto al gruppo di
appartenenza e il debito tributario era maturato in seno alla gestione della
stessa, sicchè alcun rilievo poteva assumere il travisamento delle dichiarazioni
rese dal curatore del fallimento dott. Rocchi.
Il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del
travisamento della prova, per avere concreto rilievo, quale violazione dell’art.
606 lett. e), cod. proc. pen. deve essere idoneo a disarticolare l’intero
ragionamento probatorio rendendo, conseguentemente, illogica la motivazione.
E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali
travisamenti del fatto – e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di
verificare che quest’ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una
prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da
quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta per l’appunto di
reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma
di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte
dell’orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015,
Miccichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087;
Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del
25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 giugno 2007,
Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, Ventola, Rv
237588). Tale situazione non è predicabile per il caso in scrutinio nel quale,
anche datCper ammesso il travisamento del contenuto delle dichiarazione rese
dal curatore del fallimento, rimane il dato obiettivo e neppure contestato
dell’omesso versamento del tributo.

7

5.5. Alcun profilo di vizio di motivazione per travisamento della prova è poi

5.6. Infine, alcun rilievo può riconnettersi alla “crisi finanziaria” quale elemento
per escludere il dolo del reato.
Rileva, in primo luogo, la Corte che in tema di reati di omesso versamento Iva,
secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, l’imputato ben può
invocare la situazione di crisi economica che determina l’impossibilità di
adempimento dell’obbligazione, quale causa di esclusione della responsabilità
penale, purché assolva agli oneri di allegazione riguardanti sia il profilo della non
imputabilità a lui medesimo della crisi economica, sia l’aspetto della impossibilità

in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190).
In altri termini l’indagato deve allegare la prova che non sia stato altrimenti
possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto
e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere
tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette
a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità,
quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito
per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (Sez. 3, n. 5467
del 5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055).
Orbene, il ricorrente nulla allega circa il fatto che la crisi finanziaria non sia al
medesimo imputabile, rimanendo del tutto sprovvisto di allegazione il primo
requisito, al contrario la sentenza impugnata dà conto del fatto che neppure era
stato prospettato il mancato pagamento delle fatture cfr. pag. 4. Del pari alcun
rilievo può riconnettersi sul piano dell’esclusione del dolo all’allegazione di aver
posto in essere azioni volte «al rilancio e ricapitalizzazione che prevedevano la
ristrutturazione della Vox2Web spa», al pari della affermazione che
l’indebitamento, e la conseguente crisi economica, fossero imputabili all’aumento
dei costi del lavoro a seguito della modifica giuslavoristica, e ciò in ragione dello
stesso meccanismo di imposizione del tributo da versare ( l’i.v.a.) che è
costituito da una somma che il contribuente ha comunque ricevuto dalla
controparte dell’operazione commerciale, e che avrebbe dovuto accantonare in
vista della scadenza del debito erariale, sicchè la prova deve essere rigorosa per
l’escludere il dolo del reato.

6. Infondati sono, infine, le censure sul trattamento sanzionatorio.
La Corte d’appello, in continuità con la motivazione del Tribunale, richiamata sul
punto, ha confermato la pena inflitta nella misura di anni uno di reclusione alla
luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. e segnatamente in ragione dell’entità
del tributo evaso (C 1.468.076,00).
Al riguardo, deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di
merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano
8

di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi

indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito
della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod.
pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
Il provvedimento è, dunque, corretto sul piano del diritto e sorretto da congrua
motivazione che non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede.

6.1. Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all’art.

62-bis

cod.pen., la Corte d’appello ha positivamente esposto gli elementi negativi della
personalità desunti dai precedenti penali in materia di tutela della salute dei

sicchè alcun vizio di violazione di legge e di motivazione è predicabile.

Inoltre, deve rammentarsi che ai fini della determinazione della pena, così come
per la configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, il giudice
può valutare gli stessi elementi (la gravità del fatto e la personalità
dell’imputato), in vista di diversi fini, ben potendo un dato polivalente essere
utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti
lesione del principio del “ne bis in idem”. (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015,
Rechichi, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, Debbiche Helmi e altri, Rv.
258011).

Infine, di carattere generico è la censura di omessa valutazione degli artt. 132,
133 cod.pen. nella determinazione della pena ritenuta non adeguata al caso
concreto.

7. Conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 20/01/2017

Il Consigl
E

nsore

Il Presidente
do Cavallo

lavoratori e per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali,

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