Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18834 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18834 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALICE SALVATORE nato il 19/10/1978 a ANDRIA;

avverso la sentenza del 04/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA
che ha concluso per l’annullamento con rinvio perchè il fatto non sussiste in
relazione al capo C) e inammissibilità nel resto.

Data Udienza: 08/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 novembre 2016 la Corte d’appello di Bari ha parzialmente
riformato la sentenza di condanna pronunziata all’esito del giudizio immediato di primo
grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti di Salice Salvatore in ordine al
delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (capo sub A)
perché estinto per intervenuta prescrizione ed al contempo riducendo ad anno uno e mesi
quattro di reclusione la pena irrogata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo sub

soggiorno (capo sub C).

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore,
deducendo quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in
relazione alla mancata pronuncia assolutoria per il reato di cui al capo sub B), tenuto
conto dell’assenza di elementi indicativi della riferibilità della condotta di resistenza al
Salice, datosi alla fuga senza che l’intimazione dell’alt da parte dei militari operanti fosse
stata da lui chiaramente percepita o sentita, in considerazione delle non agevoli condizioni
di visibilità dell’ordine a causa del traffico e del momento in cui si sono verificati gli
episodi in contestazione, ossia nella tarda serata del 31 agosto e del 7 settembre 2005.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione in
relazione alla mancata pronuncia assolutoria per il reato di cui al capo sub C) – art. 9,
comma 2, della legge n. 1423/1956 – difettandone gli elementi costitutivi per il carattere
del tutto isolato della condotta e per l’assenza di tratti di ripetitività tali da cagionare
allarme nella pubblica autorità.
2.3. Con il terzo ed il quarto motivo, infine, si censurano violazioni di legge e vizi
della motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva ed alla
eccessività del trattamento sanzionatorio in concreto irrogato.

3. Con memoria difensiva del 6 luglio 2017 si è richiamata la recente sentenza delle
Sezioni Unite n. 40076 del 27/04/2017, ric. Paternò, relativamente all’analoga fattispecie
incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, chiedendo la declaratoria di
annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondato deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, ove si consideri che, a
seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 40076 del 27/04/2017, l’inosservanza delle
prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del
soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non
configura il reato in esame (art. 9, comma 2, della legge n. 1423/1956), ora previsto

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B) ed inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di

dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato
esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017,
Paternò, Rv. 270496). Tale inosservanza, infatti, può rilevare solo ai fini dell’eventuale
aggravamento della misura di prevenzione.
Al riguardo, in particolare, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno posto in
rilievo che “il difetto di precettività insito nel generico obbligo di rispettare le leggi, che
vale per ogni consociato, impedisce alla norma in questione di influire sul comportamento
del destinatario, in quanto non sono individuate quelle condotte socialmente dannose, che
devono essere evitate, e non sono prescritte quelle socialmente utili, che devono essere

conoscere e prevedere le conseguenze della violazione di una prescrizione che si presenta
in termini così generali. D’altra parte, in presenza di un precetto indefinito l’ordinamento
penale non può neppure pretenderne l’osservanza. Ne consegue che il delitto in esame è
integrato solo ed esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche, che hanno un
autonomo contenuto precettivo”.
1.1. Nel caso in esame, emerge dagli atti che i Giudici di merito hanno ritenuto il
Salice responsabile del reato di cui al capo sub C) perché, sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in Andria, ha
commesso i reati di cui ai capi sub A) e B), così violando la prescrizione genericamente
imposta dal punto n. 4) del relativo decreto, adottato in data 5 novembre 2003 dal
Tribunale di Bari, ossia quella di “rispettare le leggi dello Stato”.
1.2. Dall’applicazione dei su indicati principi di diritto discende, pertanto,
limitatamente al reato di cui al capo sub C), l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il fatto non sussiste.

2. Infondato, di contro, deve ritenersi il primo motivo di doglianza, avendo i Giudici
di merito congruamente esaminato e puntualmente disatteso le medesime censure dal
ricorrente già sollevate nell’atto di gravame, e in questa Sede successivamente reiterate
con riferimento ad entrambi gli episodi di resistenza a pubblico ufficiale oggetto del tema
d’accusa sub B), ove si consideri che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga,
alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all’inseguimento, ma
ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente
pericolosa, l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada
(ex multis v. Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 6, n. 4391
del 06/11/2013, dep. 2014, Valiante, Rv. 258242).
2.1. Nel caso in esame deve ritenersi, invero, che le conformi decisioni di merito
hanno fatto buono governo di tale quadro di principii, là dove hanno chiaramente
evidenziato che l’imputato, con la sua spericolata condotta di guida a bordo di un
ciclomotore per le strade cittadine del centro abitato, ha posto concretamente in pericolo,
in un orario di punta e in luoghi ad alta densità abitativa, l’incolumità dei pedoni per
sottrarsi, in occasione del primo episodio, all’arresto in flagranza per il reato di spaccio di
sostanze stupefacenti, e nel secondo episodio ad un atto d’ufficio legittimamente eseguito

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perseguite. In questa situazione di incertezza il sorvegliato speciale non è in condizione di

dai militari operanti (con plurime intimazioni di alt), a seguito del rinvenimento – per
effetto delle relative operazioni di perquisizione eseguite su terze persone – della sostanza
stupefacente oggetto della precedente cessione.
2.2. In ordine alla fattispecie incriminatrice in esame, tuttavia, la sentenza
impugnata deve essere annullata con rinvio per la rideterminazione della pena, che i
Giudici di merito hanno individuato, per ciascuno degli episodi di resistenza in
contestazione, a titolo di aumento operato ex art. 81 cpv. cod. pen. sulla pena base
precedentemente stabilita per un reato – quello inizialmente ritenuto più grave di cui al
capo sub C) – fatto oggetto della su indicata statuizione di annullamento senza rinvio.

l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra
Sezione della Corte territoriale in dispositivo menzionata.
Logicamente assorbite devono dunque ritenersi, allo stato, le residue doglianze
oggetto del terzo e del quarto motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C)
perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata in ordine al capo B),
limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra
Sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso 1’8 marzo 2018

Ne discende, relativamente al profilo sanzionatorio or ora considerato,

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