Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18832 del 15/11/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18832 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RICCELLI MARCO nato il 20/03/1989 a CATANZARO

avverso la sentenza del 10/03/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere
ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Ge Frale in per ona del PAOLO CANEVELLI
che ha concluso per

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Data Udienza: 15/11/2016

Ritenuto che la Corte di appello di Catanzaro con la sentenza del 10 marzo 2016
ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800 di
ammenda di Riccelli Marco, inflitta dal Tribunale di Catanzaro il 25 giugno 2014,
perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 6 c. 1 lett. a), D.L. n. 172 del
2008, per aver depositato senza autorizzazione sul sito pubblico ubicato in via
Alvaro del comune di Catanzaro, dopo averli trasportati con un autocarro di
marca Skoda Piek U targato GR320612, rifiuti speciali consistenti in materiale
eterogeneo quantificabile in circa mezzo metro cubo, consistito in rifiuti vegetali,

barre di materiale ferroso, accertato il 28 aprile 2009;
che l’imputato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione,
chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione ex
art. 606 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà ed illogicità della motivazione in
ordine alla sussistenza del reato contestato risultante dal confronto con gli atti di
indagine e con lo stesso provvedimento impugnato: non ci sarebbe prova che i
rifiuti trasportati fossero pericolosi, quanto meno nella totalità e che il volume
fosse quello indicato, come risulta anche dalle foto in atti del camion che non ha
capienza sufficiente a trasportare un tale quantitativo; 2) Violazione ex art. 606.
lett. b) ed e) c.p.p. ,per omessa motivazione in ordine alla pena ritenuta
eccessiva, essendosi la Corte limitata ad affermare che era stata inflitta per
errore la pena dell’arresto mentre il reato di cui all’art. 6 del D.L. n. 172 del 2008
è punito con la reclusione;

Considerato che nel giudizio di legittimità non è possibile operare una rilettura
dei fatti risultanti dal processo, atteso che il giudizio di attendibilità delle persone
offese e dei testimoni attiene al merito, in quanto non può essere rappresentato
quale vizio della decisione, suscettibile di controllo di legittimità, la mera
prospettazione di una diversa valutazione, più favorevole al ricorrente, delle
emergenze processuali, restando preclusa a questa Corte operare una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, in quanto
tale controllo è limitato alla verifica della intrinseca razionalità della motivazione
della sentenza;
che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, a fronte di una sentenza di
condanna congruamente motivata con riferimento alle risultanze dell’atto
irripetibile costituito dal verbale di sequestro, e dai rilievi fotografici;
che peraltro i motivi di ricorso risultano anche generici in quanto si limitano a
suggerire una riesame nel merito delle risultanze del processo, avanzando
censure di fatto che non sono censurabili in sede di legittimità ed inoltre sono
meramente ripetitivi delle censure già svolte innanzi al giudice dell’appello, ed
alle quali lo stesso ha fornito congrua risposta;

nonché un cerchione di autovettura comprensivo di pneumatico e di svariate

che anche il motivo di ricorso relativo alla pena è manifestamente fondato,
essendo più che esaustiva la motivazione fornita dai giudici di secondo grado
laddove hanno osservato che la pena comminata doveva essere diversa
(reclusione anzichè arresto), trattandosi di delitto, per cui la dosimetria
comminata risulta all’evidenza assai più favorevole all’imputato e quindi
contenuta ben oltre il minimo edittale previsto per il reato commesso;
che, attesa l’inammissibilità del ricorso, a tale pronuncia consegue, in forza del
disposto di cui all’art. 616 c.p.p., la condanna dell’imputato al pagamento delle

ammende
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2017

Il consigliere estensore

Il Presidente

spese processuali e della somma di duemila euro in favore della Cassa delle

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