Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18831 del 15/11/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18831 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO
nei confronti di:
OKAFOR CHIDIEBERE GODWIN nato il 17/10/1967 a AJALLI
ARHUARE HAPPINESS OMOZE nato il 24/07/1962 a BENIN CITY
CASSIN ALFONSO nato il 29/06/1941 a AOSTA
HADIFF NOUR EDDINE nato il 23/07/1960 a CASABLANCA
AKENBOR FRIDAY nato il 13/10/1961 a BENIN CITY
EMMANUEL BARRY nato il 18/06/1972 a BENIN CITY
inoltre:
OKAFOR CHIDIEBERE GODWIN nato il 17/10/1967 a AJALLI

avverso la sentenza del 24/03/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere
ELISABETTA ROSI

Data Udienza: 15/11/2016

Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI
che ha concluso per e cd,oL
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, all’udienza del 24 marzo 2016, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 31 maggio 2013, ha
confermato la pena inflitta di un anno e quattro mesi a ROBERTO GIOVANNI E
OKAFOR CHIDIEBERE GODWIN, in relazione al residuo reato di cui al capo a), di
cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 260 D.Is n. 152 del 2006, nella qualità il primo,
di organizzatore e promotore ed il secondo, di affittuario di una porzione di
terreno di oltre 500 mq, unitamente ad altri imputati – tra i quali BELLO YEKINI,

E ARHUARE HAPPINESS OMOZE, assolti per insussistenza del fatto, dalla
medesima sentenza di appello – perché , al fine di conseguire un ingiusto profitto
derivante dal risparmio dei costi per lo smaltimento dei rifiuti presso i siti idonei
ed autorizzati, attraverso l’allestimento di mezzi ed attività continuative ed
organizzate, gestivano abusivamente, ingenti quantitativi di rifiuti, anche
pericolosi (RAEE) e veicoli usati; fatti accertati in Torino, Pinerolo, Genova e
Nigeria a far data dall’Il marzo 2009 e contestati come ancora in corso. Ha
confermato altresì le altre statuizioni della decisione di primo grado in tema di
confisca e distruzione di quanto in sequestro e di ripristino.
2. La Corte di appello dichiarava non doversi procedere nei confronti degli
imputati ROBERTO GIOVANNI, CASSIN ALFONSO, HADIFF NOUR EDINE e
OKAFOR CHIDIEBERE GODWIN in relazione al capo b): del reato di cui agli artt.
110 c.p. e 256 D.Igs n. 152 del 2006, perché in concorso tra loro realizzavano
un’attività di gestione di rifiuti presso il sito di Torino, Viale Falchera 30/10,
mediante allestimento di uomini e mezzi adibiti al ritiro ed alla selezione e carico
degli stessi in assenza di titoli autorizzativi previsti dalla normativa di settore,
accertato in Torino in data 10 giugno 2010, perché estinto per prescrizione,
mentre assolveva per insussistenza del fatto, per il medesimo capo b),
EMMANUEL BARRY, AKENBOR FRIDAY E ARHUARE HAPPINESS OMOZE,
dichiarando non doversi procedere nei confronti di Pricci Domenico per morte
dell’imputato.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino ha
proposto ricorso per cassazione, lamentando come i giudici di appello avessero
omesso di considerare dati processuali, ed avrebbero disarticolato il
ragionamento svolto dal Tribunale, raggiungendo una decisione difforme dalla
verità storica apprezzabile ictu ocu/i, in particolare il pubblico ministero ha
chiesto l’annullamento della sentenza quanto ai seguenti capi:
– in relazione all’assoluzione di CASSIN ALFONSO, HADIFF NOUR EDINE per il
seguente motivo: 1) ai sensi dell’art. 606, lett. e) c.p.p., per mancanza,

3

CASSIN ALFONSO, HADIFF NOUR EDINE, EMMANUEL BARRY, AKENBOR FRIDAY

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, dovendosi considerare
che l’affermazione di mancanza della prova che si fosse trattato di ingenti
quantitativi di rifiuti, si pone in contrasto con le emergenze processuali, in
particolare considerato che era stato ritenuto non credibile quanto dichiarato
dall’imputato Cassin in sede di interrogatorio in ordine alla mancata conoscenza
delle reiterate cessioni di televisori usati; gli stessi elementi probatori, ritenuti
confermativi della responsabilità

dis? Roberto, avevano contraddittoriamente

condotto ad assolvere il Cassin. Del pari si censura la valutazione parcellizzata

di considerare gli esiti delle perquisizioni effettuate e la circostanza che lo stesso
conviveva con la coimputata Arhuare.
– in relazione all’assoluzione di EMMANUEL BARRY, AKENBOR FRIDAY E
ARHUARE HAPPINESS OMOZE, per il seguente motivo: 1) ai sensi dell’art. 606,
lett. e) c.p.p., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, non essendosi i giudici di appello confrontati con le risultanze
processuali esaminate compiutamente dal giudice di primo grado, quanto al dato
quantitativo del traffico di rifiuti. Il ricorrente analizza poi l’assoluzione degli
imputati menzionati, unitamente alla posizione di OKAFOR CHIDIEBERE
GODWIN, soffermandosi sul contributo di OKAFOR, avendo l’imputato ammesso
di avere effettuato spedizioni in Nigeria.
4.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche OKAFOR CHIDIEBERE

GODWIN, per il tramite del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della
sentenza per erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione,
in ordine alla circostanza che la Corte di appello si è richiamata per relationem
alla motivazione della sentenza di primo grado senza interessarsi di fornire
risposta alle doglianze difensive.
5. Con memoria depositata il 27 ottobre 2016 ex art. 121 c.p.p., il difensore di
fiducia di Cassin Alfonso ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso
del P.G. presso la Corte di appello di Torino, segnalandone la genericità, poiché
con lo stesso si vorrebbe offrire una lettura diversa del materiale probatorio,
ambito di controllo che non è di pertinenza della Suprema Corte di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella presente sede di legittimità è preclusa, come è noto, una rilettura degli
elementi di fatto posti a base della decisione o l’adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione dei fatti (cfr.,

ex multiís, Sez. 6, n. 22256 del

26/04/2006, Bosco, Rv. 234148): quando il giudice di merito abbia esposto le
motivazioni della propria decisione in coerenza con i dati risultanti dal processo

degli elementi probatori quanto alla posizione di Hadiff, avendo la Corte omesso

non è ammessa una diversa ricostruzione in fatto della vicenda oggetto del
giudizio da parte dei giudici di legittimità, che non possono sovrapporre la
propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito o seguire possibili
interpretazioni e ricostruzioni alternative dei fatti, suggerite dai ricorrenti, ma
quello di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro
disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano
esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni

2. Nel caso di specie le sentenze di primo e secondo grado concordano
nell’analisi degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e
nella ricostruzione della vicenda e del reato ritenuto sussistente. Sul punto è
bene ricordare che, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino
nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento di un
punto della decisione/ la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda
con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo
(Così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181;
Sez 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del
5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si
verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure
proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e
con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logicogiuridici della decisione.
3. In particolare la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato la
propria decisione, richiamando la ricostruzione della vicenda quale scaturente
dalle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste Sonego, in servizio nel Corpo
forestale dello Stato, dalla quale è risultato provato che dalla fine del 2008 in poi
era stata accertato che nell’area sita in Torino, in via Falchera n. 30/10, venivano
gestititi ingenti quantitativi di rifiuti anche speciali; l’area in questione, secondo il
piano regolatore della città, aveva la destinazione a parco urbano ed era perciò
incompatibile con l’esercizio di qualunque attività commerciale, ma il proprietario
l’aveva locato ad una società, che a sua volta l’aveva locato ad altra persona che
poi l’aveva sub-locato ad altro soggetto il quale, da accertamenti svolti presso
l’agenzia delle Entrate e Dogane, effettuava spedizioni di oggetti di vario genere
verso la Nigeria, poi accertati, a seguito di servizi di videosorveglianza, essere
rifiuti RAEE, ivi consegnati con ripetuti viaggi, mediante furgoni, da numerosi
altri computati, tra i quali l’OKAFOR e il ROBERTO (vedi per l’Okafor pag 13 della
sentenza e per il Roberto pag. 11). Per questi ultimi la Corte di appello aveva

che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

confermato la dichiarazione di penale responsabilità, mentre aveva assolto
BELLO YEKINI, CASSIN ALFONSO, HADIFF NOUR EDINE, EMMANUEL BARRY,
AKENBOR FRIDAY E ARHUARE HAPPINESS OMOZE, ritenendo non provata la
pluralità di operazioni necessaria ad integrare la fattispecie di cui all’art. 260
d.lgs. n. 152 del 2006 (si vedano le pagg.12, 14), in particolare per EMMANUEL
BARRY, AKENBOR FRIDAY E ARHUARE HAPPINESS OMOZE, i giudici torinesi
hanno evidenziato che l’unico elemento di prova era costituito dal contratto di
sublocazione della porzione di terreno di viale Falchera, elemento dal quale non è

responsabilità per il trasporto di ingenti quantitativi di rifiuti nel sito, considerato
che il reato ascritto sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al
fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la
loro redditizia, anche se non esclusiva attività. Quindi per perfezionare il reato è
necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e
capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo
continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale,
che la Corte di appello ha ritenuto non provata nel caso di specie. Pertanto a
fronte di una motivazione congrua e priva di smagliature logiche ed evidenti
illogicità, le doglianze avanzate dalla Procura generale risultano del tutto
generiche e volte a sollecitare da parte di questa Corte una diversa valutazione
nel merito delle acquisizioni probatorie, non ammissibile in sede di legittimità.
4. Passando all’esame del ricorso presentato dal difensore dell’OKAFOR, va
innanzitutto ricordato che in tema di ricorso per cassazione “la denunzia
cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della
manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso
inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma
primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la
funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo
indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio” (cfr. Sez.1, n.
39122 del 22/09/2015, PG in proc. Rugiano, Rv. 264535) e, specificamente
rispetto alla doglianza avanzata dalla difesa dell’OKAFOR, che l’inammissibilità
colpisce i motivi per cassazione che si limitino “a lamentare l’omessa valutazione,
da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di
gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine
di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte
e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso
contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di

possibile, in assenza di altre circostanze significative, dedurre l’affermazione di

fatto da sottoporre a verifica. (cfr. Sez.3, n. 35964/2015 del 04/11/2014, B. e
altri, Rv. 264879: in motivazione, la Corte ha evidenziato che l’applicazione del
principio è ancor più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di
appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già
articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, aveva rinviato per
“relationem” alla sentenza di questi, poichè in tal caso l’onere deduttivo del
ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza
processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione

eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate).
5. D’altra parte la sentenza impugnata non si è limitata ad aderire acriticamente
alle determinazioni del primo giudice, quanto alla responsabilità penale di
OKAFOR CHIDIEBERE GODWIN, ma ha argomentato specificamente in ordine
alla raccolta dei rifiuti ed alla spedizione di container poste in essere,
esaminando i profili oggettivi e soggettivi dei reati al medesimo ascritti.
6.

Di conseguenza il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello

di Torino è inammissibile e lo è, parimenti, il ricorso proposto dall’OKAFOR, che
va altresì condannato, giusto il disposto di cui all’art. 616 c.p.p., al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.
Dichiara inammissibile il ricorso di OKAFOR CHIDIEBERE GODWIN e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all’epoca

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