Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1883 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1883 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GUARINO DANIELE N. IL 08/09/1989
avverso la sentenza n. 6180/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA

Guarino Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Taranto in data 15-5-12, per il reato di cui all’ad 385 cp , commesso
in Taranto il 14-5-12.

impugnata, in merito alla penale responsabilità dell’imputato e alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento.
• Nel caso di specie, la motivazione del giudice è del tutto coerente con le linee
concettuali proprie dell’apparato giustificativo inerente ad una sentenza ex ad 444
cpp , avendo il giudice dato atto dell’insussistenza delle condizioni per addivenire ad
una sentenza di proscioglimento ex art 129 cpp , sulla base delle risultanze del
verbale di arresto.
In ordine al secondo motivo di ricorso , occorre osservare come il giudice abbia
statuito conformemente all’accordo delle parti , essendo state concesse le
attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed essendogli precluso un giudizio di
prevalenza non contemplato dal predetto accordo, onde la censura è
manifestamente infondata.
La manifesta infondatezza dei motivi e l’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c)
cpp , sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, sono previste
rispettivamente dall’ad 606 co 3 e dall’ad 591 lett c) cpp quali cause di
inammissibilità.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 , determinata in

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza

considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore della Cassa
delle ammende

PQM
La Corte

processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
ammende

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 29-11-12.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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