Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1883 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1883 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONTE SALVATORE N. IL 03/02/1967
avverso l’ordinanza n. 439/2015 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
26/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
ltt.é/sentite le conclusioni del PG Dott. tinf«..Q.
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Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Conte Salvatore ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la
quale il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame, ha rigettato l’istanza di revoca
o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi
confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con
ordinanza del 6.5.2015, in relazione al delitto di concorso nel furto aggravato di
armi da guerra, di munizioni (nonché di altri oggetti) e illecita detenzione e
porto delle medesime.

furto di due pistole mitragliatrici M12 S2, di quattro serbatoti, di duecento
cartucce calibro 9×19 parabellum, di un giubbotto antiproiettile, di un casco
antiproiettile, di una placca di riconoscimento per agenti di polizia giudiziaria,
sottratti nella notte tra il 13 ed il 14 luglio 2014 dal posto fisso del Corpo
Forestale dello Stato in San Cataldo.
Il Conte é stato ritenuto raggiunto da gravi indizi di reità, quale mandante
del furto, in concorso con Buccarella Angelo, Arcati Antonio Boris e Bianco
Ermanno. Tali indizi, per quanto è indicato nell’ordinanza genetica, si ricavano
dai contenuti di alcune conversazioni oggetto di captazione da parte degli
inquirenti – segnatamente quella del 2.9.2014 tra il Bianco ed il Buccarella,
quelle del 2 e del 30 dicembre 2014, e del 10 febbraio 2015, tra quest’ultimo e
la compagna Simona De Pace – delle dichiarazioni rese il 26.1.2015 dal
Buccarella medesimo, e si rinvengono, altresì, nella esistenza di frequentazioni
tra il Conte e l’Arcati e nei contatti intervenuti tra i quattro – ma nei binomi
Buccarella-Arcati, Buccarella-Bianco, Conte-Arcati – la notte in cui venne
eseguito il sopralluogo propedeutico al furto e la notte di commissione del
medesimo.
Con il primo motivo del ricorso il Conte si duole – prospettando una
violazione degli artt. 273 e 192, co. 2 cod. proc. pen. – che il Tribunale abbia
ritenuto attendibile la seconda tra le versioni fornite dal Buccarella, senza
spiegarne le ragioni ed anzi ignorando le circostanze che ne dimostrano
l’inattendibilità, come segnalato dal ricorrente; lamenta, inoltre, che non siano
state valutate le censure che erano state avanzate a riguardo del materiale
disponibile, dal quale emerge la partecipazione ai fatti dei soli Buccarella, Bianco
ed Arcati (si richiamano, a tal fine, le captazioni del dialogo tra il Buccarella e la
De Pace).
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale e violazione
dell’art. 292, co. 2 lett. c) e cbis), co. 2ter cod. proc. pen., in quanto la
motivazione dell’ordinanza impugnata esibisce una acritica adesione alle

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La vicenda nell’ambito della quale il Conte é stato posto in vincoli concerne il

argomentazioni dell’ordinanza

genetica, senza prendere in considerazione i

rilievi critici avanzati nei motivi aggiunti e senza esplicitare il percorso logico
seguito per pervenire alle conclusioni, nonostante il Tribunale asserisca di
esaminare i rilievi e le censure formulate con tali motivi aggiunti. Infatti,
l’ordinanza impugnata non chiarisce perché il Conte necessitasse della
mediazione dell’Arcuri per intrattenere rapporti illeciti con il Buccarella, posto che
i due si conoscevano e avevano la disponibilità dei rispettivi numeri di cellulare;
perché abbia ritenuto credibile la versione data dal Buccarella il 26.1.2015, tra le

alla non credibilità del Buccarella; come quelle si concilino con le dichiarazioni del
18.12.2014 e con quelle del Bianco e dell’Arcati; perché sia stata disattesa la
ricostruzione del Conte; quale sia stato il contributo recato dallo stesso alla
commissione del reato; quale valore avesse la circostanza che il Buccarella non
avesse menzionato un quarto complice; quali circostanze rendessero plausibile
che tale Gianni ‘scursone’ avrebbe potuto far ritrovare l’arma nella custodia del
Conte all’insaputa dello stesso.
Contesta, ancora, che il contenuto delle captazioni faccia emergere la
partecipazione del Conte al fatto illecito; ed anzi censura che siano state ritenute
attendibili le parole della De Pace, ma non valutate quelle affermazioni della
donna chiaramente a discarico del Conte.
Il ricorrente lamenta, poi, che le captazioni siano state assunte quali unici
elementi indizianti e ciò nonostante non siano stati indicati gli indispensabili
riscontri esterni, censurando che tali possono essere considerati i dati indicati dal
Tribunale.
Infine, si deduce la ‘carente ed illogica motivazione’ in tema di esigenze
cautelari, in relazione alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva e
all’adeguatezza della sola custodia in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il nucleo del ricorso che merita di essere più analiticamente trattato é
quello concernente l’omessa valutazione dei rilievi che erano stati proposti al
Tribunale per il riesame con i motivi aggiunti depositati all’udienza del
26.5.2015. Infatti, quanto alle ventilate violazioni di legge, il ricorrente mostra di
non tener conto della circostanza che, in tema di violazione di legge processuale,
la giurisprudenza di questa Corte è nel senso della rilevanza delle sole violazioni
che risultino sanzionate. In particolare si afferma che, poiché la mancata
osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita
a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come
espressamente disposto dall’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non

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quattro fornite agli inquirenti; perché abbia respinto i rilievi della difesa in ordine

è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod.
proc. pen., – nella fattispecie con riferimento all’attendibilità dei testimoni
dell’accusa -, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio
di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o
errore che concerna l’analisi di determinati e specifici elementi probatori (Sez. 3,
Sentenza n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).
La prospettiva dalla quale, in sede di giudizio di legittimità, può quindi
guardarsi all’art. 192 cod. proc. pen. è quella del vizio motivazionale. Ciò

dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall’art. 192 cod. proc.
pen.; controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza,
della correttezza e della logicità del discorso motivazionale (Sez. 6, Sentenza n.
20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245).
Pertanto, va esclusa ogni violazione di legge quando ad essere censurata é
in realtà la motivazione del provvedimento. Come nel caso che occupa.
2.2. E quindi, venendo al nucleo che davvero rileva, giova in primo luogo
rammentare che la più persuasiva giurisprudenza di questa Corte insegna che,
in materia di misure cautelari personali, l’obbligo previsto dal secondo comma
dell’art. 292, lett. c bis) cod. proc. pen., di esporre i motivi per i quali non sono
ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, è imposto sia al giudice che
emette l’ordinanza sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame,
allorchè tali elementi siano prospettati dinanzi a quest’ultimo (Sez. 1, n. 4777
del 15/11/2011 – dep. 07/02/2012, Borgnis, Rv. 251848; analogamente Cass.,
sez. 1, sez. 1, 15.11.2011, n. 4777, rv. 206132; Cass., sez. 1, 6.5.1999, n.
3473, rv. 213940; Cass., sez. 1, 8.10.1996, n. 5065, rv. 206132). Tanto importa
che il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni
deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio,
rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione
(Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014 – dep. 04/11/2014, Musto, Rv. 260765; ma in
tal senso già Cass., sez. 4, 24.1.1996, n. 200, rv. 204443).
Orbene, l’ordinanza impugnata é fondata su due essenziali capisaldi. Da un
canto la reiezione dell’assunto del difensore per il quale la sola ragione dei
contatti telefonici tra il Conte e l’Arcati era data dalla risalente amicizia. Assunto
respinto sulla base della considerazione che tale rapporto non giustificava una
telefonata avvenuta nel cuore della notte, tenuto conto anche dell’insofferenza
mostrata dal Conte per il disturbo avvenuto in ora notturna. Il secondo
caposaldo, che il Tribunale richiama come risolutivo, é dato da quanto emerge
dalle conversazioni del Buccarella con la De Pace e da un dialogo tra il primo ed il
Bianco. Tuttavia il collegio distrettuale offre di tali conversazioni una

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significa che va eseguito il controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito,

interpretazione che non prende in alcuna considerazione quanto era stato

1.0• Vi

dedotto con i menzionati motivi aggiunti (si vedano pagine da 28 a 30), a
sostegno di una diversa lettura di quei dialoghi. Il Tribunale sostiene che
l’intimazione che il Buccarella rivolge alla De Simone di non fare il nome del
Conte non può spiegarsi che con il coinvolgimento di questi nel furto; analogo
significato deve darsi, per il Collegio distrettuale, all’intimazione fatta alla donna
di non parlare al Conte della sua intenzione di far ritrovare le armi; e significativo
é anche che il Buccarella parli del Conte come colui che sarà arrestato dopo il

aveva sostenuto che l’evocazione del nome del Conte era stata fatta unicamente
in ragione del rancore nutrito dal Buccarella nei confronti dell’odierno ricorrente,
per non aver raccolto la richiesta di consentire al ritrovamento della armi
(richiesta rivoltagli in quanto affiliato al clan Tornese), offrendo, sulla scorta di
tale chiave di lettura, una interpretazione alternativa di quei dialoghi.
Come é agevole cogliere, si tratta di una prospettazione di sicura rilevanza,
per la possibilità di una complessiva rilettura dei materiali disponibili, in
particolare di quelli che manifestano la volontà del Buccarella di non fare il nome
del quarto complice. Essa meritava, quindi, di essere esaminata; laddove di una
sua considerazione non vi é traccia, neppure indiretta, nella motivazione
impugnata.

3. Il motivo concernente la motivazione in tema di esigenze cautelari rimane
assorbito.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va
annullato, con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
Va altresì disposto che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo
esame.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso
al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/11/2015.

Drazza (soggetto a diverso titolo pure coinvolto nella vicenda). Ma la difesa

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